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Comunità Europea dell’Energia Atomica — Regimi di segretezza e misure di sicurezza

Comunità Europea dell’Energia Atomica — Regimi di segretezza e misure di sicurezza

 

SINTESI DI:

Regolamento (Euratom) n. 3 relativo all’applicazione dell’articolo 24 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell’Energia Atomica

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento stabilisce i regimi di sicurezza e le misure di sicurezza per la protezione delle cognizioni segrete dell’Euratom (CSE) contemplate agli articoli 24 e 25 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell’Energia Atomica (Euratom). Le CSE comprendono informazioni, notizie, documenti, oggetti e mezzi di produzione.
  • L’articolo 24 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell’Energia Atomica si riferisce alle cognizioni acquisite dal programma di ricerche nucleari dell’Unione europea (Unione), la cui divulgazione è suscettibile di nuocere agli interessi della difesa di uno o di più Stati membri. L’articolo 25 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell’Energia Atomica si riferisce analogamente alle cognizioni sui brevetti e sui modelli di utilità*.

PUNTI CHIAVE

Le misure di sicurezza e le istruzioni su come applicarle vengono emesse da:

  • le istituzioni, i comitati, i servizi e gli impianti dell’Unione;
  • i paesi dell’Unione e i loro servizi ufficiali;
  • imprese comuni;
  • persone e imprese.

Viene istituito un ufficio di sicurezza dalla Commissione europea per:

  • coordinare e garantire l’applicazione generale delle misure di sicurezza;
  • controllare l’applicazione di tali misure nelle istituzioni, nei comitati, servizi e impianti dell’Unione;
  • verificare che le misure vengano applicate dai paesi dell’Unione;
  • proporre le modifiche al regolamento che ritiene necessarie.

In ogni istituzione, comitato o servizio dell’Unione dove vengono elaborate o custodite delle CSE, viene designato un agente di sicurezza per

  • provvedere alla registrazione delle CSE;
  • tenere un elenco di tutte le persone abilitate ad avere accesso alle CSE;
  • istruire il personale sui propri doveri in materia di sicurezza;
  • far applicare le misure materiali di protezione.

Regimi, abilitazioni e inchieste di sicurezza

  • I regimi di sicurezza delle CSE sono determinati in base alla gravità delle conseguenze che una divulgazione non autorizzata potrebbe causare agli interessi della difesa di uno o più paesi dell’Unione:
    • Eura — Strettamente segreto: la divulgazione avrebbe conseguenze eccezionalmente gravi per gli interessi della difesa;
    • Eura — Segreto: la divulgazione avrebbe conseguenze gravi per gli interessi della difesa;
    • Eura — Confidenziale: la divulgazione arrecherebbe pregiudizio agli interessi della difesa;
    • Eura — Diffusione riservata: la divulgazione implica interessi della difesa, ma necessita tuttavia di una protezione minore di quella assicurata ai documenti classificati Eura — Confidenziali.
  • I riferimenti ai documenti o ai dati classificati come Eura — Segreto ed Eura — Strettamente segreto devono essere ridotti al minimo, in modo da non rivelare né il loro contenuto, né il regime di segretezza cui sono sottoposti.
  • L’accesso alle CSE (con l’eccezione delle Eura — Diffusione riservata) è concesso solo a persone autorizzate che hanno assolutamente bisogno di riceverle. L’abilitazione è concessa esclusivamente dopo che è stata condotta un’inchiesta di sicurezza da parte dell’ufficio di sicurezza o dei paesi dell’Unione.

Protezione materiale delle CSE

  • I regimi di segretezza Eura — Strettamente segreto, Eura — segreto e Eura — Confidenziale devono essere indicati con un timbro su ogni pagina.
  • Le copie delle CSE devono essere limitate al bisogno immediato ed essenziale.
  • Le copie di CSE del regime Eura — Strettamente segreto potranno essere fatte soltanto previo consenso dell’ufficio di sicurezza e, nel caso di informazioni su brevetti, con il consenso del paese dell’Unione di origine.
  • Negli edifici dove vengono custodite CSE del regime Eura — Confidenziale e dei regimi più elevati, gli impiegati e i visitatori devono essere identificati in modo sicuro.
  • I visitatori non potranno essere lasciati soli in locali che contengono delle CSE.
  • Ai diversi regimi di sicurezza vengono applicate regole relative agli armadi blindati.
  • Qualsiasi CSE dei regimi Eura — Strettamente segreto ed Eura — Segreto deve essere oggetto di una registrazione speciale.
  • Le CSE che circolano devono essere oggetto di cautele tali da escludere qualsiasi indiscrezione.
  • Le CSE dei regimi Eura — Confidenziale e dei regimi più elevati inviate all’esterno di un edificio o di un gruppo di edifici sono rinchiuse in duplice busta. Solo la busta interna porta l’indicazione del regime di sicurezza.
  • Le CSE del regime Eura — Confidenziale e dei regimi più elevati spedite oltre frontiera viaggiano in valigia diplomatica, con le CSE del regime Eura — Strettamente segreto accompagnate da un corriere o da altra persona. Le CSE del regime Eura — Segreto ed Eura — Confidenziale spedite oltre frontiera viaggiano in valigia diplomatica.
  • Sono previste regole rigide sulla distruzione sicura delle CSE non più necessarie.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica dal 15 novembre 1958.

CONTESTO

Si veda anche:

TERMINI CHIAVE

Modello di utilità: un diritto registrato che dà al titolare l’uso esclusivo di un’invenzione tecnica in cambio della divulgazione pubblica del funzionamento dell’invenzione e concesso solo per un periodo limitato.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento del Consiglio n. 3 relativo all’applicazione dell’articolo 24 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell’Energia Atomica (GU 17 del 6.10.1958, pag. 406).

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica — Titolo II — Disposizioni per la promozione dei progressi nel settore dell’energia nucleare — Capitolo 2: Diffusione delle cognizioni — Sezione 3: Disposizioni relative al segreto — Articolo 24 (GU C 203 del 7.6.2016, pag. 15).

Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica — Titolo II — Disposizioni per la promozione dei progressi nel settore dell’energia nucleare — Capitolo 2: Diffusione delle cognizioni — Sezione 3: Disposizioni relative al segreto — Articolo 25 (GU C 203 del 7.6.2016, pag. 16).

Ultimo aggiornamento: 15.05.2020

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