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L’istituzione della Procura europea

L’istituzione della Procura europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»)

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Istituisce una procura indipendente e decentrata dell’Unione europea (Unione) con la competenza di individuare, perseguire e rinviare a giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
  • Istituisce un sistema di competenze condivise tra la Procura europea (EPPO) e le autorità nazionali nella lotta contro tali reati, privilegiando le competenze dell’EPPO.

PUNTI CHIAVE

Paesi partecipanti

  • Il regolamento che istituisce l’EPPO in un contesto di cooperazione rafforzata si applica ai 22 Stati membri dell’Unione partecipanti: Belgio, Bulgaria, Cechia, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia.
  • Irlanda, Ungheria, Polonia e Svezia possono aderire in qualsiasi momento. La Danimarca gode di una clausola di esenzione permanente dalle misure dell’Unione riguardanti la giustizia penale.

Ambito di applicazione

Organizzazione

L’EPPO è strutturata in due livelli:

  • Il livello centrale è composto da un ufficio centrale nella sede dell’EPPO, in Lussemburgo. Il livello centrale è formato dal procuratore capo europeo, dai suoi due sostituti, dai procuratori europei (uno per ciascuno Stato membro partecipante) e dal direttore amministrativo.
  • Il livello decentrato è composto dai procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri partecipanti.

Indipendenza

  • Il personale dell’EPPO agisce nell’interesse dell’Unione nel suo complesso e non deve sollecitare né accettare istruzioni da qualsiasi parte esterna.
  • L’EPPO è strutturalmente indipendente da qualsiasi altra istituzione o servizio dell’Unione.
  • Il procuratore capo europeo è selezionato a seguito di un invito generale a presentare candidature e nominato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. Il mandato ha un limite di sette anni e non è rinnovabile.
  • Il procuratore capo europeo può essere rimosso dal suo incarico solamente per mezzo di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea, a seguito di una richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione europea.
  • I procuratori europei delegati devono essere completamente indipendenti dalle autorità nazionali incaricate dell’azione penale.

Avvio delle operazioni

Un atto di esecuzione, la decisione di esecuzione (UE) 2021/856, ha fissato al 1° giugno 2021 la data in cui l’EPPO ha assunto i compiti investigativi e processuali conferitigli dal Regolamento (UE) 2017/1939.

Trattamento dei dati personali operativi

Un atto delegato, il regolamento delegato (UE) 2020/2153, ha modificato il regolamento (UE) 2017/1939, aggiungendo un allegato che istituisce le categorie di dati personali operativi e le categorie di interessati i cui dati personali operativi possono essere trattati dall’EPPO.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 20 novembre 2017.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Le modifiche successive al regolamento (UE) 2017/1939 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione di esecuzione (UE) 2021/856 della Commissione, del 25 maggio 2021, che stabilisce la data alla quale la Procura europea assume i suoi compiti di indagine e azione penale (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 100).

Si veda la versione consolidata.

Decisione (UE) 2018/1103 della Commissione, del 7 agosto 2018, che conferma la partecipazione di Malta alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (GU L 201 dell’8.8.2018, pag. 2).

Decisione (UE) 2018/1094 della Commissione, del 1° agosto 2018, che conferma la partecipazione dei Paesi Bassi alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (GU L 196 del 2.8.2018, pag. 1).

Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Ultimo aggiornamento: 14.03.2022

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