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Regole sugli obblighi per i depositari di fondi di investimento dell’UE

Regole sugli obblighi per i depositari di fondi di investimento dell’UE

 

SINTESI DI:

Regolamento delegato (UE) 2016/438 che integra la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda gli obblighi dei depositari

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento delegato definisce in dettaglio i diritti e gli obblighi specifici del depositario* e delle società di investimento e gestione in base alle regole dell’Unione in materia di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)*.
  • Nel 2018 è stato modificato dal regolamento (UE) 2018/1619 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari. Ciò è stato causato da una divergenza nel livello di protezione degli strumenti finanziari tenuti in custodia dai depositari a causa delle diverse leggi nazionali e in materia di insolvenza. La modifica mira principalmente a fornire maggiore chiarezza e coerenza sul modo in cui le attività sono tenute separate in modo da proteggere meglio gli investitori e garantire una maggiore efficienza del mercato.

PUNTI CHIAVE

Contratto scritto

Il depositario deve avere un contratto di delega scritto con la società d’investimento o con la società di gestione per ciascun fondo comune che esso gestisce. Esso deve contenere alcuni dettagli, come ad esempio:

  • una descrizione dei servizi da fornire e le modalità di esercizio degli obblighi di custodia, sorveglianza e riservatezza;
  • norme sul trasferimento bidirezionale di informazioni tra il depositario e le società di gestione e di investimento e con una terza parte;
  • procedure per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e per fornire informazioni all’apertura di nuovi conti in contanti;
  • la conferma che il depositario può, tramite l’accesso ai libri e visite in loco, valutare la condotta della società di gestione o di investimento e la qualità delle informazioni che riceve.

Il regolamento (UE) 2018/1619 stabilisce i dettagli minimi che dovrebbero figurare nel contratto tra un depositario e un terzo sulla delega della custodia delle attività dei clienti OICVM del depositario.

Due diligence e sorveglianza

Il depositario deve mettere in atto procedure per:

  • valutare, quando viene nominato, i rischi legati alla natura, all’entità e alla complessità della politica d’investimento e della strategia dell’OICVM;
  • elaborare, sulla base di tali valutazioni dei rischi, una sorveglianza appropriata, che preveda verifiche e controlli sulla gestione della società d’investimento;
  • assicurare che la vendita e il rimborso di un’attività OICVM coincidano e che siano in essere procedure adeguate per valutare tali attività;
  • verificare che le istruzioni della società di gestione o di investimento siano pienamente legali;
  • segnalare e informare la società di gestione o d’investimento in caso di ritardi nei pagamenti dovuti;
  • verificare l’accuratezza nei pagamenti dei dividendi;
  • monitorare efficacemente il flusso di cassa di un OICVM assicurando, ad esempio, che il denaro sia in un conto presso una banca centrale o un istituto di credito autorizzato;
  • ricevere dalla società di gestione o di investimento alla fine di ogni giornata lavorativa i dettagli dei pagamenti effettuati da o per conto degli investitori;
  • assicurarsi che tutti gli strumenti finanziari dell’OICVM che non può detenere fisicamente siano correttamente registrati;
  • garantire l’accesso senza indebito ritardo a tutte le informazioni di cui ha bisogno dalla società di gestione o di investimento per svolgere i suoi diversi compiti, quali la verifica della proprietà e la registrazione nei suoi archivi di qualsiasi attività di OICVM;
  • applicare la due diligence e il monitoraggio costante al momento della nomina di un’altra società che tenga in custodia le attività dei propri clienti OICVM;
  • proteggere pienamente le attività di un cliente di OICVM se il loro custode in un paese terzo va in fallimento.

Obbligo di separazione

La direttiva OICVM prevede che, laddove un depositario delega funzioni di custodia ai depositari, le attività debbano essere separate a livello del delegato. Il regolamento di modifica (UE) 2018/1619 specifica il modo in cui tale requisito dovrebbe essere soddisfatto.

Esonero di responsabilità

I depositari, se hanno adempiuto pienamente alle loro funzioni, non sono responsabili per alcuna perdita nelle seguenti circostanze:

  • eventi naturali al di là del controllo o dell’influenza umana;
  • adozione di qualsiasi legge, regolamento o decreto che abbia un impatto sulle attività detenute in custodia;
  • guerra, rivolte o altri grandi sconvolgimenti;
  • l’OICVM non ha mai posseduto legalmente lo strumento finanziario, è stato privato della sua proprietà o non è in grado di disporne.

Indipendenza:

Si applicano le seguenti regole:

  • Nessuno può essere contemporaneamente membro o funzionario di una società di gestione e del consiglio di amministrazione del depositario.
  • Esistono limiti per quanto riguarda l’adesione congiunta dei consigli di amministrazione e di controllo per entrambi i partner.
  • Le società di gestione o di investimento devono utilizzare chiari processi decisionali nella scelta e nella nomina dei depositari.

I conflitti di interesse tra le società di gestione o di investimento e i depositari, compresi i loro consigli di amministrazione e le funzioni preposte alla vigilanza, devono essere identificati ed evitati.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal giovedì 13 ottobre 2016. Le modifiche apportatevi dal regolamento delegato (UE) 2018/1619 si applica a partire dal 1 aprile 2020.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Depositari: istituti di credito (ad esempio banche con raccolta di depositi) o imprese di investimento con autorizzazione regolamentare ad agire in qualità di custodi dei fondi.
OICVM: organismo che raccoglie capitali da una pluralità di investitori al fine di investire tali capitali collettivamente tramite un portafoglio di strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni e altri titoli.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento delegato della Commissione (UE) 2016/438 del 17 dicembre 2015 che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 11).

Regolamento delegato (UE) 2018/1619 della Commissione, del 12 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/438 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari (GU L 271 del 30.10.2018, pag. 6).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Modifiche successive alla direttiva 2013/34/UE sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Consultare la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 08.04.2019

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