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Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • Essa definisce le attività criminose e le sanzioni nell’ambito del riciclaggio di denaro allo scopo di:
    • agevolare la cooperazione di polizia e giudiziaria tra gli Stati membri dell’Unione europea (Unione);
    • evitare che i criminali possano approfittare di ordinamenti giuridici più favorevoli.
  • Essa è volta a qualificare come reato il riciclaggio di denaro qualora sia commesso intenzionalmente e con la consapevolezza che i beni* derivano da un’attività criminosa.
  • Essa consente inoltre agli Stati membri di considerare reato il riciclaggio di denaro se l’autore sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza che i beni provenivano da un’attività criminosa.

PUNTI CHIAVE

Attività criminose

  • Le seguenti attività, qualora attuate intenzionalmente, sono considerate attività criminose:
    • trasferimento o conversione di beni (di qualsiasi tipo), effettuati nella consapevolezza che provengono da un’attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta;
    • occultamento o dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell’ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono da un’attività criminosa;
    • acquisto, detenzione o utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione, che provengono da un’attività criminosa;
    • concorso, istigazione e tentativo in relazione a tali reati.

Attività criminose (o «reati-presupposto»)

  • Ai sensi della presente direttiva, le condotte seguenti sono considerate attività criminose, ovvero relative a reati di riciclaggio di denaro:
    • qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un qualsiasi reato punibile, conformemente al diritto nazionale, con la carcerazione o una pena detentiva di durata minima superiore ai sei mesi o di una durata massima di oltre un anno;
    • per quanto riguarda i reati che non rientrano nelle categorie sopraindicate, i reati che rientrano in un elenco di 22 categorie designate di reati, compresi i reati definiti dalla legislazione dell’Unione individuati dalla presente direttiva.

Fattori supplementari

  • I reati si estendono ai beni provenienti da un’attività che ha avuto luogo nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione o di un paese terzo, dove sarebbe considerata un’attività criminosa se fosse avvenuta nel territorio nazionale.
  • Gli Stati membri devono garantire che le persone che hanno commesso l’attività criminosa o che vi hanno partecipato vengano punite. I fattori supplementari comprendono:
    • la responsabilità penale si estende anche agli autori che riciclano i proventi derivanti dalla propria attività criminosa («autoriciclaggio»);
    • l’esistenza di una condanna precedente o simultanea per l’attività criminosa da cui provengono i beni non è un requisito essenziale per una condanna per i reati di riciclaggio di denaro;
    • la possibilità di condannare senza che sia necessario determinare tutti gli elementi fattuali relativi all’attività criminosa, compresa l’identità dell’autore.

Circostanze aggravanti che rendono più gravi i reati

  • Esse comprendono i casi in cui:
    • il reato è stato commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale come definito nella decisione quadro 2008/841/GAI;
    • l’autore ha commesso il reato nell’esercizio delle proprie attività professionali nel ruolo di «soggetto obbligato» come definito nell’articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849 (si veda la sintesi).
  • Gli Stati membri possono inoltre decidere di ritenere le seguenti quali circostanze aggravanti:
    • i beni riciclati hanno un valore considerevole;
    • i beni riciclati provengono da reati di partecipazione al racket, terrorismo, tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o corruzione.

Pene e sanzioni

  • Le sanzioni penali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri devono imporre una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni e, se del caso, applicare sanzioni o misure supplementari, comprese le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili, quali ad esempio:
    • esclusione dal beneficio di agevolazioni o sovvenzioni pubbliche;
    • esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
    • interdizione all’esercizio di un’attività commerciale;
    • sorveglianza giudiziaria;
    • provvedimenti giudiziari di liquidazione;
    • chiusura dei locali usati per commettere il reato;
    • congelamento o confisca dei beni in questione.

Pacchetto legislativo

Strumenti investigativi e cooperazione

  • Gli Stati membri devono garantire che strumenti investigativi efficaci, come quelli utilizzati nella lotta alla criminalità organizzata o altri reati gravi, siano a disposizione dei responsabili delle indagini o della persecuzione dei reati.
  • La direttiva rimuove inoltre gli ostacoli alla cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri chiarendo quale paese detiene la competenza, e in che modo i paesi cooperano, nonché come coinvolgere Eurojust.

Riciclaggio di denaro che lede gli interessi finanziari dell’Unione

  • La direttiva (UE) 2017/1371 stabilisce le norme in materia di attività criminose e sanzioni penali per combattere la frode e altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (si veda la sintesi). Tra tali attività figura il riciclaggio di denaro.
  • L’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 che istituisce la Procura europea (EPPO) (si veda la sintesi), le conferisce poteri in merito alle attività criminose che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stabiliti nella direttiva (UE) 2017/1371.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 2 dicembre 2018 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 3 dicembre 2020.

CONTESTO

La direttiva è inoltre associata alla legislazione relativa:

TERMINI CHIAVE

Beni: beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6).

Le modifiche successive al regolamento (UE) 2018/1672 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

Si veda la versione consolidata.

Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).

Ultimo aggiornamento: 02.03.2022

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