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The protection of children in migration
La protezione dei minori migranti
La protezione dei minori migranti
La protezione dei minori migranti
SINTESI DI:
Comunicazione COM(2017) 211 final sulla protezione dei bambini migranti
Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
QUAL È LO SCOPO DI QUESTA COMUNICAZIONE E DELL’ARTICOLO 24 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA?
La comunicazione:
Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali stabilisce il diritto dei minori:
In tutte le azioni o decisioni che riguardano i minori, intraprese dalle autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore dei minori deve costituire una considerazione primaria.
PUNTI CHIAVE
Vi è un numero crescente di bambini migranti che arrivano nell’UE, molti dei quali non accompagnati, e nel 2015 e 2016 circa il 30% dei richiedenti asilo nell’UE erano bambini, con un aumento pari a sei volte del numero totale dei minori richiedenti asilo negli ultimi 6 anni. I bambini migranti sono particolarmente vulnerabili a causa della loro età e distanza da casa, soprattutto quando sono separati dai loro genitori.
La protezione dei minori consiste nell’applicare le leggi dell’UE e nel rispettare la Carta dei diritti fondamentali e la legge internazionale sui diritti umani e sui diritti dei minori. La comunicazione stabilisce azioni che devono essere intraprese dalla Commissione e dagli Stati membri con il supporto dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo(EASO) e l’Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione europea.
Affrontare le cause profonde e proteggere i minor
La Commissione e gli Stati membri dovrebbero:
Identificazione e protezione rapida e totale
Gli Stati membri sono incoraggiati:
Accoglienza nell’Unione europea
Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire:
Determinazione dello status e garanzie procedurali
La Commissione e le agenzie dell’UE istituiranno una rete europea per la tutela, a fini di sviluppo e scambio di buone prassi e di aggiornamento degli orientamenti relativi all’accertamento dell’età. Gli Stati membri sono incoraggiati:
Garantire soluzioni durature
Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire:
Interesse superiore del minore; uso più efficace di dati, ricerca, formazione e finanziamenti
La Commissione e le agenzie dell’UE:
Gli Stati membri sono incoraggiati a:
CONTESTO
Per maggiori informazioni e per monitorare l’attuazione della comunicazione, si veda:
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTO PRINCIPALE
Comunicazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — La protezione dei minori migranti, COM(2017) 211 definitivo, 12.4.2017.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Titolo III — Uguaglianza — Articolo 24 — Diritti del bambino (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 398).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pagg. 168–194).
Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa a procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pagg. 60–95).
Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pagg. 96–116).
Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pagg. 31–59).
Raccomandazione 2013/112/UE della Commissione, del 20 febbraio 2013 — Investire nell’infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale (GU L 59, del 2.3.2013, pagg. 5–16).
Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pagg. 1–11).
Le modifiche successive alla direttiva 2011/36/UE sono state incorporate nel testo originario. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio — Piano d’azione sui minori non accompagnati (2010-2014) SEC(2010)534 final (COM(2010(213) final, del 6.5.2010).
Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pagg. 98–107).
Direttiva 2003/86/EC del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pagg. 12–18).
Ultimo aggiornamento: 26.03.2018