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Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali per garantire la conformità con le norme sulla filiera agroalimentare

Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali per garantire la conformità con le norme sulla filiera agroalimentare

 

SINTESI DI:

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC)

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • L’IMSOC dovrebbe integrare i quattro sistemi informatici esistenti gestiti dalla Commissione, e in particolare:
    • il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF) stabilito dalla legislazione alimentare generale;
    • il sistema per il trattamento delle informazioni sulle malattie degli animali (ADIS)* da istituire in base alla normativa in materia di sanità animale;
    • il sistema per le notifiche e le segnalazioni della presenza di organismi nocivi (EUROPHYT)* da istituire in base alla normativa in materia fitosanitaria; e
    • il sistema TRACES* (citato nel regolamento sui controlli ufficiali).
  • Lo scopo del regolamento IMSOC è quello di:
    • riunire nello stesso atto tutte le disposizioni riguardanti il funzionamento dell’IMSOC e dei suoi quattro elementi di sistema; e
    • stabilire norme per lo scambio di dati, informazioni e documenti tra gli elementi dell’IMSOC e, in alcuni casi, con altri sistemi quali i sistemi nazionali degli Stati membri, i sistemi di informazioni di paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento stabilisce norme per il funzionamento dell’IMSOC e dei suoi elementi di sistema per il trattamento informatico e lo scambio di dati, informazioni e documenti necessari all’esecuzione dei controlli ufficiali.

Elementi dell’IMSOC

  • il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF);
  • il sistema informatico per la notifica e la comunicazione delle malattie degli animali (ADIS);
  • il sistema elettronico (EUROPHYT) per la notifica di focolai quali la presenza di organismi nocivi da quarantena;
  • il sistema informatico per lo scambio di dati, informazioni e documenti (TRACES).

Ambito di applicazione

L’ambito di applicazione del regolamento riguarda i controlli ufficiali per verificare la conformità con le leggi sugli alimenti e sui mangimi, la salute e il benessere degli animali, la salute delle piante e le norme sui prodotti derivati dagli animali. In particolare riguarda:

  • procedure relative alle notifiche e alle ulteriori informazioni per il RASFF, istituito a norma del regolamento (CE) n. 178/2002;
  • procedure per il sistema informatico per la segnalazione delle malattie in conformità del regolamento (UE) 2016/429;
  • norme per la presentazione delle notifiche, conformemente al regolamento (UE) 2016/2031;
  • norme per il trattamento informatico dei dati e dei documenti nell’IMSOC in conformità del regolamento (UE) 2017/625, per quanto riguarda:
    • il documento sanitario comune di entrata (DSCE)* e le relative istruzioni per l’uso;
    • la collaborazione tra le autorità doganali e le altre autorità;
    • i certificati elettronici e le firme elettroniche per i certificati ufficiali;
    • i formati standard per lo scambio di informazioni nel quadro delle richieste di assistenza e le notifiche ricorrenti;
    • gli strumenti tecnici e le procedure di comunicazione tra gli organi di collegamento designati;
    • il corretto funzionamento dell’IMSOC.

Ciascun elemento dell’IMSOC dispone di una rete di cui la Commissione fa parte, e ciascun membro della rete è responsabile dei dati, delle informazioni e dei documenti che inserisce o produce nell’elemento pertinente.

Collegamenti tra gli elementi

I seguenti collegamenti tra gli elementi sono intesi a integrare i dati, fornendo informazioni aggiornate a ciascun membro della rete affinché possa svolgere i suoi compiti;

  • l’iRASFF* e il TRACES, che consentono lo scambio di dati relativi alle notifiche di respingimenti alla frontiera e ai documenti sanitari comuni di entrata;
  • l’EUROPHYT e il TRACES, che consentono lo scambio di dati relativi alle notifiche di focolaio e di intercettazione EUROPHYT;
  • l’iRASFF, l’EUROPHYT e il TRACES, che consentono lo scambio di dati relativi ai precedenti degli operatori per quanto riguarda la conformità alla normativa.

Formati standard internazionali dei file

Gli scambi di dati tra l’IMSOC e altri sistemi elettronici, compresi i sistemi nazionali degli Stati membri, si basano su norme internazionali che sono pertinenti per l’elemento e utilizzano formati XML, CMS o PDF.

iRASFF

Gli Stati membri designano un organo di collegamento responsabile dello scambio di informazioni sulle notifiche di frode alimentare e nominano un punto di contatto unico per le reti RASFF e il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa (AAC) [che coordina con la rete alle frodi alimentari (FF)].

I punti di contatto delle reti RASFF, AAC e FF si scambiano le notifiche, le richieste e le risposte in iRASFF.

I punti di contatto della rete RASFF trasmettono le notifiche di allarme al punto di contatto della Commissione senza ritardi ingiustificati e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui sono informati del rischio. Essi trasmettono inoltre le notifiche di respingimento alla frontiera, le notifiche di non conformità e le notifiche di follow-up alle loro controparti nella rete.

Le notifiche di frode alimentare vengono scambiate tramite uno strumento informatico dedicato dai punti di contatto per le frodi alimentari, fino alla loro integrazione in iRASFF.

ADIS

Ciascun membro della rete ADIS può designare più di un punto di contatto per la trasmissione delle notifiche di focolaio di malattia e delle comunicazioni. Ciascun punto di contatto della rete ADIS mantiene e aggiorna nell’ADIS l’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione stabilito dal rispettivo Stato membro.

Rete EUROPHYT

Ciascun membro della rete EUROPHYT designa:

  • un punto di contatto responsabile della trasmissione delle notifiche di focolaio EUROPHYT alla rete per i focolai; e
  • un punto di contatto responsabile per:
    • la sorveglianza della trasmissione di notifiche di intercettazione per le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione
    • la trasmissione nel TRACES delle notifiche di intercettazione relative alle partite commercializzate nell’UE entro due giorni lavorativi dalla loro intercettazione.

TRACES

  • Ciascun membro della rete TRACES designa uno o più punti di contatto per ciascuna funzione disponibile in TRACES.
  • Ciascun operatore ha accesso ai dati, alle informazioni o ai documenti che tratta, elabora o trasmette nel TRACES, e ciascuna autorità competente ha accesso ai dati, alle informazioni o ai documenti trattati, elaborati o trasmessi nel TRACES, nell’ambito della propria sfera di responsabilità, dal suo personale o dagli operatori che gestisce nel TRACES.
  • Le autorità doganali degli Stati membri hanno accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti relativi agli animali e alle merci che entrano nell’Unione da paesi terzi e alle decisioni adottate in base ai controlli ufficiali, attraverso il TRACES o i rispettivi sistemi nazionali degli Stati membri, o l’ambiente a interfaccia unica dell’UE per le dogane, quando interconnessi con il TRACES.
  • Il regolamento elenca i requisiti per il rilascio di certificati ufficiali elettronici per le partite di animali e merci che entrano nell’UE.
  • I punti di contatto della rete TRACES devono mantenere e aggiornare gli elenchi dei posti di controllo frontalieri designati, i punti di controllo e degli stabilimenti del settore alimentare o dei sottoprodotti di origine animale riconosciuti o registrati.

Documento sanitario comune di entrata (DSCE)

Il regolamento stabilisce il modello del DCSE e le istruzioni per il suo utilizzo e stabilisce i requisiti per l’uso di un DCSE elettronico.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Esso si applica dal 14 dicembre 2019,ad eccezione del capo 3, sezione 2, della rete ADIS che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

IMSOC: il sistema di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali, istituito per gestire e scambiare in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi alla filiera agroalimentare.
ADIS: il sistema informatico per la notifica e la comunicazione delle malattie degli animali, istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/429.
EUROPHYT: il sistema dell’UE per la trasmissione delle notifiche di focolaio EUROPHYT in conformità all’articolo 103 del regolamento (UE) 2016/2031.
TRACES: il sistema informatico per lo scambio di dati, informazioni e documenti riguardanti i controlli ufficiali e altre attività ufficiali.
DSCE: il documento sanitario comune di entrata, compreso il suo equivalente elettronico, utilizzato dalle imprese per pre-notificare l’entrata nell’UE di partite di animali e merci contemplate dal regolamento sui controlli ufficiali (UE) 2017/625 e dalle autorità degli Stati membri per registrare i risultati dei controlli ufficiali effettuati su tali partite.
iRASFF: un’applicazione online attraverso la quale gli Stati membri possono trasmettere notifiche relative a prodotti che presentano un rischio o notifiche di non conformità relative ad animali o merci.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

Le successive modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione sono state inserite nel testo originario. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 23.11.2016, pag. 4).

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce i requisiti sull’igiene dei mangimi (GU L 35 del 8.2.2005, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 21.04.2020

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