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Sistemi aeromobili senza equipaggio: requisiti di progettazione e fabbricazione

Sistemi aeromobili senza equipaggio: requisiti di progettazione e fabbricazione

 

SINTESI DI:

Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento definisce le caratteristiche e le capacità di cui i droni (aeromobili senza equipaggio e il loro dispositivo di controllo remoto) devono disporre per volare in sicurezza e si prefigge di promuovere gli investimenti e l’innovazione nel settore. Il regolamento delegato contempla inoltre le condizioni di operatori di sistemi aeromobili senza equipaggio di paesi terzi.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento delegato si occupa di tre questioni principali:

  • i requisiti tecnici per i droni e per i componenti aggiuntivi di identificazione remota*;
  • le norme per droni, kit accessori e componenti aggiuntivi remoti disponibili sul mercato dell’Unione europea (Unione);
  • le norme per operatori di droni di paesi terzi che conducono operazioni con droni nello spazio aereo del cielo unico europeo.

Categorie operative

Il regolamento si applica alle tre categorie di operazione con i droni in conformità con un atto di esecuzione adottato dalla Commissione europea, ovvero il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 (si veda la sintesi).

  • Le operazioni aperte non richiedono alcuna autorizzazione o dichiarazione da parte dell’operatore prima del volo.
  • Le operazioni specifiche richiedono un’autorizzazione operativa rilasciata dall’autorità nazionale competente, con alcune eccezioni.
  • Le operazioni certificate richiedono la certificazione del drone e dell’operatore e, se del caso, il rilascio di licenza al pilota remoto.

Non si applica ai droni destinati a volare interamente in ambienti interni.

Norme e requisiti tecnici

Il regolamento stabilisce norme separate per due classi differenti di operazione con i droni.

1. Categorie aperte o specifiche di operazione con una dichiarazione operativa, accessori recanti un’etichetta di identificazione della classe e componenti aggiuntivi di identificazione remota. Tali norme e requisiti riguardano una serie di questioni, quali:

  • requisiti dei prodotti;
  • obblighi degli operatori economici, compresi fabbricanti, importatori e distributori;
  • conformità del prodotto, concernente una serie di questioni, quali:
    • procedure di valutazione della conformità;
    • dichiarazione di conformità dell’Unione;
    • norme e condizioni per l’applicazione del marchio CE e dell’etichetta di identificazione della classe del drone;
    • segnalazione agli organismi di valutazione della conformità;
    • la vigilanza del mercato dell’Unione e il controllo dei prodotti immessi sul mercato dell’Unione.

2. Categorie di operazioni specifiche o certificate, tranne quando condotte in virtù di una dichiarazione. Tali norme e requisiti riguardano:

  • requisiti di certificazione basati su una serie di fattori, compresi dimensione e scopo;
  • sistema di identificazione a distanza* requisiti per droni di categoria «specifica» concepiti per volare a quote inferiori ai 120 metri.

Operatori di paesi terzi

Con determinate eccezioni, gli operatori di droni basati in un paese terzo devono rispettare il regolamento quando operano all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o luglio 2019.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Componenti aggiuntivi di identificazione remota: sistema non integrato nel drone, bensì acquisito separatamente.
Sistema di identificazione a distanza: sistema che garantisce la trasmissione a livello locale delle informazioni relative a un drone impegnato in un’operazione, tra cui il marchio del drone, affinché sia possibile ottenere tali informazioni senza accesso fisico al drone.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 1).

Le modifiche successive al regolamento delegato (UE) 2019/945 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 45).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 08.12.2021

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