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Accordo sul reciproco riconoscimento UE — Nuova Zelanda (ARR)

Accordo sul reciproco riconoscimento UE — Nuova Zelanda (ARR)

 

SINTESI DI:

Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda

Decisione 98/509/CE relativa alla conclusione dell’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

L’accordo sul reciproco riconoscimento (ARR)* intende promuovere gli scambi di merci tra l’UE e la Nuova Zelanda, rimuovendo gli ostacoli tecnici.

Ai sensi dell’accordo bilaterale concordato dai paesi dell’UE il 18 giugno 1998, l’UE e la Nuova Zelanda accettano i risultati della valutazione di conformità* che i reciproci organismi di valutazione designati svolgono per specifici prodotti industriali.

La decisione adotta l’ARR con la Nuova Zelanda per conto dell’UE.

PUNTI CHIAVE

L’accordo contempla i seguenti settori:

  • buona prassi di fabbricazione per i medicinali;
  • dispositivi medici;
  • apparecchiature terminali per le telecomunicazioni e apparecchiature radio;
  • prodotti elettrici;
  • compatibilità elettromagnetica* delle apparecchiature;
  • macchinari industriali comprese torri e gru mobili;
  • apparecchiature a pressione.

L’accordo:

  • consente alle aziende dell’UE di fare testare e certificare i loro prodotti, che devono rispettare i requisiti vigenti in Nuova Zelanda, all’interno dell’UE e di esportarli sul mercato neozelandese e viceversa;
  • elenca la legislazione, i regolamenti e le norme amministrative che l’accordo contempla per ciascun settore;
  • definisce le condizioni per l’accettazione reciproca dei risultati delle valutazioni di conformità;
  • indica le procedure da seguire per la designazione degli organismi di valutazione della conformità* per ciascun settore;
  • richiede alle autorità dell’UE e della Nuova Zelanda di controllare, ispezionare e monitorare gli organismi di valutazione della conformità per assicurarsi che svolgano correttamente il proprio lavoro;
  • prevede la sospensione di un organismo di valutazione della conformità designato;
  • istituisce un comitato misto composto da rappresentati dell’UE e neozelandesi avente l’incarico di affrontare le problematiche che possono nascere nel quadro dell’accordo.

DA QUANDO SI APPLICA L’ACCORDO?

È stato applicato dal 1o gennaio 1999.

CONTESTO

Nella loro risoluzione del 21 dicembre 1989, i paesi dell’UE hanno accettato i principi degli accordi ARR. Il 21 settembre 1992, hanno autorizzato la Commissione europea a negoziare accordi di reciproco riconoscimento per conto dell’UE con taluni paesi extra-UE.

Per maggiori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Accordo sul reciproco riconoscimento: un accordo internazionale in cui due o più paesi riconoscono i risultati delle valutazioni di conformità dell’altro paese.
Valutazione di conformità: la procedura in cui un prodotto, prima di poter essere commercializzato, viene testato, ispezionato e certificato allo scopo di garantirne la conformità con la legislazione rilevante.
Compatibilità elettromagnetica: l’interazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche con il loro ambiente elettromagnetico e le altre apparecchiature. Tutti i dispositivi elettronici possono potenzialmente emettere campi elettromagnetici.
Organismi di valutazione della conformità: determinano la conformità di un prodotto con i requisiti normativi e legislativi rilevanti.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (GU L 229 del 17.8.1998, pag. 62).

Le modifiche successive sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha valore unicamente documentale.

Decisione 98/509/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla conclusione dell’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (GU L 229 del 17.8.1998, pag. 61).

Si veda la versione consolidata

DOCUMENTI CORRELATI

Risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità (GU C 10 del 16.1.1990, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 24.07.2018

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