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Protezione del bilancio dell’Unione europea — Stato di diritto

Protezione del bilancio dell’Unione europea — Stato di diritto

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Intende proteggere il bilancio dell’Unione europea (UE) e le risorse del NextGenerationEU da violazioni dei principi dello Stato di diritto* da parte di un paese dell’Unione che abbiano effetti negativi sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o degli interessi finanziari dell’Unione.
  • Sulla base del regolamento, i pagamenti effettuati dal bilancio dell’Unione possono essere interrotti, ridotti, terminati o sospesi. Nuovi impegni possono essere vietati.

PUNTI CHIAVE

Violazione dei principi dello Stato di diritto

Ai fini del presente regolamento, possono essere indicativi di violazioni dei principi dello Stato di diritto:

  • le minacce all’indipendenza della magistratura;
  • l’omessa prevenzione, rettifica o sanzione delle decisioni arbitrarie o illegittime assunte da autorità pubbliche, incluse le autorità di contrasto, la mancata assegnazione di risorse finanziarie e umane a scapito del loro corretto funzionamento o il fatto di non garantire l’assenza di conflitti di interesse;
  • la limitazione della disponibilità e dell’efficacia dei mezzi di ricorso, per esempio attraverso norme procedurali restrittive e la mancata esecuzione delle sentenze o la limitazione dell’efficacia delle indagini, delle azioni penali o delle sanzioni per violazioni del diritto.

Condizioni per l’adozione di misure

Sono adottate opportune misure qualora siano accertate violazioni dei principi dello Stato di diritto in un paese dell’Unione che compromettono o rischiano seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Questo include le risorse assegnate attraverso lo strumento dell’Unione europea per la ripresa istituito a norma del regolamento (UE) 2020/2094 (si veda la sintesi) per il sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19.

Le violazioni potrebbero riguardare uno o più dei seguenti punti:

  • il corretto espletamento delle funzioni di:
    • autorità che rendono esecutivo il bilancio dell’Unione, in particolare nell’ambito delle procedure di appalto pubblico o di concessione di sovvenzioni;
    • autorità preposte al controllo, alla sorveglianza e alla revisione finanziaria, nonché il corretto funzionamento di sistemi efficaci e trasparenti di gestione e responsabilità finanziarie,
    • servizi responsabili delle indagini e dell’azione penale nel perseguimento delle frodi, comprese le frodi fiscali, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell’Unione che riguardano l’esecuzione del bilancio dell’Unione o la tutela degli interessi finanziari dell’Unione;
  • l’effettivo controllo giurisdizionale, da parte di organi giurisdizionali indipendenti, delle azioni od omissioni compiute dalle autorità in relazione a quanto sopra menzionato;
  • la prevenzione e la sanzione delle frodi, comprese le frodi fiscali, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell’Unione che riguardano il bilancio dell’Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari, nonché l’imposizione di sanzioni effettive e dissuasive;
  • il recupero dei fondi indebitamente versati;
  • la collaborazione con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e, ove applicabile, con la Procura europea (EPPO);
  • altre situazioni o condotta di autorità rilevanti per la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o per la tutela dei suoi interessi finanziari.

Misure di protezione del bilancio dell’Unione

Purché siano rispettate le condizioni sopra menzionate e il destinatario sia un soggetto pubblico, l’Unione può:

  • sospendere i pagamenti o terminare il suo impegno giuridico;
  • vietare di assumere nuovi impegni giuridici;
  • sospendere o ridurre l’erogazione dei versamenti o il rimborso anticipato dei prestiti garantiti dal bilancio dell’Unione;
  • sospendere o ridurre il vantaggio economico garantito dal bilancio dell’Unione;
  • vietare la conclusione di nuovi accordi su prestiti o altri strumenti garantiti dal bilancio dell’Unione.

Quando la Commissione europea rende esecutivo il bilancio dell’Unione in regime di gestione concorrente con i paesi dell’Unione, l’Unione può:

  • sospendere l’approvazione dei programmi;
  • sospendere o ridurre impegni, anche attraverso rettifiche finanziarie o storni verso altri programmi di spesa;
  • ridurre prefinanziamenti;
  • interrompere termini di pagamento;
  • sospendere pagamenti.

Le misure adottate devono essere proporzionate. Esse devono essere determinate alla luce dell’impatto effettivo o potenziale delle violazioni sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o sui suoi interessi finanziari. La natura, la durata, la gravità e la portata delle violazioni devono essere tenute in debita considerazione.

Il regolamento garantisce che i beneficiari dei fondi non siano pregiudicati dall’adozione di misure. Se non espressamente disposto, l’imposizione delle misure non deve pregiudicare gli obblighi dei paesi dell’Unione compreso l’obbligo di effettuare i pagamenti ai destinatari finali o ai beneficiari, La Commissione si adopera al massimo per garantire che quest’obbligo sia rispettato in conformità delle disposizioni pertinenti sulla gestione dei fondi.

Adozione e revoca delle misure

Se la Commissione ritiene che le condizioni per l’adozione di misure sono soddisfatte e che il paese dell’Unione coinvolto non ha adottato i provvedimenti del caso, dovrà presentare al Consiglio una proposta di adozione delle misure. Il Consiglio dovrà deliberare a maggioranza qualificata.

Se la Commissione ritiene che le condizioni per l’adozione di misure non sono più soddisfatte, può presentare al Consiglio una proposta per la revoca delle misure.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È applicato a partire dal 1o gennaio 2021.

TERMINI CHIAVE

Stato di diritto: il valore dell’Unione sancito nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (si veda la sintesi), che sottende un processo legislativo trasparente, responsabile, democratico e pluralistico; certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; tutela giurisdizionale effettiva, compreso l’accesso alla giustizia, da parte di organi giurisdizionali indipendenti e imparziali; separazione dei poteri; e uguaglianza di fronte alla legge.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per il sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2017/1939 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Titolo VI — Giustizia — Articolo 47 — Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 403).

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo II — Disposizioni finanziarie — Capo 4 — Esecuzione del bilancio e scarico — Articolo 317 (ex articolo 274, TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 186).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo I — Disposizioni comuni — Articolo 2 (GU C 202, del 7.6.2016, pag. 17).

Versione consolidata del Trattato sull’Unione europea — Titolo I — Disposizioni comuni — Articolo 7 (ex articolo 7 TEU) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 19).

Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1 dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 04.03.2021

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