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State aid — application of rules for services of general economic interest (SGEI)
Aiuti di Stato — applicazione delle norme sui servizi di interesse economico generale (SIEG)
Aiuti di Stato — applicazione delle norme sui servizi di interesse economico generale (SIEG)
Aiuti di Stato — applicazione delle norme sui servizi di interesse economico generale (SIEG)
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE E DELLE COMUNICAZIONI?
PUNTI CHIAVE
Servizi d’interesse economico generale (SIEG)
I servizi d’interesse economico generale sono attività economiche, quali le reti di trasporti e i servizi postali e sociali, considerati dalle autorità pubbliche come particolarmente importanti per i cittadini, che non verrebbero forniti (o verrebbero fornito a condizioni differenti) senza l’intervento statale.
Compensazione per i SIEG
In base alla sentenza Altmark del 2003 della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), la compensazione del servizio pubblico non costituisce aiuto di Stato se sussistono cumulativamente le quattro condizioni seguenti:
Qualora una o più delle suddette condizioni non siano soddisfatte, la compensazione del servizio pubblico verrà esaminata in base alle norme sugli aiuti di Stato.
Riforma delle norme sugli aiuti di Stato per i servizi SGEI
Un pacchetto di quattro documenti sui SIEG mira a chiarire e semplificare le norme sugli aiuti di Stato a favore dei SIEG.
La Comunicazione sull’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato dell’Unione europea
La decisione e la disciplina di seguito indicate definiscono le condizioni alle quali una misura di aiuto di Stato è considerata o può essere ritenuta compatibile con il mercato interno sulla base dell’articolo 106, paragrafo 2.
Decisione 2012/21/UE
Disciplina dell’UE
La disciplina:
Relazioni
Ogni due anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’applicazione della decisione e sulla conformità con la disciplina.
Trasparenza
Gli Stati membri devono pubblicare i dettagli sul finanziamento di un SIEG nell’ambito della decisione (per compensazioni superiori a 15 milioni di euro concesse a un’impresa che svolge anche attività al di fuori del campo di applicazione del SIEG) o la disciplina su base annuale:
Linee guida
La Commissione ha predisposto linee guida sull’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai SIEG.
DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DECISIONE?
Viene applicata dal 31 gennaio 2012.
CONTESTO
DOCUMENTI PRINCIPALI
Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 4).
Decisione della Commissione 2012/21/UE, del 20 dicembre 2011, sull’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell’11.1.2012, pag. 3).
Comunicazione della Commissione — Disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 15).
DOCUMENTI CORRELATI
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 106 (ex articolo 86 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 90).
Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Guida relativa all’applicazione ai servizi di interesse economico generale, e in particolare ai servizi sociali di interesse generale, delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di mercato interno [SWD(2013) 53 final/2, del 29.4.2013].
Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).
Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 360/2012 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 09.09.2019