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Statistiche sulle disponibilità in titoli

Statistiche sulle disponibilità in titoli

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24)

Indirizzo 2013/215/UE relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2013/7)

QUALI SONO GLI SCOPI DEL REGOLAMENTO E DELL’INDIRIZZO?

  • Il regolamento stabilisce le regole per la raccolta da parte della Banca centrale europea (BCE) di informazioni statistiche complete su:
    • esposizione di settori economici e di singoli gruppi bancari negli Stati membri dell’area dell’euro in relazione a specifiche classi di titoli;
    • rapporti tra i settori economici dei detentori e degli emittenti di titoli;
    • mercato dei titoli emessi dai residenti nell’area dell’euro.
  • L’indirizzo:
    • stabilisce gli obblighi delle banche centrali nazionali (BCN) dei paesi la cui moneta è l’euro di segnalare alla BCE le statistiche sulle disponibilità in titoli raccolte; e
    • istituisce un sistema per la gestione della qualità dei dati di tali statistiche studiato per garantire la completezza, l’accuratezza e la coerenza delle statistiche raccolte.

PUNTI CHIAVE

La BCE raccoglie le statistiche sulle disponibilità in titoli (SHS), titolo per titolo. Questi dati forniscono informazioni sui titoli detenuti da determinate categorie di investitori dell’area dell’euro, suddivisi per tipo di strumento, paese emittente, paese investitore, valuta di denominazione e ulteriori classificazioni.

Il regolamento:

  • definisce gli operatori effettivi con obbligo di segnalazione come composti da soggetti dichiaranti dati settoriali* e soggetti dichiaranti dati di gruppo*;
  • stabilisce i rispettivi requisiti di segnalazione statistica per i soggetti dichiaranti dati settoriali e i soggetti dichiaranti dati di gruppo (ulteriori dettagli sono contenuti nell’allegato I del regolamento), nonché i requisiti di segnalazione statistica più generali in linea con il regolamento (UE) n. 1073/2013, regolamento (UE) n. 1075/2013 e regolamento (UE) n. 1374/2014;
  • elenca le norme applicabili alle deroghe e i casi in cui le BCN possono concedere deroghe per:
    • soggetti dichiaranti dati settoriali; e
    • soggetti dichiaranti dati di gruppo (aggiornati dal regolamento modificativo (UE) 2018/318);
  • stabilisce le norme contabili per la segnalazione di dati settoriali e dati di gruppo, oltre alle norme contabili generali;
  • fissa i termini per la trasmissione dei dati dalle BCN alla BCE;
  • stabilisce i requisiti minimi in materia di segnalazione (specificati nell’allegato III);
  • richiede alle BCN di definire e attuare le modalità di segnalazione che devono seguire i soggetti dichiaranti in conformità con le caratteristiche nazionali;
  • stabilisce le procedure da seguire nel caso di fusioni, scissioni e riorganizzazioni che potrebbero incidere sull’adempimento degli obblighi statistici;
  • concede alle BCN il diritto di verificare o di procedere alla raccolta obbligatoria delle informazioni nel caso in cui i soggetti dichiaranti non adempiano alle norme minime di cui all’allegato III.

Il regolamento contiene tre allegati:

  • I: Obblighi di segnalazione statistica;
  • II: Definizioni (delle categorie di strumenti, dei settori, delle transazioni finanziarie, degli attributi titolo per titolo, attributi dei detentori, attributi degli emittenti, attributi di contabilità e legati ai rischi);
  • III: Requisiti minimi che devono essere rispettati dagli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione.

Modifiche al regolamento

Le modifiche principali introdotte dai regolamenti modificativi (UE) 2016/1384 e (UE) 2018/318 hanno ampliato la raccolta di dati al fine di includere più gruppi bancari e più attributi a partire da dati relativi al periodo di riferimento di fine settembre 2018. Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione sono inoltre aumentati per coprire tutti i gruppi bancari direttamente controllati dalla BCE.

L’indirizzo contiene:

  • ulteriori regole sugli obblighi di segnalazione delle BCN (a seconda se hanno un numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN)* per i dati settoriali);
  • metodi per la compilazione delle per le disponibilità in titoli (dipende se hanno un codice ISIN, dal loro emittente, ecc.;
  • metodi per la compilazione delle statistiche sulle disponibilità in titoli detenuti in custodia;
  • la richiesta per le BCN di informare la BCE, almeno una volta l’anno, riguardo alle deroghe concesse, rinnovate o revocate ai soggetti segnalanti per l’anno solare successivo, così come di qualunque obbligo di segnalazione ad hoc posto a carico dei soggetti dichiaranti effettivi cui è stata concessa una deroga.
  • i dati di riferimento sulle attività di bilancio consolidate dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione;
  • la procedura di notifica ai soggetti dichiaranti dati di gruppo;
  • regole riguardanti:

Modifiche all’indirizzo

  • L’indirizzo (UE) 2016/1386 ha introdotto obiettivi di gestione della qualità dei dati e ha rivisto le procedure che le BCN devono seguire quando segnalano alla BCE.
  • L’indirizzo (UE) 2018/323 ha chiarito l’attività dei soggetti dichiaranti dati di gruppo e la lettera di notifica della classificazione come soggetto dichiarante dati di gruppo.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO IL REGOLAMENTO E L’INDIRIZZO?

Il regolamento è in vigore dal 21 novembre 2012. L’accordo si applica dal 1o gennaio 2014.

CONTESTO

La raccolta di SHS aiuta a monitorare la stabilità e l’integrazione finanziaria nell’area dell’euro e anche nell’UE nel suo insieme, poiché spesso sono disponibili indicatori comparabili per tutti i paesi dell’UE.

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Soggetti dichiaranti dati settoriali: istituzioni finanziarie monetarie residenti, fondi di investimento, società veicolo finanziarie, società assicurative e custodi (che si occupano della custodia e dell’amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti).
Soggetti dichiaranti dati di gruppo: identificati dal Consiglio direttivo della BCE come parte dell’attuale popolazione segnalante e informati dei loro obblighi di segnalazione (per lettera, cfr. l’indirizzo, allegato II).
  • capi di gruppi bancari; e
  • istituzioni o istituti finanziari stabiliti negli Stati membri dell’UE e che non fanno parte di un gruppo bancario;
Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN): codici assegnati ai titoli, composti di 12 caratteri alfa numerici, che identificano in modo univoco l’emissione di un titolo.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 del 1.11.2012, pag. 6).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1011/2012 sono state integrate nel documento di base. La versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

Indirizzo 2013/215/UE della Banca centrale europea, del 22 marzo 2013, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2013/7) (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 17).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 36).

Regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (rifusione) (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (rifusione) (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 22.05.2019

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