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Tutela della salute e dell’ambiente dagli inquinanti organici persistenti

Tutela della salute e dell’ambiente dagli inquinanti organici persistenti

 

SINTESI DI:

Regolamento (Unione) n. 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

I POP sono sostanze chimiche pericolose che possono attraversare le frontiere internazionali, vengono spesso rilevate lontano dal luogo di rilascio, persistono nell’ambiente, sono bioaccumulabili* e presentano un rischio per la salute umana e per l’ambiente.

Controllo della fabbricazione, dell’immissione in commercio* e dell’uso

  • La fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso dei POP elencati nell’allegato I, sia allo stato puro che all’interno di miscele o in un articolo*, sono vietati a meno che non si applichino alcune esenzioni specificate nell’allegato. L’allegato I è stato modificato a più riprese mediante atti delegati adottati dalla Commissione europea. La produzione, l’immissione in commercio e l’uso dei POP elencati nell’allegato II sono limitati agli usi in cui non sono disponibili per lo Stato membro dell’Unione in questione alternative localmente sicure, efficaci ed economicamente abbordabili.
  • Gli Stati membri e la Commissione devono adottare adeguate misure per controllare le sostanze esistenti (ad esempio inserendole in elenco) e per prevenire la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso di nuove sostanze che presentano caratteristiche dei POP.
  • Gli Stati membri possono inoltrare suggerimenti riguardo agli inserimenti alla Commissione che, con il supporto dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), decide se proporre ulteriori sostanze da inserire in elenco. L’ECHA fornisce assistenza tecnica e scientifica, nonché contributi, ai processi descritti nel regolamento.

Deroghe

  • Le deroghe a tali controlli sono consentite per le sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento, o presenti in miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce.
  • Altre deroghe sono applicabili agli articoli contenenti POP fabbricati antecedentemente alla data in cui il presente regolamento è diventato applicabile, fatte salve garanzie e condizioni specifiche, compresi i requisiti per la notifica alla Commissione e al Segretariato della Convenzione di Stoccolma.

Riduzione, minimizzazione ed eliminazione

Gli Stati membri devono:

  • preparare inventari delle sostanze elencate nell’allegato III, rilasciate in atmosfera, nell’acqua e nel suolo;
  • comunicare il proprio piano d’azione concernente misure volte ad individuare, caratterizzare e minimizzare i rilasci delle sostanze, compreso l’utilizzo di sostanze sostitutive o modificate;
  • considerare in via prioritaria processi, alternativi che evitano la formazione e il rilascio di POP nella costruzione di nuovi impianti o di modifiche di impianti esistenti.

Rifiuti

  • Chi produce e chi detiene rifiuti deve impedire, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell’allegato IV.
  • Nella maggior parte dei casi, i rifiuti contaminati sono smaltiti o recuperati* in modo da garantire che il contenuto di POP sia distrutto o trasformato.
  • Gli Stati membri sono tenuti a garantire che la produzione, la raccolta e il trasporto dei rifiuti contaminati, così come il loro trasporto e stoccaggio, siano tracciabili e condotti in condizioni di tutela dell’ambiente e della salute umana.
  • Il regolamento di modifica (Unione) 2022/2400 aggiorna gli allegati IV e V, che stabiliscono le modalità di trattamento dei rifiuti che contengono POP e in particolare se possono essere riciclati oppure distrutti, o trasformati in maniera irreversibile. Gli allegati IV e V, come modificati, comprendono il pentaclorofenolo, che era stato involontariamente omesso in occasione dell’abrogazione e della rifusione del regolamento (CE) n. 850/2004.
  • Il regolamento di modifica aggiunge inoltre ulteriori sostanze all’allegato IV e aggiorna i valori limite di concentrazione per talune sostanze di cui agli allegati IV e V:
    • l’acido perfluoroottanoico e i suoi sali e relativi composti, utilizzati in tessuti resistenti all’acqua e schiume antincendio;
    • gli eteri di difenile polibromurati, ritardanti di fiamma presenti nelle materie plastiche e nei tessuti utilizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nei veicoli e nei mobili;
    • l’esabromociclododecano, un ritardante di fiamma presente in alcuni rifiuti plastici e tessili, soprattutto negli isolanti in polistirene;
    • le paraffine clorurate a catena breve, ritardanti di fiamma presenti in alcuni rifiuti di gomma e plastica;
    • le policloro-dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani, sostanze presenti in qualità di impurità in alcuni tipi di cenere e in altri rifiuti industriali;
    • i bifenili policlorurati diossina-simili, che possono essere presenti come impurità in alcuni tipi di cenere e negli oli industriali;
    • l’acido perfluoroesansolfonico e i suoi sali e relativi composti, utilizzati nei tessuti, nelle pentole antiaderenti e nelle schiume antincendio.
    • il dicofol, un pesticida utilizzato in passato nell’agricoltura.

Piani di attuazione, monitoraggio e comunicazioni

  • Gli Stati membri devono offrire al pubblico l’opportunità di partecipare alla preparazione dei loro piani di attuazione, che devono essere resi pubblici e condivisi con la Commissione e l’ECHA, comprese le informazioni sulle misure adottate a livello nazionale per identificare e valutare i siti contaminati dai POP, se del caso. La Commissione deve inoltre mantenere un piano di attuazione per l’Unione che deve essere riesaminato e aggiornato, come opportuno.
  • Occorre istituire o mantenere un meccanismo di monitoraggio per la raccolta di dati di monitoraggio comparabili sulla presenza nell’ambiente delle sostanze elencate nella parte A dell’allegato III del regolamento. Gli Stati membri redigono inoltre una relazione sull’attuazione del regolamento.
  • La Commissione ha il potere di adottare atti delegati allo scopo di modificare l’elenco delle sostanze di cui agli allegati I, II e III del presente regolamento per adattarli alle modifiche dell’elenco delle sostanze di cui agli allegati della convenzione di Stoccolma o del protocollo del 1979.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (Unione) 2019/1021 è in vigore dal 15 luglio 2019.
  • Il regolamento di modifica (Unione) 2022/2400 è in vigore dal 10 giugno 2023.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Bioaccumulabili. Capacità di concentrarsi nel corpo degli esseri viventi.
Immissione in commercio. L’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. Anche l’importazione è considerata un’immissione in commercio.
Articolo. Un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.
Recupero dei rifiuti. Definito nella direttiva quadro sui rifiuti come qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (Unione) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

Le successive modifiche al regolamento (Unione) 2019/1021 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (Unione) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (Unione) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 24).

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Comunicazione della Commissione sul ricorso al principio di precauzione (COM(2000) 1 final, del 2.2.2000).

Protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37).

Ultimo aggiornamento: 24.04.2023

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