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Reciproco riconoscimento delle merci

Reciproco riconoscimento delle merci

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/515 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Si prefigge di rafforzare il mercato interno migliorando l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento* nel settore delle merci e rimuovendo gli ostacoli ingiustificati al commercio. E pertanto punta a:

  • definire i diritti di principio e gli obblighi delle autorità nazionali e delle imprese quando le merci vengono vendute in un altro Stato dell’Unione europea (Unione);
  • fornire garanzie nei singoli casi in cui il riconoscimento reciproco verrebbe negato;
  • rafforzare il ruolo dei punti di contatto per i prodotti quali principali fornitori di informazioni e punti di comunicazione tra le autorità nazionali e le imprese.

La legislazione sostituisce il regolamento (CE) n. 764/2008.

PUNTI CHIAVE

Il principio di reciproco riconoscimento garantisce l’accesso al mercato per le merci che non sono, o sono solo parzialmente coperte dalle regole di armonizzazione dell’Unione.

Il regolamento si applica:

  • a qualsiasi tipo di merci legalmente commercializzate in un altro paese dell’Unione, compresi i prodotti agricoli e della pesca, a prescindere dalle modalità di produzione e trasformazione;
  • alle decisioni amministrative nazionali che limitano o negano l’accesso di tali merci al mercato del paese dell’Unione di destinazione.

Quando un’autorità competente del paese importatore intende valutare le merci, le imprese possono utilizzare una dichiarazione volontaria di reciproco riconoscimento per dimostrare che le merci sono legalmente commercializzate in un altro paese dell’Unione.

Le autorità nazionali che valutano le merci importate ai sensi del principio di reciproco riconoscimento devono:

  • notificare immediatamente l’operatore economico interessato spiegando la valutazione pianificata;
  • consentire la distribuzione e la vendita delle merci durante la valutazione (a meno che non vi sia una procedura di autorizzazione preventiva per le merci nel loro territorio o se sospendono temporaneamente l’accesso al mercato);
  • accettare una dichiarazione di reciproco riconoscimento, unitamente alle prove necessarie per verificare le informazioni in essa contenute, come sufficiente a dimostrare che le merci sono legalmente commercializzate in un altro paese dell’Unione. Se non viene trasmessa la dichiarazione, l’autorità competente può chiedere agli operatori economici interessati di fornire i documenti e le informazioni sulle caratteristiche e il tipo di merci in questione e la commercializzazione legale delle merci in un altro paese dell’Unione;
  • tenere debitamente conto del contenuto dei rapporti di prova o dei certificati rilasciati da un organismo di valutazione della conformità e presentati da un operatore economico nell’ambito della valutazione;
  • notificare senza indugio all’operatore economico, alla Commissione europea e ai paesi dell’Unione entro venti giorni, la propria decisione di negare o limitare l’accesso al mercato delle merci;
  • in caso di adozione di una decisione amministrativa negativa, questa deve essere sufficientemente dettagliata e motivata sul perché l’accesso al mercato venga limitato o negato e contenere quanto segue
    • la regola tecnica nazionale su cui si basa la decisione
    • i legittimi motivi di interesse generale che giustificano l’applicazione della regola tecnica nazionale
    • le prove tecniche o scientifiche considerate
    • una sintesi delle argomentazioni addotte dall’operatore economico interessato
    • gli elementi di prova attestanti che la decisione amministrativa è proporzionata
    • i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale per l’operatore economico e i termini temporali, oltre alla possibilità di ricorrere al servizio gratuito SOLVIT (che può portare al parere della Commissione).

Quando stanno effettuando una valutazione delle merci importate, le autorità nazionali possono sospenderne temporaneamente la vendita o la distribuzione, notificando immediatamente all’operatore economico, alla Commissione e ai paesi dell’Unione, se:

  • in condizioni di utilizzazione normali o ragionevolmente prevedibili, le merci presentano un rischio grave per la sicurezza o la salute delle persone o per l’ambiente, anche nei casi in cui gli effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido da parte dell’autorità competente; o
  • la messa a disposizione delle merci, o di merci di quel tipo, sul mercato del paese dell’Unione in questione è generalmente vietata in tale paese per motivi di moralità pubblica o di pubblica sicurezza.

Se i centri SOLVIT non riescono a trovare una buona soluzione di un singolo caso utilizzando la procedura SOLVIT, la Commissione può assistere la risoluzione del caso dietro richiesta di uno dei centri SOLVIT interessati emettendo un parere. A tal fine, la Commissione:

  • valuta se la decisione dell’autorità nazionale è compatibile con il principio del reciproco riconoscimento e con le prescrizioni del presente regolamento;
  • qualora siano necessari informazioni o documenti aggiuntivi, chiede al pertinente centro SOLVIT di avviare contatti con l’operatore economico o con le autorità competenti al fine di ottenere tali informazioni o documenti complementari;
  • deve esprimere un parere entro 45 giorni;
  • il parere deve essere comunicato dal centro SOLVIT pertinente all’operatore economico e all’autorità competente. La Commissione notifica il parere a tutti i paesi dell’Unione;
  • se del caso, il parere della Commissione individua eventuali criticità che dovrebbero essere affrontate nel caso SOLVIT o formula raccomandazioni per contribuire a risolvere il caso.

I paesi dell’Unione designano e gestiscono nel proprio territorio punti di contatto per i prodotti e si accertano che dispongano di poteri sufficienti e di risorse appropriate. I punti di contatto per i prodotti devono:

  • fornire informazioni online su
    • principio del reciproco riconoscimento e sull’applicazione del presente regolamento nel territorio dei paesi dell’Unione di loro competenza;
    • i dati di contatto delle autorità nazionali competenti, compresi quelli delle autorità incaricate di sovrintendere all’applicazione delle regole tecniche nazionali vigenti nel territorio dei paesi dell’Unione di loro competenza;
    • i mezzi di ricorso e le procedure disponibili nel territorio dei paesi dell’Unione di loro competenza in caso di controversia, compresa la procedura definita nel regolamento;
  • rispondere gratuitamente entro 15 giorni alle richieste di ulteriori informazioni da parte delle imprese o dalle autorità nazionali;
  • ove necessario, facilitare contatti tra le pertinenti autorità competenti in relazione alla procedura di valutazione definita nel regolamento.

L’Unione può finanziare le seguenti attività a sostegno del regolamento:

  • campagne di sensibilizzazione;
  • istruzione e formazione;
  • cooperazione tra i punti di contatto per i prodotti e le autorità competenti, nonché sostegno tecnico e logistico per tale cooperazione;
  • raccolta di dati in merito al funzionamento del principio del reciproco riconoscimento e alla sua incidenza sul mercato unico delle merci;
  • scambio di funzionari e di migliori prassi.

Entro il 20 aprile 2025 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione procede a una valutazione del regolamento e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Atto di esecuzione

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668 della Commissione che specifica i dettagli necessari ad adattare il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) ai fini del reciproco riconoscimento.

Il regolamento di esecuzione introduce l’utilizzo dell’ICSMS per:

  • notifiche di decisioni amministrative (articolo 5);
  • notifiche di sospensioni temporanee (articolo 6);
  • notifiche del parere della Commissione a tutti i paesi dell’Unione (articolo 8);
  • scambio di informazioni tra le autorità competenti dei paesi dell’Unione responsabili della verifica dei dati e dei documenti forniti dalle imprese nel corso di una valutazione (articolo 10).

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È in vigore dal 19 aprile 2020.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Principio del reciproco riconoscimento: un principio del diritto dell’Unione in base al quale i paesi dell’Unione non possono vietare la vendita sul loro territorio di merci che sono legalmente commercializzate in un altro paese dell’Unione. L’unica eccezione si ha solo se i paesi dell’Unione hanno legittimi motivi di interesse generale per negare l’accesso al mercato e la restrizione è giustificata e proporzionata.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/625 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha solo valore documentale.

Direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) del Consiglio n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 27.11.2020

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