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Misure per la pesca e l’acquacoltura nella Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM)

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Misure per la pesca e l’acquacoltura nella Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso stabilisce le modalità di applicazione delle misure di conservazione, gestione, sfruttamento, controllo, commercializzazione ed esecuzione per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura stabilite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) nel Mar Mediterraneo, nel Mar Nero e le acque intermedie.
  • Si applica alle attività commerciali di pesca e acquacoltura e alle attività di pesca ricreativa, ove previsto, effettuate da navi UE e da cittadini degli Stati membri.
  • Il regolamento è stato modificato dai regolamenti (UE) 2015/2102 e (UE) 2019/982, in generale per estendere le misure di conservazione, gestione e controllo in risposta all’evoluzione delle condizioni delle acque interessate.

PUNTI CHIAVE

Zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca

Le zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca hanno il fine di proteggere gli habitat ittici essenziali, gli ecosistemi marini vulnerabili e gli habitat vulnerabili di acque profonde.

La pesca con draghe trainate e reti a strascico è vietata nelle seguenti zone di restrizione della pesca in acque profonde:

  • barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca;
  • zona delle infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo;
  • Montagna sottomarina di Eratostene.

La pesca con reti a strascico è vietata nelle seguenti zone di restrizione del Canale di Sicilia:

  • est del Banco Avventura;
  • ovest del Bacino di Gela;
  • est del Banco di Malta.

Altre zone di restrizione:

  • Fossa di Jabuka/Pomo nel Mare Adriatico: restrizioni stagionali sulle reti e pesca limitata alle navi autorizzate;
  • zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca nel Golfo del Leone;
  • restrizioni spaziali/temporali nel Mare di Alboran e nel Golfo di Gabes;
  • periodo di fermo e altre misure relative al Mar Nero si applicano durante la stagione riproduttiva del rombo chiodato nel Mar Nero;
  • capacità della flotta peschereccia e restrizioni all’attività di pesca per l’occhialone nel Mare di Alboran;
  • la pesca della lampuga condotta con l’uso di dispositivi di concentrazione del pesce è vietata dal 1o gennaio al 14 agosto;
  • taglia minima di riferimento per la conservazione dello spinarolo del Mar Nero.

Restrizioni sugli attrezzi da pesca

Il regolamento indica le restrizioni su:

  • dimensione minima delle maglie usate per attività di pesca a strascico e con reti da imbrocco nel Mar Nero;
  • uso di draghe trainate e attività di pesca a strascico.

Conservazione e sfruttamento sostenibile del corallo rosso

Il regolamento definisce regole e restrizioni riguardo a:

  • autorizzazioni di pesca;
  • profondità minima per la raccolta;
  • diametro di base minimo delle colonie;
  • attrezzi autorizzati per la raccolta: solo il martello utilizzato da persone autorizzate;
  • fermi temporanei;
  • registrazione delle catture;
  • sbarchi di catture solo nei porti autorizzati;
  • divieto delle operazioni di trasbordo in mare.

Catture accidentali

In caso di catture accidentali, le specie che seguono devono essere rilasciate vive e indenni, nella misura del possibile:

  • uccelli marini;
  • tartarughe marine;
  • foche monache;
  • cetacei;
  • squali e razze di specie protette.

Tutte le catture accidentali devono essere annotate in un giornale di pesca, con informazioni sulle circostanze e il tipo di attrezzo da pesca.

Gestione di stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico

La capacità di pesca di riferimento per gli stock di piccoli pelagici viene stabilita in base al numero di pescherecci ufficialmente inserito nell’elenco dagli Stati membri interessati. Le autorità nazionali devono garantire che la capacità complessiva della flotta non superi in nessun momento la capacità di pesca di riferimento.

Registro delle navi autorizzate

Entro il 1o dicembre di ogni anno, ciascuno Stato membro fornisce un elenco delle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, battenti la sua bandiera e registrate nel suo territorio, autorizzate a pescare nella zona dell’accordo CGPM.

Autorizzazioni di pesca

L’elenco dei pescherecci in attività per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione deve essere comunicato per: occhialone nel Mare di Alboran, stock demersali nel Canale di Sicilia, rombo chiodato nel Mar Nero, corallo rosso, lampuga, pesca nella Fossa di Jabuka/Pomo.

Ispezioni nel canale di Sicilia

Il regolamento introduce un programma internazionale comune di ispezioni e di sorveglianza nel Canale di Sicilia e dettaglia le procedure da seguire per lo svolgimento delle ispezioni e il rilevamento delle infrazioni.

Navi di paesi terzi

Gli Stati membri possono negare alle navi di paesi terzi l’accesso ai servizi portuali, fra i quali i servizi di rifornimento carburante, se la nave non è conforme alle disposizioni del presente regolamento o se non dispone di autorizzazione.

Cooperazione e informazione

La Commissione europea e gli Stati membri condividono informazioni con il segretario esecutivo della CGPM, in particolare utilizzando le banche dati pertinenti e chiedendo cooperazione e cooperando per promuovere un’efficace attuazione del presente regolamento.

QUANDO È ENTRATO IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) n. 1343/2011 originale si applica a partire dal 19 gennaio 2012.

Le norme di modifica sono applicate dal 28 novembre 2015 [regolamento (UE) 2015/2102 relativo allo sfruttamento sostenibile del corallo rosso e alla mitigazione delle catture accidentali di uccelli marini, tartarughe, foche monache e cetacei] e dal 10 luglio 2019 [regolamento (UE) 2019/982 per la riduzione al minimo delle catture accidentali di determinate specie marine vulnerabili e degli impatti ambientali negativi della pesca sugli habitat marini].

CONTESTO

Si veda anche:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1343/2011 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (GU L 164 del 20.6.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) 2015/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (GU L 308 del 25.11.2015, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 22.10.2019

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