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Accordo di stabilizzazione e di associazione con la Serbia

Accordo di stabilizzazione e di associazione con la Serbia

 

SINTESI DI:

Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Serbia

Decisione 2013/490/UE, Euratom relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Serbia

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE E DELL’ACCORDO?

La decisione segna la conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) dell’Unione europea (UE) con la Serbia.

Gli obiettivi dell’accordo sono:

  • aiutare la Serbia a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto;
  • contribuire alla stabilità politica, economica e istituzionale della Serbia e stabilizzare la regione;
  • fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra l’UE e la Serbia;
  • sostenere gli sforzi della Serbia volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale anche attraverso l’avvicinamento della sua legislazione a quella dell’UE;
  • sostenere le iniziative della Serbia volte a completare la transizione verso l’economia di mercato;
  • promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra l’UE e la Serbia;
  • promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

PUNTI CHIAVE

L’ASA comprende 10 punti.

 

  • 1.
    Principi generali

    L’accordo si basa su una serie di principi essenziali. La Serbia si adopera per:

    • rispettare i principi democratici e i diritti umani, i principi del diritto internazionale — tra cui la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia —, e dello Stato di diritto, nonché i principi dell’economia di mercato;
    • cooperare e contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, attraverso:
      • l’adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti i dispositivi internazionali pertinenti o per l’adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione;
      • la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all’esportazione, riguardante tanto l’esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell’impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all’esportazione;
    • l’adempimento degli obblighi internazionali;
    • promuovere la pace e la stabilità a livello internazionale e regionale, lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, che comprende l’impegno della Serbia a continuare a promuovere la cooperazione:
    • la lotta contro il terrorismo.

     

  • 2.
    Dialogo politico

    Viene ulteriormente intensificato il dialogo politico tra le parti. Esso mira in particolare a promuovere:

    • la piena integrazione della Serbia nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento (rapprochement) all’Unione europea;
    • una progressiva convergenza delle posizioni assunte dalle parti sulle questioni internazionali, compresa la politica estera e di sicurezza comune;
    • la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato;
    • una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell’UE.

     

  • 3.
    Cooperazione regionale

    La Serbia è tenuta a:

    • promuovere attivamente la cooperazione regionale;
    • avviare i negoziati con i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione con l’UE al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale;
    • avviare la cooperazione regionale con i paesi che rientrano nel processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo;
    • promuovere la cooperazione e concludere convenzioni di cooperazione con i paesi candidati all’adesione all’UE che non rientrano nel PSA. È inoltre tenuta ad avviare i negoziati con al Turchia in vista della conclusione di un accordo che istituisca una zona di libero scambio.

    L’UE può sostenere progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.

     

  • 4.
    Libera circolazione delle merci
    • Le due parti si impegnano per istituire progressivamente una zona di libero scambio bilaterale nel corso di un periodo non superiore a sei anni.
    • L’accordo stabilisce un processo di riduzione ed eliminazione delle tariffe doganali e delle aliquote sui prodotti provenienti dall’UE e dalla Serbia.

     

  • 5.
    Circolazione dei lavoratori, insediamento, prestazione di servizi, e movimento di capitali
    • I cittadini della Serbia legalmente occupati in un paese dell’UE saranno esenti da qualsiasi discriminazione rispetto ai cittadini di quello Stato. La Serbia deve concedere lo stesso trattamento ai lavoratori dell’UE.
    • Vengono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori di nazionalità serba legalmente occupati nel territorio di un paese dell’UE e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. La Serbia deve concedere un trattamento simile ai lavoratori dell’UE.
    • Le società (comprese le consociate e le filiali) che avviano attività sul territorio dell’altra parte devono godere di un trattamento che non sia loro meno favorevole rispetto alle società stabilite su quel territorio.
    • Le due parti si impegnano a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente alle loro società o ai loro cittadini di prestare servizi nel territorio dell’altra parte.
    • I pagamenti e bonifici sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra l’UE e la Serbia devono essere autorizzati in moneta liberamente convertibile.

     

  • 6.
    Allineamento delle legislazioni del paese a quella dell’UE
    • La Serbia si adopera per rendere progressivamente compatibili con lacquis dell’UE la propria normativa esistente e la propria legislazione futura e ne garantisce la corretta attuazione e applicazione.
    • Entrambe le parti sono tenute al rispetto delle regole della concorrenza, basate sul diritto dell’UE, in relazione ad azioni che possano influenzare gli scambi tra le due parti.

     

  • 7.
    Giustizia, libertà e sicurezza

    La cooperazione si concentra in una serie di settori specifici, tra cui:

    • consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell’amministrazione in generale e per quanto riguarda, in particolare, l’applicazione della legge e l’amministrazione della giustizia, la lotta alla corruzione;
    • la gestione di visti, frontiere, asilo e migrazione;
    • prevenzione e controllo della migrazione clandestina, riammissione;
    • prevenzione del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo;
    • cooperazione sul traffico di droghe illecite;
    • prevenzione e lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo e altre attività illecite.

     

  • 8.
    Politiche di cooperazione

    La Comunità e la Serbia instaurano una stretta cooperazione su un’ampia gamma di aree normative, quali le politiche economiche e commerciali, la cooperazione industriale, l’istruzione e la formazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Serbia. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti, a vantaggio di entrambe le parti.

     

  • 9.
    Cooperazione finanziaria
    • Per conseguire gli obiettivi del presente accordo la Serbia può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell’UE sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti.
    • L’assistenza finanziaria dell’UE è subordinata alla realizzazione di ulteriori progressi in materia di conformità ai criteri di Copenaghen.

     

  • 10.
    Vigilanza

    È istituito un Consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l’applicazione e l’esecuzione del presente accordo.

     

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E L’ACCORDO?

La decisione si applica dal lunedì 22 luglio 2013 e l’accordo è entrato in vigore il domenica 1 settembre 2013.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16).

Le modifiche successive all’accordo sono state integrate nell’atto originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione del Consiglio e della Commissione 2013/490/UE, Euratom, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 14).

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Comunicazione 2018 sulla politica di allargamento dell’UE [COM(2018) 450 final del 17.4.2018].

Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Relazione sulla Serbia 2018 — che accompagna il documento — Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Comunicazione 2018 sulla politica di allargamento dell’UE [SWD(2018) 152 final del 17.4.2018].

Regolamento (UE) n. 332/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 10).

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che stabilisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

Ultimo aggiornamento: 01.03.2019

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