Strumento per la Turchia a favore dei rifugiati
SINTESI DI:
Decisione della Commissione C(2015) 9500 — Strumento per la Turchia a favore dei rifugiati
Decisione della Commissione C(2016) 855 — che modifica la decisione C(2015) 9500
Decisione della Commissione C(2017) 2293 — Strumento per la Turchia a favore dei rifugiati
Decisione della Commissione C(2018) 1500 recante modifica della decisione C(2015) 9500 — contributo allo strumento per i rifugiati in Turchia
QUAL È LO SCOPO DELLE DECISIONI?
- La decisione C(2015) 9500 ha lo scopo di aiutare la Turchia ad affrontare l’afflusso di rifugiati* a conseguenza della crisi siriana, essendo la Turchia un importante paese di accoglienza e di transito per i migranti a causa della sua posizione geografica. Essa istituisce lo Strumento per la Turchia a favore dei rifugiati (lo «Strumento»).
- La decisione C(2016) 855 modifica la decisione C(2015) 9500, chiarendo gli ambiti di intervento, diversi dall’assistenza umanitaria, che lo strumento coordina, così come il ruolo e l’attività del comitato direttivo dello strumento. Essa modifica inoltre la ripartizione dei fondi tra il bilancio generale dell’UE e i contributi degli Stati membri.
- La decisione C(2017) 2293 modifica la decisione C(2015) 9500, chiarendo che non sono dovuti interessi per il ritardo dei pagamenti dei contributi allo strumento da parte di uno Stato membro.
- La decisione C(2018) 1500 modifica la decisione C(2015) 9500, concedendo un’ulteriore rata di tre miliardi di EUR per lo strumento, come stabilito nella dichiarazione UE - Turchia del marzo 2016.
PUNTI CHIAVE DELLA DECISIONE DEL 2015
- Per aiutare la Turchia a far fronte alle esigenze sia umanitarie immediate sia di sviluppo dei rifugiati, alle loro comunità di accoglienza, alle autorità nazionali e locali, è istituito un meccanismo di coordinamento: lo strumento per i rifugiati.
- L’obiettivo dello strumento è garantire che le azioni finanziate con i contributi finanziari degli Stati membri e del bilancio generale dell’UE siano adeguatamente coordinate e ottimizzate.
- L’importo previsto per lo strumento è di tre miliardi di EUR, così composto:
- 0,5 miliardi di contributo dal bilancio dell’UE; e
- 2,5 miliardi di EUR sotto forma di contributi degli Stati membri in qualità di entrate con destinazione specifica esterne*, secondo la ripartizione indicata nell’allegato alla decisione, che si basa sulla chiave relativa al reddito nazionale lordo*.
- La Commissione europea coordina lo strumento stabilendo le priorità per l’assegnazione dei fondi.
- Lo strumento è guidato da un comitato direttivo che fornisce orientamenti strategici. Questo comitato è composto da due rappresentanti della Commissione e da un rappresentante di ciascuno degli Stati membri, oltre che da un rappresentante della Turchia con funzioni consultive. La Commissione presiede il comitato direttivo e provvede al relativo segretariato.
- La Commissione è responsabile della gestione dello strumento in conformità con la normativa pertinente dell’Unione.
Emendamenti del 2016, 2017 e 2018
La decisione è stata modificata nel 2016 dalla decisione C/2016/855:
- Il meccanismo è stato rinominato «Strumento per la Turchia a favore dei rifugiati».
- Essa chiarisce le tipologie di misure per i rifugiati che possono essere coordinate attraverso lo strumento. Esse comprendono
- assistenza umanitaria;
- istruzione;
- salute;
- sostegno socio-economico;
- gestione delle migrazioni; e
- infrastrutture comunali.
- Il ruolo e il funzionamento del comitato direttivo sono ulteriormente dettagliati.
- Il bilancio dello strumento viene modificato come segue:
- all’interno del bilancio di tre miliardi di EUR, la quota del contributo del bilancio generale dell’UE è portata a un terzo;
- la quota degli Stati membri viene ridotta a due miliardi di EUR;
- la ripartizione dei contributi tra gli Stati membri si basa sulla chiave del reddito nazionale lordo utilizzata per il bilancio 2015 (l’allegato è stato soppresso).
Poiché la decisione faceva ancora riferimento al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 relativo alle regole finanziarie relative al bilancio dell’Unione Europea, la decisione è stata modificata una seconda volta nel 2017 con la decisione C(2017) 2293. Essa chiarisce che:
- I contributi degli Stati membri allo strumento sono volontari e, a differenza delle risorse proprie dell’UE (vale a dire le principali fonti di entrate del bilancio dell’UE), non corrispondono a un obbligo preesistente;
- quale eccezione alle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’UE, non è dovuto alcun interesse per il pagamento tardivo da parte di uno Stato membro di un contributo allo strumento.
Nel 2018, la decisione è stata nuovamente modificata in seguito all’impegno dell’UE nella dichiarazione UE - Turchia del 2016 di mobilitare ulteriori tre miliardi di EUR a favore dello strumento per i rifugiati, a determinate condizioni, poiché i tre miliardi inizialmente stanziati stavano per essere esauriti. Questa seconda rata, per garantire la continuità del lavoro dello strumento per il periodo 2018-2019, seguirà lo stesso schema di distribuzione (vale a dire due miliardi di EUR da parte degli Stati membri e un miliardo di EUR dal bilancio dell’UE).
Relazioni
La Commissione pubblica relazioni annuali sulle attività dello strumento.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?
- La decisione C(2015) 9500 si applica dal 1o gennaio 2016.
- La decisione C(2016) 855 si applica dal 7 marzo 2016.
- La decisione C(2017) 2293 viene applicata con effetto retroattivo dal 10 febbraio 2016, per coprire i contributi già versati dagli Stati membri.
- La decisione C(2018) 1500 si applica dal 14 marzo 2018.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
Rifugiati: persone costrette a lasciare il loro paese e cercare rifugio da conflitti, violenze, violazioni dei diritti umani, persecuzioni e disastri naturali.
Entrate con destinazione specifica esterne: fondi che non fanno parte del bilancio dell’UE e che provengono separatamente dalle parti che partecipano allo strumento.
Chiave del reddito nazionale lordo: una matrice contenente i dati sul reddito nazionale lordo dei paesi, utilizzata per determinare un’equa ripartizione degli oneri.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Decisione della Commissione C(2018)1500 del 14 marzo 2018 relativa allo strumento per i rifugiati in Turchia e recante modifica della decisione C(2015) 9500 della Commissione per quanto riguarda il contributo allo strumento per i rifugiati in Turchia (GU C 106 del 21.3.2018, pag. 4).
Comunicazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Seconda relazione annuale sullo strumento per i rifugiati in Turchia, [COM(2018) 91 final, del 14.3.2018].
Decisione della Commissione C(2017) 2293 del 18 aprile 2017 relativa allo strumento per i rifugiati in Turchia e recante modifica della decisione C(2015) 9500 della Commissione del 24 novembre 2015 (GU C 122 del 19.4.2017, pag. 4).
Comunicazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Prima relazione annuale sullo strumento per i rifugiati in Turchia, [COM(2017) 130 final del 2.3.2017].
Decisione della Commissione C(2016) 855 del 10 febbraio 2016 relativa allo strumento per i rifugiati in Turchia e recante modifica della decisione C(2015) 9500 della Commissione del 24 novembre 2015 (GU C 60 del 16.2.2016, pag. 3).
Decisione C(2015) 9500 della Commissione del 24 novembre 2015, relativa al coordinamento delle iniziative dell’Unione e degli Stati membri tramite un meccanismo di coordinamento — lo strumento per la Turchia a favore dei rifugiati (GU C 407 dell’8.12.2015, pag. 8).
Le modifiche successive alla decisione C(2015) 9500 sono state incorporate nel testo originario. La versione consolidata ha solo un valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Regolamento (UE, Euratom) n 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 13.10.2017