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Questioni legali familiari: negoziazione di accordi tra paesi UE ed extra UE

Questioni legali familiari: negoziazione di accordi tra paesi UE ed extra UE

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 664/2009 che istituisce una procedura per accordi tra paesi UE ed extra UE su questioni familiari

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce una procedura rigorosa e limitata nel tempo ai sensi della quale i paesi dell’UE sono singolarmente autorizzati a modificare accordi esistenti con paesi extra UE o a negoziare nuovi accordi riguardanti la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in certe aree del diritto di famiglia, come la responsabilità genitoriale e le obbligazioni alimentari. Tali accordi rientrano normalmente nell’ambito della competenza esclusiva dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento riguarda la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di:

nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 e del regolamento (CE) n. 4/2009. Un regolamento correlato riguarda le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali.

Prima che l’UE assumesse la competenza per queste aree del diritto civile, i singoli paesi dell’UE stessi concludevano accordi con paesi extra UE. Questo regolamento fornisce ai paesi dell’UE una procedura per negoziare accordi internazionali in casi eccezionali.

Il regolamento non si applica qualora l’UE abbia già concluso con il paese extra UE interessato un accordo avente a oggetto la stessa materia.

Notifica: Il paese dell’UE che intende avviare negoziati per modificare un accordo esistente o concluderne uno nuovo rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento deve notificare per iscritto alla Commissione europea la sua intenzione il più presto possibile prima dell’avvio previsto dei negoziati formali.

Riservatezza: la Commissione deve trattare come riservate le informazioni comunicate dal paese dell’UE, se ciò viene richiesto.

Valutazione

La Commissione deve:

  • stabilire se sia già specificamente previsto nei ventiquattro mesi successivi un pertinente accordo comunitario con il paese extra UE interessato;
  • in caso negativo, valutare che vi sia un interesse specifico da parte del paese dell’UE a concludere l’accordo e che l’accordo previsto non renda inefficace il diritto comunitario e non pregiudichi l’oggetto e la finalità della politica delle relazioni esterne dell’Unione;
  • se necessario, richiedere ulteriori informazioni.

Autorizzazione ad avviare negoziati

Se l’accordo previsto soddisfa le condizioni, la Commissione autorizza il paese dell’UE ad avviare i negoziati formali relativi a tale accordo. La Commissione può proporre direttive di negoziato e chiedere che nell’accordo previsto siano inserite clausole particolari.

Partecipazione

La Commissione può partecipare ai negoziati tra il paese dell’UE e il paese extra UE in qualità di osservatore; se non partecipa è tenuta al corrente dei progressi e dei risultati.

Clausole dell’accordo

Se viene autorizzato, l’accordo deve in ogni caso prevedere:

  • una clausola di denuncia totale o parziale, nell’eventualità in cui sia concluso tra il paese dell’UE e il medesimo paese extra UE un accordo successivo avente a oggetto la stessa materia;
  • una clausola che consenta la sostituzione diretta delle pertinenti disposizioni dell’accordo con le disposizioni di detto accordo successivo.

Autorizzazione a concludere l’accordo

Prima di firmare l’accordo negoziato, il paese dell’UE interessato deve notificare alla Commissione l’esito dei negoziati e trasmetterle il testo dell’accordo, per ottenere l’autorizzazione alla conclusione dello stesso dopo aver verificato che l’accordo negoziato rispetta le condizioni.

Rifiuto

Il regolamento definisce la procedura e le conseguenze del rifiuto della Commissione ad autorizzare il negoziato o la conclusione dell’accordo.

Revisione

Non prima del 7 luglio 2017, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione relativa all’applicazione del regolamento. La relazione deve:

  • confermare l’opportunità che il presente regolamento scada alla data fissata conformemente ai termini sottostanti;
  • raccomandare che a decorrere da tale data il presente regolamento sia sostituito da un nuovo regolamento.

Scadenza

Il regolamento scade tre anni dopo la presentazione da parte della Commissione della relazione summenzionata. Ciononostante, tutti i negoziati in corso alla data di scadenza del regolamento possono continuare.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

Esso si applica dal 20 agosto 2009.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 664/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi riguardanti la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile in materia di obbligazioni alimentari (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 46).

I successivi emendamenti al regolamento (CE) n. 664/2009 sono stati incorporati nel documento originale. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 662/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi su particolari materie concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 25).

Cfr. la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).

Cfr. la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

Cfr. la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 06.12.2017

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