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Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

Regolamento (UE) 2018/1241 recante modifica del regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell’istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?

L’obiettivo dei regolamenti è quello di rafforzare i controlli di sicurezza su cittadini di paesi terzi, ovvero non appartenenti all’Unione europea (Unione), che viaggiano senza visto nello spazio Schengen contribuendo a:

  • un elevato livello di sicurezza;
  • la prevenzione dell’immigrazione illegale;
  • la protezione della salute pubblica;
  • controlli di frontiera più efficaci;
  • il raggiungimento degli obiettivi del sistema di informazione Schengen;
  • la prevenzione, l’accertamento e l’indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi.

PUNTI CHIAVE

  • L’ETIAS è un sistema informatico automatizzato creato per il rilevamento dei rischi per la sicurezza o dei rischi legati alla migrazione irregolare posti dai visitatori esenti dal visto che viaggiano nello spazio Schengen garantendo al contempo i diritti fondamentali e la protezione dei dati.
  • Il sistema sarà sviluppato dall’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e si prefigge di essere operativo entro fine 2022.
  • I cittadini di paesi terzi che non necessitano di un visto per viaggiare nello spazio Schengen dovranno richiedere un’autorizzazione ai viaggi (ETIAS) prima del viaggio.
  • Dopo aver compilato un modulo di domanda online, il sistema effettuerà controlli attraverso i sistemi di informazione dell’Unione per le frontiere e la sicurezza.
  • La verifica preliminare dei cittadini di paesi terzi esenti dal visto:
    • agevolerà i controlli alle frontiere;
    • eviterà la burocrazia e i ritardi per i viaggiatori quando si presentano alle frontiere;
    • garantirà una valutazione dei rischi coordinata e armonizzata dei cittadini di paesi terzi;
    • ridurrà in modo sostanziale il numero di rifiuti di ingresso ai valichi di frontiera.

Autorizzazione

  • L’autorizzazione ai viaggi di ETIAS costa 7 euro ed è valida per tre anni. È possibile revocare l’autorizzazione ai viaggi qualora le condizioni di rilascio non siano più soddisfatte, o annullarla qualora le condizioni di rilascio non fossero soddisfatte al momento del rilascio.
  • Se l’autorizzazione ai viaggi viene rifiutata, il richiedente ha il diritto di presentare ricorso. I ricorsi dovrebbero essere presentati nello Stato membro dell’Unione che ha adottato la decisione sulla domanda, conformemente al suo diritto nazionale.

Modifica della legislazione

  • Il regolamento (UE) 2021/1134 modifica il regolamento (UE) 2018/1240, nonché altri regolamenti correlati, quali i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896, al fine della riforma del sistema di informazione visti. Esso si occupa di aspetti relativi all’interoperabilità con il sistema di informazione visti e introduce nuove norme sull’impiego di ETIAS da parte delle autorità per i visti e le autorità competenti a prendere decisioni in merito a una domanda di visto per un soggiorno di lunga durata o per un titolo di soggiorno.
  • Il regolamento (UE) 2021/1152 modifica il regolamento (UE) 2018/1240, nonché i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817, e stabilisce le regole sull’attuazione dell’interoperabilità tra l’ETIAS, da un lato, e altri sistemi di informazione dell’UE e i dati Europol, dall’altro, e le condizioni per la consultazione dei dati conservati in altri sistemi di informazione dell’UE e dei dati Europol mediante ETIAS ai fini dell’individuazione automatica di riscontri positivi. Comprende altresì, tra le verifiche automatizzate, una nuova categoria di segnalazione, ovvero la segnalazione dei cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

  • Con l’eccezione di determinati articoli del regolamento (UE) 2018/1240 in vigore dal 9 ottobre 2018, i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2018/1241 saranno in vigore dalla data stabilita dalla Commissione europea, sulla base del rispetto di determinate condizioni.
  • Con l’eccezione di determinati articoli, in vigore dal 2 agosto 2021, e di taluni aspetti dell’articolo 1, che saranno in vigore dal 3 agosto 2022 e dal 3 agosto 2023, il regolamento di modifica (UE) 2021/1134, come il regolamento (UE) 2018/1240, sarà in vigore a partire da una data fissata dalla Commissione.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2021/1152 è in vigore dal 3 agosto 2021.

CONTESTO

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

Le modifiche successive al regolamento (UE) 2018/1240 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2018/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell’istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 72).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’Unione nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Errata corrige

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’Unione nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 22.09.2021

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