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Accordo tra l’UE e il Regno di Norvegia RIGUARDANTE la cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA)

Accordo tra l’UE e il Regno di Norvegia RIGUARDANTE la cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA)

 

SINTESI DI:

Accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto

Decisione (UE) 2017/2381 relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto

Decisione (UE) 2018/1089 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLE DECISIONI?

  • L’accordo stabilisce la cooperazione amministrativa tra l’UE e la Norvegia per
    • garantire il rispetto della legislazione sull’IVA nelle rispettive giurisdizioni;
    • tutelare il gettito IVA dei firmatari.
  • La decisione (UE) 2017/2381 riguarda la sottoscrizione e la decisione (UE) 2018/1089 fornisce l’approvazione formale dell’UE all’accordo.

PUNTI CHIAVE

L’accordo prevede:

  • lo scambio di informazioni che possano consentire di accertare correttamente l’IVA, sorvegliarne la corretta applicazione e combattere le frodi;
  • il recupero dei crediti risultanti dall’IVA;, comprese penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa, interessi e spese relative ai crediti.

Gli Stati membri e la Norvegia:

  • designano:
    • un’autorità competente responsabile dell’applicazione dell’accordo;
    • due uffici centrali di collegamento: uno per la cooperazione amministrativa, l’altro per assistere nel recupero del gettito IVA;
  • considerano le informazioni che ricevono riservate, ma possono:
    • comunicarle alle persone o alle autorità incaricate dell’applicazione della legislazione sull’IVA;
    • utilizzarle per l’accertamento e l’esecuzione di misure di recupero e cautelari di altre imposte e di contributi previdenziali obbligatorie per irrogare sanzioni amministrative o penali;
  • consentire l’accesso ad altri funzionari presso i propri uffici al fine di scambiare le informazioni e di essere presenti durante le indagini amministrative come osservatori;
  • convenire di procedere a controlli simultanei nel caso in cui ritengano che tali controlli siano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato;
  • trasmettere al comitato congiunto (vedere di seguito ulteriori dettagli sul comitato) i dati statistici annuali, entro il 30 giugno.

Gli Stati trasmettono le informazioni utilizzando un modulo standard e possono richiedere un feedback:

  • su richiesta di un’altra autorità, solitamente entro tre mesi, ma entro un mese se le informazioni sono già in possesso dell’autorità interpellata.
  • spontaneamente, se:
    • le informazioni di cui sono in possesso sono necessarie a un altro Stato per applicare in modo efficace il proprio sistema di controllo;
    • uno Stato ha motivo di credere che nell’altro Stato è stata o potrebbe essere stata violata la legislazione sull’IVA;
    • esiste un rischio di perdita di gettito fiscale nell’altro Stato;
  • automaticamente per le categorie stabilite dal comitato congiunto.

Uno Stato può rifiutarsi di fornire le informazioni quando ciò comporterebbe:

  • l’imposizione di nuovi obblighi ai debitori dell’IVA;
  • sproporzionati oneri amministrativi allo Stato;
  • la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale o di un’informazione la cui divulgazione sia contraria all’ordine pubblico; oppure
  • se l’autorità richiedente non ha esaurito le fonti di informazione consuete.

Gli Stati si assistono reciprocamente nel recupero dei crediti risultanti dall’IVA:

  • fornendo informazioni pertinenti;
  • eseguendo le necessarie indagini amministrative;
  • consentendo ai funzionari di essere presenti nei rispettivi uffici, durante le indagini amministrative e nei procedimenti giurisdizionali;
  • notificando ai destinatari tutti i documenti inoltrati da un’altra autorità;
  • recuperando un credito in seguito a un titolo esecutivo o adottando le necessarie misure cautelari.

Gli Stati:

  • sospendono immediatamente le procedure esecutive richieste se il recupero crediti viene contestato nello Stato richiedente;
  • possono rifiutarsi di soddisfare la richiesta se il recupero crediti:
    • creerebbe difficoltà economiche o sociali nella loro giurisdizione;
    • si riferisce a crediti che risalgono a più di cinque anni prima, o più di dieci anni prima in determinate condizioni;
    • è inferiore a 1 500 EUR.

Le controversie concernenti il credito e il titolo iniziale rientrano nella competenza degli organismi competenti dello Stato dell’autorità richiedente, quelle concernenti le modalità in cui un altro Stato risponde a tale richiesta sono portate dinanzi all’organo competente di tale Stato.

L’accordo consente alla Norvegia di partecipare a Eurofisc, una rete di esperti di amministrazione fiscale e anti-frode.

L’accordo istituisce un comitato congiunto composto da rappresentanti dell’UE e della Norvegia che assicura il corretto funzionamento e la corretta attuazione dell’accordo. Esso:

  • formula raccomandazioni e adotta decisioni;
  • determinare le nuove categorie di informazioni oggetto di scambio automatico;
  • determina le diverse modalità pratiche:
  • delibera all’unanimità;
  • si riunisce almeno una volta ogni due anni;
  • gestisce le controversie in relazione all’interpretazione o all’applicazione.

L’accordo è concluso per un periodo illimitato. può terminare 6 mesi dopo la notifica scritta all’altra parte circa la propria intenzione di denunciare l’accordo.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il 1o settembre 2018.

CONTESTO

  • La Norvegia è il primo Stato con cui l’UE abbia un accordo di cooperazione sull’IVA. Membro dello Spazio economico europeo, ha un sistema IVA simile e una solida esperienza nella cooperazione in materia di IVA con l’UE, in particolare nel settore dell’energia.
  • L’accordo segue la stessa struttura utilizzata per la cooperazione tra i paesi dell’UE ai sensi del regolamento (UE) n. 904/2010 per l’IVA (si veda la sintesi) e della direttiva 2010/24/UE del Consiglio (si veda lasitesi) per il recupero dei crediti IVA.
  • Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 195 del 1.8.2018, pag. 3).

Decisione (UE) 2017/2381 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 340 del 20.12.2017, pag. 4).

Decisione (UE) 2018/1089 del Consiglio, del 22 giugno 2018, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 195 del 1.8.2018, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 199 del 7.8.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 904/2010 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva 2010/24/UE del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 22.07.2020

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