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Procedimenti antitrust dell’Unione europea — Regole per la ricompensa della cooperazione

Procedimenti antitrust dell’Unione europea — Regole per la ricompensa della cooperazione

 

SINTESI DI:

Comunicazione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli

QUAL È LO SCOPO DI QUESTA COMUNICAZIONE?

  • Stabilisce le procedure e i criteri per ricompensare — attraverso sanzioni più basse — le aziende che riconoscono davanti alla Commissione europea di aver partecipato a un cartello* illegale.
  • Fornisce assistenza per le comunità legali e commerciali.
  • I comportamenti anticoncorrenziali impediscono al mercato unico di funzionare in maniera ottimale ed è illegale ai sensi dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex articolo 81 del trattato sull’Unione europea)

PUNTI CHIAVE

La comunicazione spiega come la Commissione applica il contenuto dei seguenti due regolamenti nei casi di concorrenza.

La Commissione, nel processo di transazione:

  • non negozia se il diritto dell’Unione europea (Unione) sia stato violato; né negozia la sanzione appropriata;
  • decide se esplorare una possibile transazione o meno, a seconda delle possibilità di esito positivo, e in determinate circostanze può interrompere la procedura;
  • non può imporre una procedura di transazione alle società interessate;
  • rispetta pienamente il diritto della difesa delle parti di rispondere alla verità e alla pertinenza dei fatti, delle obiezioni e delle circostanze che essa propone — principio sottolineato nella sentenza Hoffmann-La Roche & Co AG contro Commissione delle Comunità europee (causa 85/76).

Procedura

Avvio del procedimento e fasi esplorative

La Commissione:

  • identifica le persone giuridiche alle quali può essere inflitta una sanzione;
  • dà alle parti interessate due settimane per dichiarare per iscritto se sono disposte a partecipare a discussioni per giungere a una transazione;
  • riconosce che detta dichiarazione scritta non implica il riconoscimento delle parti di aver violato il diritto dell’Unione;
  • informa per iscritto le parti interessate e i paesi dell’Unione riguardo l’avvio del procedimento di transazione chiedendo loro di esprimere il proprio interesse.

Discussioni per giungere a una transazione

La Commissione:

  • può decidere di avviare contatti bilaterali con i soggetti interessati;
  • valuta l’opportunità e il ritmo delle discussioni bilaterali;
  • comunica le informazioni in maniera tempestiva affinché le parti interessate siano informate in merito ai fatti contestati, alla loro gravità e alla forcella di ammende applicabili affinché possano prendere una decisione informata se accedere o meno alla transazione;
  • accorda alle imprese un termine di 15 giorni lavorativi per la presentazione di una proposta definitiva di transazione, se ritiene che siano stati compiuti progressi sufficienti nelle discussioni.

Proposte di transazione

Le società coinvolte chiedono formalmente di procedere alla transazione presentando una richiesta di transazione, che non può essere ritirata unilateralmente in seguito. Essa contiene:

  • un riconoscimento in termini chiari ed inequivocabili della responsabilità delle parti per l’infrazione;
  • un’indicazione dell’importo massimo dell’ammenda che le parti prevedono sarà loro inflitta dalla Commissione e che esse accetterebbero nel quadro di una procedura di transazione;
  • la conferma che sono state sufficientemente informate degli addebiti che la Commissione intende muovere nei loro confronti e che è stata loro sufficientemente accordata la possibilità di rispondere;
  • la conferma che non intendono chiedere l’accesso al fascicolo né di essere sentite in un’audizione orale, salvo che la Commissione non rispecchi, nella fase successiva, la loro proposta di transazione;
  • il consenso di ricevere la risposta della Commissione (nota come comunicazione degli addebiti) alle loro proposte.

Comunicazione degli addebiti

La Commissione:

  • prende in considerazione le argomentazioni di fatto e di diritto presentate dalle imprese nelle loro proposte;
  • accoglie o respinge le argomentazioni addotte e può rivedere la propria analisi preliminare ove appropriato;
  • concede alle imprese interessate due settimane per confermare il loro impegno a seguire la procedura di transazione, quando accetta il contenuto delle loro comunicazioni;
  • fissa un nuovo termine per le imprese la cui proposta non ha ricevuto risposta al fine di consentire a tale impresa, se lo desidera, di presentare una nuova difesa; all’impresa può anche essere concesso l’accesso al fascicolo e di richiedere un’audizione orale;
  • può decidere di adottare una posizione definitiva che si discosti dalla proposta delle parti, e quindi il caso ritorna alla procedura ordinaria.

Decisione della Commissione e ricompensa a titolo della transazione

La Commissione:

  • consulta i funzionari nazionali nel comitato consultivo per le pratiche restrittive e le posizioni dominanti;
  • riduce del 10 % l’ammontare dell’ammenda da irrogare a un’impresa che collabori per tutta la durata del procedimento di transazione.
  • può decidere di adottare una decisione definitiva diversa dalla comunicazione degli addebiti approvata dalle parti, qualora ciò accada il caso ritorna alla procedura ordinaria. In tali circostanze, emette un’ulteriore comunicazione degli addebiti, consentendo all’impresa interessata di avere accesso al fascicolo, richiedere un’audizione orale e rispondere alla nuova comunicazione.

In parallelo, la Commissione emette una comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (la comunicazione sul trattamento favorevole).

DA QUANDO SI APPLICA LA COMUNICAZIONE?

Viene applicata a partire dal 2 luglio 2008.

CONTESTO

  • Il procedimento di transazione accelera le indagini della Commissione sui cartelli semplificando le varie procedure quando le società ammettono la propria colpa.
  • Ciò consente alla Commissione di gestire un numero maggiore di casi con le stesse risorse, irrogare punizioni efficaci e tempestive e rafforzare la dissuasione generale.
  • Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Cartello: accordo fra due o più concorrenti volto a influenzare la concorrenza sul mercato fissando i prezzi o le quote, limitando le importazioni o le esportazioni e altre condotte anticoncorrenziali.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo Articoli 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).

Le modifiche successive alla Comunicazione sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha valore esclusivamente documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 298 dell’8.12.2006, pag. 17).

Comunicazione della Commissione — Modifiche alla comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 256 del 5.8.2015, pag. 1).

Regolamento della Commissione (CE) n. 773/2004, del 7 aprile 2004, relativo allo svolgimento dei lavori da parte della Commissione ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002 sull’attuazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 20.05.2020

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