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Family legal matters — negotiating agreements between EU and non-EU countries
Questioni legali familiari: negoziazione di accordi tra paesi UE ed extra UE
Questioni legali familiari: negoziazione di accordi tra paesi UE ed extra UE
Questioni legali familiari: negoziazione di accordi tra paesi UE ed extra UE
SINTESI DI:
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
Stabilisce una procedura rigorosa e limitata nel tempo ai sensi della quale i paesi dell’UE sono singolarmente autorizzati a modificare accordi esistenti con paesi extra UE o a negoziare nuovi accordi riguardanti la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in certe aree del diritto di famiglia, come la responsabilità genitoriale e le obbligazioni alimentari. Tali accordi rientrano normalmente nell’ambito della competenza esclusiva dell’UE.
PUNTI CHIAVE
Il regolamento riguarda la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di:
nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 e del regolamento (CE) n. 4/2009. Un regolamento correlato riguarda le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali.
Prima che l’UE assumesse la competenza per queste aree del diritto civile, i singoli paesi dell’UE stessi concludevano accordi con paesi extra UE. Questo regolamento fornisce ai paesi dell’UE una procedura per negoziare accordi internazionali in casi eccezionali.
Il regolamento non si applica qualora l’UE abbia già concluso con il paese extra UE interessato un accordo avente a oggetto la stessa materia.
Notifica: Il paese dell’UE che intende avviare negoziati per modificare un accordo esistente o concluderne uno nuovo rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento deve notificare per iscritto alla Commissione europea la sua intenzione il più presto possibile prima dell’avvio previsto dei negoziati formali.
Riservatezza: la Commissione deve trattare come riservate le informazioni comunicate dal paese dell’UE, se ciò viene richiesto.
Valutazione
La Commissione deve:
Autorizzazione ad avviare negoziati
Se l’accordo previsto soddisfa le condizioni, la Commissione autorizza il paese dell’UE ad avviare i negoziati formali relativi a tale accordo. La Commissione può proporre direttive di negoziato e chiedere che nell’accordo previsto siano inserite clausole particolari.
Partecipazione
La Commissione può partecipare ai negoziati tra il paese dell’UE e il paese extra UE in qualità di osservatore; se non partecipa è tenuta al corrente dei progressi e dei risultati.
Clausole dell’accordo
Se viene autorizzato, l’accordo deve in ogni caso prevedere:
Autorizzazione a concludere l’accordo
Prima di firmare l’accordo negoziato, il paese dell’UE interessato deve notificare alla Commissione l’esito dei negoziati e trasmetterle il testo dell’accordo, per ottenere l’autorizzazione alla conclusione dello stesso dopo aver verificato che l’accordo negoziato rispetta le condizioni.
Rifiuto
Il regolamento definisce la procedura e le conseguenze del rifiuto della Commissione ad autorizzare il negoziato o la conclusione dell’accordo.
Revisione
Non prima del 7 luglio 2017, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione relativa all’applicazione del regolamento. La relazione deve:
Scadenza
Il regolamento scade tre anni dopo la presentazione da parte della Commissione della relazione summenzionata. Ciononostante, tutti i negoziati in corso alla data di scadenza del regolamento possono continuare.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO?
Esso si applica dal 20 agosto 2009.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (CE) n. 664/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi riguardanti la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile in materia di obbligazioni alimentari (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 46).
I successivi emendamenti al regolamento (CE) n. 664/2009 sono stati incorporati nel documento originale. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (CE) n. 662/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi su particolari materie concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 25).
Cfr. la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).
Cfr. la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).
Cfr. la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 06.12.2017