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Requisiti per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea

Requisiti per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea

 

SINTESI DI:

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 stabilisce norme comuni per:

  • i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea (ATM/ANS) per il traffico aereo generale;
  • le autorità nazionali responsabili della certificazione, della sorveglianza e del controllo dell’attuazione e gli organismi che agiscono per loro conto;
  • la progettazione delle strutture dello spazio aereo* (a partire dal 27 gennaio 2022).

PUNTI CHIAVE

Fornitura di ATM/ANS e progettazione delle strutture dello spazio aereo

Gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) garantiscono che gli ATM/ANS e le strutture dello spazio aereo siano progettati a norma del presente regolamento e in modo tale da facilitare il traffico aereo generale, tenendo conto al tempo stesso delle considerazioni in materia di sicurezza e di traffico e dell’impatto ambientale.

Le norme dettagliate figurano agli allegati del regolamento.

Qualora adottino disposizioni supplementari a completamento del presente regolamento, in merito a questioni lasciate alla discrezione degli Stati membri ai sensi del regolamento, gli Stati membri devono:

  • conformarsi alle norme e alle pratiche raccomandate di cui alla Convenzione sull’aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944;
  • notificare l’Agenzia europea per la sicurezza aerea al più tardi due mesi dopo l’adozione delle disposizioni supplementari;
  • pubblicare tali disposizioni attraverso le rispettive pubblicazioni di informazione aeronautica; e
  • se decidono di organizzare la fornitura di determinati servizi specifici di traffico aereo in un ambiente concorrenziale, garantire che i fornitori di tali servizi non intraprendano una condotta anticoncorrenziale o sfruttino abusivamente una posizione dominante sul mercato.

Per quanto riguarda la progettazione delle strutture dello spazio aereo, gli Stati membri devono inoltre garantire che:

  • qualsiasi entità responsabile della produzione dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche utilizzati come fonte per i prodotti e i servizi di informazioni aeronautiche soddisfi i requisiti definiti nell’allegato III;
  • tali dati e informazioni siano prodotti, trattati e trasmessi da personale adeguatamente formato, competente e autorizzato;
  • le attività e i servizi dei fornitori di ATM/ANS e gli scambi di dati e informazioni siano coordinati;
  • le persone o le organizzazioni responsabili della progettazione delle strutture dello spazio aereo applichino i requisiti di cui all’allegato XI;
  • siano effettuati l’aggiornamento e la revisione periodica delle procedure di volo per gli aeroporti e gli spazi aerei posti sotto la loro autorità.

Gli Stati membri devono inoltre:

  • determinare la necessità di servizi di traffico aereo tenendo conto dei tipi e della densità di traffico aereo, delle condizioni meteorologiche e di altri fattori definiti nell’allegato IV;
  • garantire il coordinamento tra enti militari e fornitori di servizi di traffico aereo;
  • coordinare le operazioni di volo potenzialmente pericolose per l’aviazione civile sul proprio territorio;
  • provvedere affinché la frequenza di emergenza del velivolo (121,5 megahertz) sia usata solo per le finalità relative alle emergenze effettive di cui all’allegato IV;
  • designare le autorità nazionali in materia di certificazione, sorveglianza e controllo dell’attuazione, con i poteri specifici definiti dal regolamento.

Allegati

Gli allegati elencano in dettaglio i requisiti per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e le loro autorità competenti come segue.

  • Allegato I: Definizione dei termini utilizzati negli allegati da II a XIII.
  • Allegato II: Requisiti per le autorità competenti — sorveglianza dei servizi e altre funzioni di rete ATM.
  • Allegato III: Requisiti comuni per i fornitori di servizi.
  • Allegato IV: Servizi di traffico aereo.
  • Allegato V: Servizi meteorologici.
  • Allegato VI: Servizi di informazioni aeronautiche.
  • Allegato VII: Servizi di dati.
  • Allegato VIII: Servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza.
  • Allegato IX: Gestione dei flussi del traffico aereo.
  • Allegato X: Gestione dello spazio aereo.
  • Allegato XI: Servizi di progettazione delle procedure di volo.
  • Allegato XII: Requisiti specifici per il gestore della rete.
  • Allegato XIII: Requisiti per i fornitori di servizi per l’addestramento e la valutazione delle competenze del personale.

Nota: Gli allegati originali al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 sono stati modificati più volte, da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/938, che è in vigore dal 30 agosto 2022. Ha incorporato nuove norme internazionali negli allegati I, III e VI relative ai requisiti per il catalogo dei dati aeronautici e la pubblicazione delle informazioni aeronautiche.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è un atto di esecuzione che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377, così come il regolamento (UE) n. 677/2011.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è in vigore dal 2 gennaio 2020.

CONTESTO

  • Il regolamento (CE) n. 551/2004 (si veda la sintesi) riguarda le regole dell’UE sullo spazio aereo.
  • Il regolamento (CE) n. 550/2004 (si veda la sintesi) riguarda il cielo unico europeo — regole dell’UE sui servizi di navigazione aerea.
  • Il regolamento (CE) n. 549/2004 (si veda la sintesi) ha introdotto un quadro per l’istituzione del cielo unico europeo.
  • Il regolamento (UE) 2018/1139 (si veda la sintesi) ha istituito l’Agenzia europea per la sicurezza aerea. Il regolamento abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 216/2008.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Strutture dello spazio aereo. Un determinato volume di spazio aereo (la parte dell’atmosfera controllata dai paesi sopra al loro territorio) volto a garantire un funzionamento sicuro e ottimale degli aeromobili.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1).

Le modifiche successive al regolamento (UE) 2017/373 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (regolamento sulla fornitura di servizi) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (regolamento sullo spazio aereo) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 17.10.2022

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