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Norme per l’elaborazione di statistiche relative alle merci trasportate su strada

Norme per l’elaborazione di statistiche relative alle merci trasportate su strada

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 70/2012 sulle statistiche relative al trasporto di merci su strada

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Istituisce norme per la produzione di statistiche comparabili a livello dell’UE sulle merci trasportate su strada.
  • Esso modifica e abroga il regolamento (UE) n. 1172/98, modificato diverse volte, e allinea il regolamento con il trattato di Lisbona per quanto concerne la delega di potere alla Commissione europea per l’adozione di legislazione integrativa.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Ciascun paese dell’UE deve rilevare e trasmettere alla Commissione (Eurostat) i dati relativi ai trasporti di merci su strada effettuati per mezzo di autoveicoli stradali immatricolati nel proprio territorio.

Il regolamento non si applica al trasporto di merci su strada per mezzo di:

  • autoveicoli stradali per il trasporto di merci il cui peso o le cui dimensioni autorizzate siano superiori ai limiti normalmente ammessi nei paesi dell’UE interessati;
  • veicoli agricoli, veicoli militari e veicoli appartenenti alle amministrazioni pubbliche, centrali o locali, eccettuati gli autoveicoli stradali per il trasporto di merci appartenenti alle imprese pubbliche, in particolare alle imprese ferroviarie.

I paesi dell’UE possono escludere gli autoveicoli stradali per il trasporto di merci il cui carico utile, o il peso massimo autorizzato, sia inferiore a un determinato limite. Tale limite non può essere superiore a 3,5 tonnellate di carico utile o a 6 tonnellate di peso massimo autorizzato per gli autoveicoli singoli.

Il regolamento non si applica a Malta, a condizione che il numero degli autoveicoli stradali per il trasporto di merci immatricolati a Malta e autorizzati a effettuare il trasporto internazionale di merci su strada non superi le 400 unità.

Raccolta dei dati e trasmissione

I paesi dell’UE devono rilevare e trasmettere trimestralmente a Eurostat i dati corrispondenti ai seguenti tre ambiti:

  • veicoli (si vedano gli allegati I e II del regolamento);
  • percorsi (si veda l’allegato III del regolamento);
  • merci (si vedano gli allegati IV e V del regolamento).

I paesi dell’UE devono trasmettere i dati entro cinque mesi a decorrere dalla fine del trimestre d’osservazione.

Diffusione dei risultati

Eurostat diffonde i dati non oltre dodici mesi dopo la fine del periodo a cui si riferiscono.

Relazioni

Quando trasmettono i dati relativi al primo trimestre, i paesi dell’UE inviano a Eurostat una relazione sui metodi di rilevazione dei dati impiegati. Devono inoltre comunicare a Eurostat gli eventuali mutamenti sostanziali subiti da tali metodi. I paesi dell’UE comunicano annualmente a Eurostat informazioni sulle dimensioni dei campioni, sui tassi di non risposta e sull'affidabilità dei principali risultati statistici, quest’ultima sotto forma di deviazione standard o di intervallo di confidenza.

La Commissione (Eurostat), la prima volta entro dicembre 2014 e successivamente ogni tre anni, deve trasmettere una relazione sull’applicazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio.

Comitato

La Commissione riceve consulenza ed è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (UE) n. 223/2009.

Poteri delegati alla Commissione

La Commissione non ha ancora esercitato il potere attribuitole dal regolamento di adottare atti delegati. In una relazione pubblicata nel 2016, la Commissione ha spiegato che né gli sviluppi economici e tecnici nel settore del trasporto stradale di merci, né le conclusioni dei gruppi di lavoro della Commissione sulle statistiche relative al trasporto di merci su strada, di cui fanno parte esperti dei paesi dell’UE, hanno segnalato la necessità di utilizzare tali poteri delegati.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica dal 23 febbraio 2012.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si consulti:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 70/2012 sono state integrate nel documento di base. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.

DOCUMENTI CORRELATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all’esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 70/2012, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada, COM(2016) 562 final del 12.9.2016

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada, COM(2015) 17 final del 26.1.2015

Ultimo aggiornamento: 07.11.2017

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