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Information management system for official controls to ensure compliance with agri-food chain rules
Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali per garantire la conformità con le norme sulla filiera agroalimentare
Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali per garantire la conformità con le norme sulla filiera agroalimentare
Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali per garantire la conformità con le norme sulla filiera agroalimentare
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
PUNTI CHIAVE
Il regolamento stabilisce norme per il funzionamento dell’IMSOC e dei suoi elementi di sistema per il trattamento informatico e lo scambio di dati, informazioni e documenti necessari all’esecuzione dei controlli ufficiali.
Elementi dell’IMSOC
Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione del regolamento riguarda i controlli ufficiali per verificare la conformità con le leggi sugli alimenti e sui mangimi, la salute e il benessere degli animali, la salute delle piante e le norme sui prodotti derivati dagli animali. In particolare riguarda:
Ciascun elemento dell’IMSOC dispone di una rete di cui la Commissione fa parte, e ciascun membro della rete è responsabile dei dati, delle informazioni e dei documenti che inserisce o produce nell’elemento pertinente.
Collegamenti tra gli elementi
I seguenti collegamenti tra gli elementi sono intesi a integrare i dati, fornendo informazioni aggiornate a ciascun membro della rete affinché possa svolgere i suoi compiti;
Formati standard internazionali dei file
Gli scambi di dati tra l’IMSOC e altri sistemi elettronici, compresi i sistemi nazionali degli Stati membri, si basano su norme internazionali che sono pertinenti per l’elemento e utilizzano formati XML, CMS o PDF.
iRASFF
Gli Stati membri designano un organo di collegamento responsabile dello scambio di informazioni sulle notifiche di frode alimentare e nominano un punto di contatto unico per le reti RASFF e il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa (AAC) [che coordina con la rete alle frodi alimentari (FF)].
I punti di contatto delle reti RASFF, AAC e FF si scambiano le notifiche, le richieste e le risposte in iRASFF.
I punti di contatto della rete RASFF trasmettono le notifiche di allarme al punto di contatto della Commissione senza ritardi ingiustificati e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui sono informati del rischio. Essi trasmettono inoltre le notifiche di respingimento alla frontiera, le notifiche di non conformità e le notifiche di follow-up alle loro controparti nella rete.
Le notifiche di frode alimentare vengono scambiate tramite uno strumento informatico dedicato dai punti di contatto per le frodi alimentari, fino alla loro integrazione in iRASFF.
ADIS
Ciascun membro della rete ADIS può designare più di un punto di contatto per la trasmissione delle notifiche di focolaio di malattia e delle comunicazioni. Ciascun punto di contatto della rete ADIS mantiene e aggiorna nell’ADIS l’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione stabilito dal rispettivo Stato membro.
Rete EUROPHYT
Ciascun membro della rete EUROPHYT designa:
TRACES
Documento sanitario comune di entrata (DSCE)
Il regolamento stabilisce il modello del DCSE e le istruzioni per il suo utilizzo e stabilisce i requisiti per l’uso di un DCSE elettronico.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Esso si applica dal 14 dicembre 2019,ad eccezione del capo 3, sezione 2, della rete ADIS che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni consultare:
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).
Le successive modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione sono state inserite nel testo originario. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 23.11.2016, pag. 4).
Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce i requisiti sull’igiene dei mangimi (GU L 35 del 8.2.2005, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 21.04.2020