Datti sull’energia elettrica — Generazione, trasporto e consumo
SINTESI DI:
Regolamento (UE) n. 543/2013 sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell’energia elettrica
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
- L’obiettivo è di migliorare la trasparenza dei mercati dell’energia elettrica.
- Contiene disposizioni sulla pubblicazione dei dati sulla generazione, il trasporto e il consumo di energia elettrica.
PUNTI CHIAVE
- Il regolamento stabilisce che la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (European Network of Transmission System Operators for Electricity — ENTSO-E) crei una piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni. La piattaforma deve essere messa gratuitamente a disposizione del pubblico.
- Gli organismi responsabili della trasmissione dei dati sono tenuti a presentare alla ENTSO-E i dati in tempo utile e della qualità richiesta per consentire ai gestori dei sistemi di trasmissione o agli altri fornitori di dati di elaborare e di fornire i dati alla ENTSO-E in tempo utile per consentire a quest’ultima di rispettare gli obblighi di pubblicazione delle informazioni.
- La ENTSO-E mantiene un manuale che specifica come i dati devono essere standardizzati e condivisi, nonché i criteri tecnici e operativi e la classificazione opportuna dei tipi di produzione dell’energia elettrica.
- I dati da rilevare e pubblicare rientrano nelle seguenti categorie:
- carico totale, cioè tutta la energia elettrica generata o importata, meno le esportazioni e l’energia elettrica utilizzata per lo stoccaggio dell’energia;
- indisponibilità delle unità di consumo (unità riceventi energia elettrica per proprio uso, esclusi gli stessi gestori dell’energia elettrica) pari o superiore a 100 MW;
- margine di previsione ad un anno, cioè la differenza tra la previsione annua della capacità di generazione disponibile e la previsione annua del carico totale massimo;
- infrastrutture di trasmissione, specificamente i dati sulle modifiche future della rete e dei progetti relativi agli interconnettori, tra cui le espansioni o gli smantellamenti delle reti di trasmissione entro i successivi tre anni, se hanno un impatto pari ad almeno 100 MW di capacità interzonale tra zone di offerta*;
- indisponibilità dell’infrastruttura di trasmissione con un impatto pari ad almeno 100 MW sulla capacità, con l’eccezione della protezione delle infrastrutture critiche ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2008/114/CE del Consiglio;
- stima e offerta di capacità di trasmissione interzonale, cioè la capacità del sistema di interconnessione di consentire il trasferimento di energia tra zone di offerta;
- uso di capacità interzonale, quali la capacità (in MW) richiesta dal mercato o allocata al mercato, il suo prezzo e i proventi dell’asta per confine tra zone di offerta, conformemente a una nuova pianificazione che comprenda la possibilità di segnalazione in tempo reale;
- misure di gestione della congestione compresi il ridispacciamento, gli scambi di controflusso e i relativi costi;
- generazione prevista, comprese la capacità di generazione di tutte le unità di produzione esistenti aventi capacità pari o superiore a 1 MW e informazioni sulle unità di produzione (esistenti e programmate) con capacità pari o superiore a 100 MW;
- indisponibilità delle unità di generazione e di produzione pari o superiore a 100 MW;
- generazione effettiva (MW) per unità di generazione con capacità di generazione installata pari o superiore a 100 MW, compresi la generazione effettiva o stimata di energia eolica e solare (MW) e il tasso medio settimanale di riempimento di tutti gli impianti a serbatoio idrico e a stoccaggio idrico (MWh);
- bilanciamento, comprese le regole applicate, le procedure per l’acquisizione di tipi diversi di riserve di bilanciamento e di energia di bilanciamento, e l’ammontare delle riserve per il bilanciamento (MW) che i gestori hanno sotto contratto.
DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?
Si applica dal 5 luglio 2013 ad eccezione dell’articolo 4.1 (riguardante la pubblicazione) che si applica dal 5 gennaio 2015.
CONTESTO
Si veda anche:
TERMINI CHIAVE
Zona di offerta: la più grande area geografica nella quale i partecipanti al mercato sono in grado di scambiare energia senza allocazione di capacità.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013 sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell’energia elettrica e recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).
Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 714/2009 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).
Ultimo aggiornamento: 05.03.2019