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Protecting the EU budget — rule of law
Protezione del bilancio dell’Unione europea — Stato di diritto
Protezione del bilancio dell’Unione europea — Stato di diritto
Violazione dei principi dello Stato di diritto
Ai fini del presente regolamento, possono essere indicativi di violazioni dei principi dello Stato di diritto:
Condizioni per l’adozione di misure
Sono adottate opportune misure qualora siano accertate violazioni dei principi dello Stato di diritto in un paese dell’Unione che compromettono o rischiano seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Questo include le risorse assegnate attraverso lo strumento dell’Unione europea per la ripresa istituito a norma del regolamento (UE) 2020/2094 (si veda la sintesi) per il sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19.
Le violazioni potrebbero riguardare uno o più dei seguenti punti:
Misure di protezione del bilancio dell’Unione
Purché siano rispettate le condizioni sopra menzionate e il destinatario sia un soggetto pubblico, l’Unione può:
Quando la Commissione europea rende esecutivo il bilancio dell’Unione in regime di gestione concorrente con i paesi dell’Unione, l’Unione può:
Le misure adottate devono essere proporzionate. Esse devono essere determinate alla luce dell’impatto effettivo o potenziale delle violazioni sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o sui suoi interessi finanziari. La natura, la durata, la gravità e la portata delle violazioni devono essere tenute in debita considerazione.
Il regolamento garantisce che i beneficiari dei fondi non siano pregiudicati dall’adozione di misure. Se non espressamente disposto, l’imposizione delle misure non deve pregiudicare gli obblighi dei paesi dell’Unione compreso l’obbligo di effettuare i pagamenti ai destinatari finali o ai beneficiari, La Commissione si adopera al massimo per garantire che quest’obbligo sia rispettato in conformità delle disposizioni pertinenti sulla gestione dei fondi.
Adozione e revoca delle misure
Se la Commissione ritiene che le condizioni per l’adozione di misure sono soddisfatte e che il paese dell’Unione coinvolto non ha adottato i provvedimenti del caso, dovrà presentare al Consiglio una proposta di adozione delle misure. Il Consiglio dovrà deliberare a maggioranza qualificata.
Se la Commissione ritiene che le condizioni per l’adozione di misure non sono più soddisfatte, può presentare al Consiglio una proposta per la revoca delle misure.
È applicato a partire dal 1o gennaio 2021.
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).
Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per il sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).
Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2017/1939 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Titolo VI — Giustizia — Articolo 47 — Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 403).
Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo II — Disposizioni finanziarie — Capo 4 — Esecuzione del bilancio e scarico — Articolo 317 (ex articolo 274, TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 186).
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo I — Disposizioni comuni — Articolo 2 (GU C 202, del 7.6.2016, pag. 17).
Versione consolidata del Trattato sull’Unione europea — Titolo I — Disposizioni comuni — Articolo 7 (ex articolo 7 TEU) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 19).
Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1 dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 04.03.2021