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Sfruttamento sostenibile della pesca nel mar Mediterraneo

Sfruttamento sostenibile della pesca nel mar Mediterraneo

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1967/2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Esso mira ad applicare una strategia precauzionale nell’adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive (pesci e molluschi) e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile.

PUNTI CHIAVE

Le caratteristiche biologiche, sociali ed economiche della pesca nel Mediterraneo richiedono che l’UE metta in atto uno specifico quadro di gestione della pesca. Riguarda la pesca condotta da pescherecci comunitari nelle acque comunitarie e in quelle internazionali, da paesi terzi nelle zone di pesca degli Stati membri o da cittadini dell’Unione nelle acque del Mediterraneo.

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare contiene norme e principi relativi alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche d’alto mare*, mentre la Convenzione di Barcellona è un protocollo che riguarda le zone specialmente protette e la biodiversità nel Mediterraneo.

Protezione degli habitat

Per proteggere gli habitat (compresi tutti i siti di Natura 2000), con alcune eccezioni per i natanti più piccoli, nella maggior parte è vietato l’utilizzo dei seguenti attrezzi:

  • reti da traino*, draghe*, ciancioli*, sciabiche da natante*, sciabiche da spiaggia* o reti analoghe in particolare sulle praterie di posidonie;
  • reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl (alghe coralline che crescono mobili sul fondo del mare).

Zone protette

Il regolamento protegge le zone costiere dalla pesca, attraverso diversi livelli di restrizioni a seconda del tipo di attrezzi, vietando o limitando le attività di pesca secondo le linee che seguono:

  • gli attrezzi trainati* sono generalmente vietate entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa;
  • l’uso di draghe è autorizzato entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, indipendentemente dalla profondità, a condizione che le specie diverse dai molluschi catturate non superino il 10% del peso vivo totale della cattura;
  • le reti da traino sono vietate entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa;
  • le draghe tirate da natanti e le draghe idrauliche sono vietate entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa;
  • i ciancioli sono vietati entro una distanza di 300 metri dalla costa;
  • le draghe per la pesca delle spugne sono vietate entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dalla costa;
  • reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe tirate da natanti, draghe meccanizzate, reti da imbrocco*, tramagli* e le reti da fondo combinate sono vietate per la pesca sportiva, così come i palangari per le specie altamente migratorie.

Gestione della pesca

Gli Stati membri interessati sono tenuti ad adottare piani di gestione per le attività di pesca specifiche nel Mediterraneo, che comprendono:

  • misure per la gestione dello sforzo di pesca;
  • misure tecniche specifiche, comprese le deroghe transitorie;
  • sistemi di controllo dei pescherecci;
  • restrizioni temporanee o permanenti in talune zone, riservate a determinati attrezzi o navi;
  • il rilascio di permessi di pesca speciali.

Misure di controllo

Il regolamento prevede misure di controllo per quanto segue:

  • cattura di specie bersaglio;
  • trasbordi*;
  • porti designati;
  • controllo delle catture;
  • zona di gestione di 25 miglia intorno alle isole maltesi;

Il regolamento modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 1626/94.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 29 gennaio 2007.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Alto mare: oceano aperto che non fa parte di una zona economica esclusiva, di un mare territoriale o delle acque interne di uno stato (Fonte: Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, 1982).
Reti da traino: reti attivamente trainate dal motore principale del peschereccio, costituite da un corpo conico o piramidale chiuso in fondo, che possono estendersi all’apertura mediante bracci o essere montate su un’armatura rigida. Tali reti possono essere trainate sul fondo (reti a strascico) o a mezz’acqua (reti da traino pelagiche).
Draghe: attrezzi trainati attivamente dal motore principale del peschereccio (draga tirata da natanti) o tirati da un verricello a motore di una nave ancorata (draga meccanizzata) per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne e che comprendono un sacco di rete o una gabbia metallica montati su un’armatura rigida o una barra di forma e dimensioni variabili, la cui parte inferiore può presentare una lama e può essere o no munita di scivoli e depressori.
Ciancioli: reti da circuizione la cui parte inferiore è tenuta insieme da un cavo, collegato alla lima da piombo per mezzo di anelli, che consente la chiusura della rete. I ciancioli possono essere usati per catturare specie pelagiche piccole o grandi o specie demersali.
Sciabiche da natante: reti da circuizione e sciabiche trainate, azionate e tirate per mezzo di funi e verricelli da un peschereccio in movimento o all’ancora e non rimorchiate dal motore principale, composte da due bracci laterali e da una tasca centrale a forma di cucchiaio o munita di sacco nella parte posteriore; possono essere utilizzate dalla superficie al fondo a seconda delle specie bersaglio.
Sciabiche da spiaggia: reti da circuizione e sciabiche trainate messe in acqua a partire da un peschereccio e manovrate dalla riva.
Attrezzi trainati: qualsiasi attrezzo da pesca, a eccezione dei palangari, trainato dalla forza motrice del peschereccio o tirato per mezzo di verricelli con il peschereccio all’ancora o in movimento a bassa velocità, incluse in particolare le reti trainate e le draghe.
Reti da imbrocco: rete formata da un’unica pezza mantenuta verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti che sia o che possa essere ancorata con qualsiasi dispositivo sul fondo e mantenuta in prossimità di esso o che galleggi nella colonna d’acqua (le caratteristiche fisiche (temperatura, salinità, penetrazione della luce) e chimiche dell’acqua di mare a diverse profondità per un punto geografico definito).
Tramaglio: rete costituita da due o più pezze fissate insieme in parallelo su un’unica ralinga, che sia o che possa essere ancorata con qualsiasi dispositivo sul fondo marino.
Trasbordo: il trasferimento di una cattura di solito da un peschereccio più piccolo ad uno più grande che a sua volta lo incorpora in un lotto di spedizione più grande.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1967/2006 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009, e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 e la decisione del Consiglio 2004/585/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 25.05.2020

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