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Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e Israele

Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e Israele

 

SINTESI DI:

Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e Israele, dall’altro

Decisione 2013/398/UE relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’UE e i suoi Stati membri, da un lato, e Israele, dall’altro

Decisione (UE) 2020/952 sulla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e Israele, dall’altro

QUAL È LO SCOPO DELL’ACCORDO E DELLE DECISIONI?

  • L’accordo apre il mercato per i voli diretti per tutti i vettori aerei dell’Unione europea (UE) e di Israele tra l’UE e Israele.
  • Fornisce inoltre un quadro normativo e stabilisce norme per una vasta gamma di questioni relative al settore del trasporto aereo, quali sicurezza dell’aviazione, protezione, diritti dei passeggeri, gestione del traffico aereo, regolazione economica, questioni legate alla concorrenza e aspetti sociali.
  • La decisione del 2013 (adottata dal Consiglio nel dicembre del 2012) ha autorizzato la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo; la decisione del 2020 conclude l’accordo a nome dell’UE.

PUNTI CHIAVE

L’accordo copre tre principali aree di cooperazione:

  • 1.

    Norme economiche

    L’accordo stabilisce norme su una serie di aspetti legati alla cooperazione economica tra l’UE e Israele, che includono:

    • diritti di traffico, tra cui il diritto illimitato di volare tra l’UE e l’Israele o di sorvolare il territorio dell’altra parte o di effettuare scali nel territorio dell’altra parte per scopi non commerciali;
    • autorizzazioni per i vettori aerei di ciascuna parte a operare nel territorio dell’altra parte;
    • norme per garantire l’equa concorrenza e agevolare le attività commerciali;
    • norme sugli oneri d’uso per le infrastrutture e i servizi aeroportuali e di navigazione aerea.
  • 2.

    Cooperazione regolamentare (sicurezza dell’aviazione, protezione della navigazione aerea e gestione del traffico aereo ecc.).

    Entrambe le parti devono:

    • conformarsi a determinate normative sulla sicurezza dell’UE, come elencate nell’allegato all’accordo;
    • riconoscere i rispettivi certificati in materia di sicurezza;
    • cooperare sulla sicurezza e per il riconoscimento reciproco delle rispettive norme sulla sicurezza;
    • cooperare nella gestione del traffico aereo al fine di estendere il «cielo unico europeo» a Israele e conformarsi alla legislazione dell’UE sulla gestione del traffico aereo, come elencata nell’allegato all’accordo.
  • 3.

    Norme istituzionali (gestione e attuazione)

    • Ciascuna parte ha il compito di far rispettare le norme dell’accordo sul proprio territorio.
    • Un comitato misto, composto da rappresentanti di entrambe le parti e che si riunisce almeno una volta all’anno, è responsabile della gestione e della corretta attuazione dell’accordo.
    • L’accordo comprende un meccanismo di risoluzione delle controversie e consente a entrambe le parti di adottare misure di salvaguardia qualora l’altra non ottemperi ai propri obblighi.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il 2 agosto 2020.

CONTESTO

Questo accordo fa parte di una serie di accordi bilaterali che rafforzano le relazioni in materia di trasporto aereo tra l’UE e i paesi vicini nell’ambito della comunicazione della Commissione europea «Sviluppare l’agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione».

Per ulteriori informazioni consultare inoltre:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato d’Israele, dall’altro (GU L 208 del 2.8.2013, pag. 3).

Le modifiche successive sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione 2013/398/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro (GU L 208 del 2.8.2013, pag. 1).

Decisione (UE) 2020/952 del 26 giugno 2020, sulla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro (GU L 212 del 3.7.2020, pag. 10).

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — La politica estera dell’UE in materia di aviazione — Affrontare le sfide future [COM(2012) 556 final del 27.9.2012].

Comunicazione della Commissione — Sviluppare l’agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione [COM(2005) 79 def. dell’11.3.2005].

Ultimo aggiornamento: 26.10.2020

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