EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Legislazione dell’Unione in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione

Legislazione dell’Unione in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito (1) dall’Unione

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/26 — che integra la legislazione dell’Unione in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito (1) dall’Unione

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce nuove regole per assicurare una transizione graduale per l’omologazione* dei veicoli a motore, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche separate destinati a tali veicoli, da quando il Regno Unito (1) non fa più parte dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

Contesto legale

  • Secondo la legislazione dell’Unione, l’omologazione di un tipo di veicolo in un paese dell’Unione è valida in tutta l’UE senza la necessità di ulteriori test e ricertificazioni in altri Stati membri.
  • Dopo il recesso del Regno Unito (1) dall’Unione (o al termine del periodo di transizione, se l’accordo di recesso verrà ratificato), l’autorità di omologazione del Regno Unito (1) non sarà più un’autorità nazionale di uno Stato membro.
  • Pertanto, senza un accordo su una nuova relazione tra le due parti, non sarà più possibile per i fabbricanti collocare veicoli sul mercato dei 27 restanti paesi dell’Unione (UE-27) sulla base delle omologazioni rilasciate nel Regno Unito (1).

Omologazione UE-27

  • I costruttori possono presentare domanda a un’autorità di omologazione UE-27 per tipi precedentemente approvati dall’autorità del Regno Unito (1).
  • I costruttori sono tenuti a:
    • pagare i diritti all’autorità di omologazione dell’Unione, per l’esercizio dei relativi poteri e dall’adempimento dei relativi obblighi;
    • presentare la documentazione e le informazioni che l’autorità dell’Unione ritenga necessarie.

Condizioni per il rilascio

  • Il tipo deve soddisfare i requisiti applicabili all’immissione sul mercato, all’immatricolazione o all’entrata in circolazione di nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti applicabili al momento a partire dal quale ha effetto l’omologazione dell’Unione.
  • L’omologazione può essere rilasciata sulla base delle stesse relazioni di prova utilizzate ai fini del rilascio dell’omologazione del Regno Unito (1) conformemente alle disposizioni applicabili, indipendentemente dal fatto che il servizio tecnico che ha emesso la relazione di prova sia stato designato e notificato dallo Stato membro che rilascia l’omologazione dell’Unione.
  • L’autorità di omologazione dell’Unione può chiedere la ripetizione di prove specifiche. Tali prove sono eseguite da un servizio tecnico che sia stato designato e notificato da quella autorità di omologazione.
  • L’omologazione dell’Unione ha effetto a partire dal giorno del suo rilascio, salvo diverse indicazioni. L’omologazione del Regno Unito (1) cessa di avere validità il giorno che precede quello in cui ha effetto l’omologazione dell’Unione.
    • Ad ogni modo, essa cessa di avere validità al più tardi il giorno in cui la legislazione dell’Unione in materia di omologazione cessa di applicarsi al e nel Regno Unito (1).

Autorità di omologazione dell’Unione

  • A partire dal momento in cui ha effetto l’omologazione dell’Unione, l’autorità di omologazione dell’Unione si assume la responsabilità di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti prodotti sulla base dell’omologazione del Regno Unito (1) già immessi sul mercato, immatricolati o entrati in circolazione nell’Unione.
  • Il costruttore chiede inoltre all’autorità di omologazione dell’Unione di rilevare gli obblighi dell’autorità di omologazione del Regno Unito (1) per quanto riguarda gli altri veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti del costruttore che sono stati immessi sul mercato, immatricolati o fatti entrare in circolazione nell’Unione sulla base di omologazioni rilasciate dal Regno Unito (1) che hanno cessato di avere validità oppure per cui non è richiesta alcuna omologazione dell’Unione ai sensi del presente regolamento.
  • Tale richiesta viene fatta per tutti i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti basati su omologazioni del Regno Unito (1) rilasciate al costruttore dopo il 1o gennaio 2008, a meno che il costruttore non fornisca la prova che è in essere un accordo con un’altra autorità di omologazione dell’Unione riguardo a tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti.
  • L’autorità di omologazione dell’Unione non è responsabile per gli atti o le omissioni dell’autorità di omologazione del Regno Unito (1).

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È applicato dal 13 gennaio 2019.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Omologazione: la procedura con cui un’autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme a determinati requisiti di legge.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/26 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 gennaio 2019, che integra la legislazione dell’Unione in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito (1) dall’Unione (GU L 8I del 10.1.2019, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

Le successive modifiche alla direttiva 2007/46/CE sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 16.05.2019



(1) Dal 1o febbraio 2020 il Regno Unito si è ritirato dall’Unione europea ed è diventato un paese terzo (paese extra UE).

Top