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Misure restrittive dell’Unione europea nei confronti della Corea del Nord

Misure restrittive dell’Unione europea nei confronti della Corea del Nord

 

SINTESI DI:

Decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE E DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Sanzioni

  • La RPDC è stata sottoposta a una serie di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che applicano sanzioni nei confronti della stessa RPDC in merito ai suoi programmi relativi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici;
  • più di recente, la risoluzione UNSCR 2270 (2016). Oltre ad applicare le sanzioni dell’ONU, l’Unione ha messo in atto misure autonome aggiuntive.

Commercio di beni, servizi e tecnologia

La decisione e il regolamento impongono divieti su commercio, beni e tecnologia che potrebbero favorire i programmi di armamento della RPDC. Sono compresi:

  • divieti di esportazione e importazione riguardanti merci quali:
    • armi;
    • metalli preziosi;
    • nuovi elicotteri e navi;
    • carburante per l’aviazione e i razzi;
    • beni di lusso;
  • restrizioni al sostegno finanziario per gli scambi;
  • restrizioni agli investimenti, incluso il divieto di:
    • investire nei paesi dell’Unione;
    • partecipare o finanziare qualsiasi società coinvolta nelle attività illegali della RPDC o nei settori dell’estrazione mineraria, della raffinazione o chimico;
  • divieto di assistenza finanziaria alla RPDC eccetto che per scopi umanitari e di sviluppo che rispondano alle esigenze della popolazione civile o alla promozione della denuclearizzazione;
  • ispezioni obbligatorie su tutti i carichi in partenza verso o in arrivo dalla RPDC via terra, mare o aereo;
  • sospensione della cooperazione scientifica e tecnica tra i paesi dell’Unione e le persone o i gruppi ufficialmente patrocinati da o che rappresentano la RPDC, con esenzioni per gli scambi medici e altre attività considerate non previste dai programmi di armamento della RPDC;
  • restrizioni di ammissione e di residenza, ma con deroghe umanitarie e determinate ulteriori esenzioni;
  • congelamento di fondi e risorse economiche.

Divieto di viaggio e congelamento dei beni

La decisione e il regolamento impongono divieti di viaggio e il congelamento dei beni a persone e società collegate a quei programmi illegali;

  • gli elenchi di tali persone e società sono allegati alla decisione e al regolamento.
  • tali allegati vengono aggiornati man mano che le Nazioni Unite aggiungono o rimuovono persone o società dai loro elenchi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E IL REGOLAMENTO?

La decisione è in vigore dal 29 maggio 2016 e abroga la decisione 2013/183/PESC.

Il regolamento è in vigore dal 1o settembre 2017 e abroga il regolamento (CE) n. 329/2007.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).

Le successive modifiche alla decisione (PESC) 2016/849 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha solo valore documentale.

Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 12.12.2022

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