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Convenzione sulla prevenzione del terrorismo

Convenzione sulla prevenzione del terrorismo

 

SINTESI DI:

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione del terrorismo

Protocollo di supplemento alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione del terrorismo

Decisione (UE) 2018/889 che conclude la convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione del terrorismo a nome dell’UE

Decisione (UE) 2018/890 che conclude il Protocollo di supplemento alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione del terrorismo per conto dell’UE

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE, DEL PROTOCOLLO E DELLE DECISIONI?

La convenzione mira a sostenere e rafforzare la lotta contro il terrorismo, sia attraverso misure da adottare a livello nazionale che attraverso la cooperazione internazionale, riaffermando nel contempo che tutte le misure devono rispettare:

Il protocollo integra la convenzione con una serie di articoli mirati, in particolare, a risolvere il problema dei terroristi stranieri.

Le decisioni concludono la convenzione e il protocollo per conto dell’UE.

PUNTI CHIAVE

La convenzione e il suo protocollo rafforzano la cooperazione sulla prevenzione del terrorismo in due modi:

A livello nazionale

La convenzione migliora le politiche e le strategie nazionali di antiterrorismo definendo come reati connessi al terrorismo i seguenti atti che possono portare alla commissione di reati terroristici, se commessi intenzionalmente:

  • provocazione pubblica a commettere un reato di terrorismo;
  • reclutamento a fini terroristici;
  • addestramento a fini terroristici;
  • Partecipare ad un reato come complice, incitando altri a commettere un reato o anche solo tentando di commettere un reato penale.

Il protocollo include inoltre nella definizione di reati connessi al terrorismo quanto segue:

  • partecipazione a un’associazione o a un gruppo per fini terroristici;
  • organizzazione di iniziative di addestramento a fini terroristici;
  • viaggi all’estero, anche solo tentati, a fini terroristici;
  • finanziamento, organizzazione o agevolazione di viaggi all’estero a fini terroristici.

La convenzione include anche altri articoli relativi alla criminalizzazione dei reati di cui sopra, e, in particolare definisce come:

  • stabilire la responsabilità delle persone giuridiche, le condizioni per le sanzioni e le penalità, l’obbligo di indagare e di perseguire e le norme di competenza;
  • salvaguardare il rispetto degli obblighi in materia di diritti umani, e, in particolare, il diritto alla libertà di espressione, di associazione e di religione, nonché il principio di proporzionalità; e
  • proteggere, compensare e sostenere le vittime del terrorismo.

A livello internazionale

La convenzione stabilisce l’obbligo di assistere ed estradare tra Paesi e promuove informazioni spontanee in relazione ai reati di terrorismo.

Una clausola di eccezione politica si riferisce al fatto che il Paese a cui viene inoltrata una richiesta non può rifiutarsi di estradare o offrire assistenza reciproca sulla base del fatto che il reato è di natura politica, connesso a un reato politico o ispirato da motivi politici nel Paese richiedente, a meno che il Paese interpellato abbia deciso di astenersi dall’applicazione della clausola attraverso una specifica dichiarazione — una possibilità per la quale la convenzione stabilisce limiti rigorosi.

Una clausola di discriminazione indica che il Paese a cui viene fatta una richiesta può rifiutarsi di estradare o offrire assistenza giudiziaria, se ha motivo di ritenere che:

  • l’intenzione di perseguire o punire una persona per reati di terrorismo è in realtà una discriminazione basata su razza, religione, nazionalità, origine etnica o opinione politica; oppure
  • che la persona interessata potrebbe vedere i propri diritti violati nel Paese richiedente.

Il protocollo prevede una rete attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 di punti di contatto nazionali che facilitano la rapida condivisione delle informazioni. La Decisione (UE) 2018/890 designa l’Europol come punto di contatto per l’UE, alle condizioni stabilite nel Regolamento (UE) 2016/794 sull’Europol, sulle relazioni con i partner e sul trasferimento e lo scambio di dati personali.

Applicazione territoriale

La convenzione e il suo protocollo sono vincolanti e applicabili in tutti i Paesi dell’UE, ad eccezione della Danimarca e del Regno Unito (1) (a meno che quest’ultimo non eserciti la sua opzione di partecipazione).

DA QUANDO SI APPLICA LA CONVENZIONE?

La convenzione e il protocollo si applicano nell’UE a partire dal 1° ottobre 2018.

CONTESTO GENERALE

Nell’ambito dell’ Agenda europea sulla sicurezza, la Commissione europea ha annunciato la sua intenzione di prendere nuovamente in esame, aggiornandola, la decisione quadro sul terrorismo, tenendo conto del protocollo.

Con l’adozione della Direttiva (UE) 2017/541 (Lotta al terrorismo — Definizioni dei reati di terrorismo e sostegno alle vittime), l’UE aveva affermato il suo intento di onorare l’impegno a concludere il protocollo. Ciò ha anche richiesto la conclusione contemporanea della convenzione.

Per ulteriori informazioni:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione (UE) 2018/889 del Consiglio, del 4 giugno 2018, relativa alla conclusione, per conto dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione del terrorismo (GU L 159 del 22.6.2018, pag. 1).

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione del terrorismo (GU L 159 del 22.6.2018, pag. 3).

Decisione (UE) 2018/890 del Consiglio, del 4 giugno 2018, relativa alla conclusione, per conto dell’Unione europea, del Protocollo di supplemento alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione del terrorismo (GU L 159 del 22.6.2018, pag. 15).

Protocollo di supplemento alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione del terrorismo (GU L 159 del 22.6.2018, pag. 17).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Le modifiche successive alla direttiva (EU) 2017/541 sono state incorporate nel testo originario. La versione consolidata ha solo un valore documentario.

Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Agenda europea sulla sicurezza (COM(2015) 185 final, 28.4.2015).

Ultimo aggiornamento: 20.12.2018



(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.

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