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Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’UE e il Marocco

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’UE e il Marocco

 

SINTESI DI:

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

Decisione 2004/126/CE — Conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

QUAL È LO SCOPO DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

L’accordo stabilisce un sistema formale di cooperazione volto a incoraggiare, sviluppare e agevolare le attività negli ambiti scientifici e tecnologici.

Con questa decisione, il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo per conto della Comunità europea (attuale UE).

PUNTI CHIAVE

Le attività condotte nell’ambito dell’accordo sono basate su una serie di principi:

  • promozione di una società della conoscenza al servizio dello sviluppo economico e sociale delle parti;
  • beneficio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi;
  • accesso reciproco dei partecipanti ai programmi e ai progetti di ricerca svolti da ciascuna parte;
  • scambio tempestivo delle informazioni;
  • protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Cooperazione

L’accordo ha come oggetto una serie di attività di cooperazione indiretta tra soggetti giuridici* stabiliti in Marocco e nell’UE attraverso la partecipazione di soggetti giuridici marocchini al programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione e la reciproca partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell’UE a programmi o progetti di ricerca marocchini soggetti ai termini e alle condizioni stabiliti da o di cui agli allegati I e II dell’accordo.

La cooperazione può anche svilupparsi con i mezzi e le modalità seguenti:

  • riunioni congiunte;
  • regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità della politica del Marocco e della Comunità in materia di ricerca e sulla pianificazione di detta politica;
  • scambi di opinioni e concertazione sulle prospettive di cooperazione e sviluppo;
  • trasmissione tempestiva di informazioni sull’attuazione e i risultati dei programmi e progetti di ricerca congiunti e svolti nell’ambito del presente accordo;
  • visite e scambi di ricercatori, tecnici e ingegneri, anche a scopo di formazione mediante la ricerca;
  • scambi e condivisione di attrezzature e materiale scientifico;
  • contatti regolari tra responsabili di programmi o direttori di progetti di ricerca marocchini e comunitari;
  • partecipazione di esperti delle due parti a seminari, convegni e workshop tematici;
  • scambi di informazioni sulle pratiche, le leggi, i regolamenti ed i programmi concernenti la cooperazione oggetto di questo accordo;
  • accesso reciproco all’informazione scientifica e tecnica oggetto della cooperazione;
  • qualsiasi altra modalità adottata dal comitato misto di cooperazione scientifica tecnica UE-Marocco.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore l’14 marzo 2005 per un periodo indefinito. Può essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti con un preavviso scritto di 6 mesi.

CONTESTO

Le relazioni tra l’UE e il Marocco sono disciplinate principalmente dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee (ora UE) e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (si veda la sintesi qui).

Per maggiori informazioni, si consulti:

Per maggiori informazioni sulla cooperazione nell’ambito della ricerca e dell’innovazione (R&I) con il Marocco consultare:

TERMINI CHIAVE

Soggetti giuridici: società, organizzazioni e persone titolari di diritti e di obblighi di qualsiasi natura.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (GU L 37 del 10.2.2004, pag. 9).

Decisione 2004/126/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, concernente la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (GU L 37 del 10.2.2004, pag. 8).

DOCUMENTI CORRELATI

Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra — Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari del Marocco — Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari del Marocco — Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all’importazione in Marocco di prodotti agricoli della Comunità — Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa — Protocollo n. 5 relativo all’assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Accordi in forma di scambio di lettere — Dichiarazione della Comunità — Dichiarazioni del Marocco (GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2).

Le successive modifiche all’accordo sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha solo valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 25.10.2019

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