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Accordo sul reciproco riconoscimento UE — Australia (ARR)

Accordo sul reciproco riconoscimento UE — Australia (ARR)

 

SINTESI DI:

Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e l’Australia

Decisione 98/508/CE relativa alla conclusione dell’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e l’Australia

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

L’accordo sul reciproco riconoscimento (ARR)* intende promuovere gli scambi di merci tra l’UE e l’Australia, rimuovendo alcuni ostacoli tecnici.

Ai sensi dell’accordo bilaterale concordato dai paesi dell’UE l’11 novembre 2005, l’UE e l’Australia accettano i risultati della valutazione di conformità* che ciascuno dei due svolge per i prodotti industriali specificati.

La decisione adotta l’ARR con l’Australia per conto dell’UE.

PUNTI CHIAVE

L’accordo contempla i seguenti settori:

  • buona prassi di fabbricazione per i medicinali;
  • dispositivi medici;
  • apparecchiature terminali per le telecomunicazioni e apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite;
  • materiale elettrico a bassa tensione;
  • compatibilità elettromagnetica* delle apparecchiature;
  • macchinari industriali, comprese torri e gru mobili;
  • apparecchiature a pressione;
  • prodotti automobilistici.

L’accordo:

  • consente alle aziende dell’UE di fare testare e certificare i loro prodotti, che devono rispettare i requisiti vigenti in Australia, all’interno dell’UE e di esportarli sul mercato australiano e viceversa;
  • elenca la legislazione, i regolamenti e le norme amministrative che l’accordo contempla per ciascun settore;
  • definisce le condizioni per l’accettazione reciproca dei risultati delle valutazioni della conformità;
  • stabilisce le procedure da seguire per la designazione degli organismi di valutazione della conformità* per ciascun settore;
  • richiede alle autorità dell’UE e dell’Australia di controllare, ispezionare e monitorare gli organismi di valutazione della conformità designati per assicurarsi che svolgano correttamente il proprio lavoro;
  • prevede la sospensione di un organismo di valutazione della conformità designato;
  • istituisce un comitato misto composto da rappresentati dell’UE e dell’Australia avente l’incarico di affrontare le problematiche che possono nascere nel quadro dell’accordo.

DA QUANDO VIENE APPLICATO L’ACCORDO?

È stato applicato a partire dal 1o gennaio 1999.

CONTESTO

Nella loro risoluzione del 21 dicembre 1989, i governi dell’UE hanno accettato i principi degli accordi ARR. Il 21 settembre 1992, hanno autorizzato la Commissione europea a negoziare accordi di reciproco riconoscimento per conto dell’UE con taluni paesi extra-UE.

Per maggiori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Accordo sul reciproco riconoscimento: un accordo internazionale in cui due o più parti riconoscono i risultati delle valutazioni di conformità dell’altro paese.
Valutazione di conformità: la procedura in cui un prodotto, prima di poter essere commercializzato, viene testato, ispezionato e certificato allo scopo di garantirne la conformità con la legislazione rilevante.
Compatibilità elettromagnetica: l’interazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche con il loro ambiente elettromagnetico e le altre apparecchiature. Tutti i dispositivi elettronici possono potenzialmente emettere campi elettromagnetici.
Organismi di valutazione della conformità: determinano la conformità di un prodotto con i requisiti normativi e legislativi rilevanti.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l’Australia (GU L 229 del 17.8.1998, pag. 3).

Le modifiche successive sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha valore unicamente documentale.

Decisione 98/508/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla conclusione dell’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l’Australia (GU L 229 del 17.8.1998, pag. 1).

Si veda la versione consolidata

DOCUMENTI COLLEGATI

Risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità (GU C 10 del 16.1.1990, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 24.07.2018

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