EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Produzione di statistiche dell’UE sulle colture permanenti

Legal status of the document This summary has been archived and will not be updated. See 'Statistiche integrate dell’UE sulle aziende agricole' for an updated information about the subject.

Produzione di statistiche dell’UE sulle colture permanenti

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1337/2011: statistiche europee sulle colture permanenti

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Introduce regole sulla produzione di statistiche europee sulle colture permanenti*. Esse comprendono viti, olivi e frutta che cresce su alberi e arbusti.

Abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 riguardante le indagini statistiche sulle superfici viticole e la direttiva 2001/109/CE relativa alle indagini statistiche sul potenziale produttivo degli alberi da frutto, entrambi settori in cui le condizioni di produzione e di mercato si sono evolute in modo significativo da quanto tali atti sono entrati in vigore.

PUNTI CHIAVE

Il presente regolamento definisce le regole per la produzione di statistiche europee sulle seguenti colture permanenti:

  • meli che producono mele da tavola;
  • peri che producono mele da tavola;
  • albicocchi;
  • peschi che producono pesche da tavola;
  • aranci;
  • limoni;
  • olivi;
  • viti destinate alla produzione di uve da tavola;
  • viti destinate a fini diversi.

Gli stati membri possono scegliere di raccogliere dati statistici sui meli, i peri, i peschi e le viti destinati alla trasformazione industriale.

Le statistiche da fornire per le colture permanenti sono rappresentative di almeno il 95 % della superficie totale piantata la cui produzione è esclusivamente o principalmente destinata al mercato di ciascuna coltura permanente di ciascuno Stato membro.

Gli Stati membri possono escludere le aziende la cui superficie è inferiore alla soglia di 0,2 ha di ciascuna coltura permanente la cui produzione è destinata esclusivamente o principalmente al mercato di ciascuno Stato membro. Se la superficie occupata da tali aziende è inferiore al 5 % della superficie piantata totale della singola coltura, gli Stati membri possono innalzare la soglia in questione purché ciò non comporti l’esclusione di oltre il 5 % in più della superficie piantata totale della singola coltura.

Gli Stati membri la cui superficie piantata abbia almeno 1 000 ha di ciascuna coltura individuale, producono, nel corso del 2012 e, successivamente, ogni cinque anni, i dati di cui all’allegato I del regolamento.

Gli Stati membri la cui superficie piantata abbia almeno 500 di viti destinate ad altri scopi producono, nel corso del 2015 e, successivamente, ogni cinque anni, i dati di cui all’allegato II del regolamento.

Gli Stati membri che effettuano indagini a campione per ottenere le statistiche sulle colture permanenti adottano tutte le misure necessarie per far sì che il coefficiente di variazione dei dati non superi, a livello nazionale, il 3 % della superficie piantata per ciascuna delle colture.

Le statistiche sulle viti destinate ad altri fini (diversi dall’uva da tavola) vengono fornite sulla base dei dati disponibili nello schedario viticolo.

I dati relativi alle colture permanenti diverse dalle viti destinate ad altri fini sono disaggregati per unità territoriali NUTS* 1, salvo qualora nel presente regolamento sia specificata una disaggregazione meno dettagliata. I dati relativi alle viti destinatre ad altri fini sono disaggregati per unità territoriali NUTS 2.

Tutti i dati devono essere inviati alla Commissione europea (Eurostat) entro il 30 settembre dell’anno successivo al periodo di riferimento.

Entro il 31 dicembre 2018 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione (Commissione europea) riesamina l’attuazione del presente regolamento.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il 1o gennaio 2012. A taluni Stati membri, i cui sistemi nazionali di statistica richiedono notevoli adeguamenti, potrà essere concessa una deroga all’applicazione del regolamento fino al 31 dicembre 2012 e continueranno ad applicare la direttiva 2001/109/CE.

TERMINI CHIAVE

Colture permanenti: coltivazioni fuori avvicendamento, diverse dai prati permanenti e dai pascoli, che occupano il terreno per più annate e forniscono raccolti ripetuti.
NUTS: nomenclatura delle unità territoriali. NUTS 1 = principali regioni socio-economiche, ad esempio i Länder tedeschi, le regioni in Belgio, le regioni in Polonia, le macroregioni in Romania; NUTS 2 = regioni di base per l’applicazione delle politiche regionali, ad esempio le province in Belgio, le regioni danesi, le regioni ceche (kraje).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 7).

Successive modifiche al regolamento (UE) n. 1337/2011 sono state inserite nel testo originario. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.

Ultimo aggiornamento: 20.03.2018

Top