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La protezione dei minori migranti

La protezione dei minori migranti

 

SINTESI DI:

Comunicazione COM(2017) 211 final sulla protezione dei bambini migranti

Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DI QUESTA COMUNICAZIONE E DELL’ARTICOLO 24 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA?

La comunicazione:

  • propone azioni urgenti per la Commissione europea e le agenzie dell’Unione europea per la protezione dei minori migranti* e formula raccomandazioni agli Stati membri;
  • punta a garantire legami più stretti tra le autorità responsabili delle richieste di asilo e delle migrazioni e dei servizi di protezione dei minori.

Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali stabilisce il diritto dei minori:

  • alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere;
  • a esprimere liberamente la propria opinione e a che questa venga presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità;
  • a intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

In tutte le azioni o decisioni che riguardano i minori, intraprese dalle autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore dei minori deve costituire una considerazione primaria.

PUNTI CHIAVE

Vi è un numero crescente di bambini migranti che arrivano nell’UE, molti dei quali non accompagnati, e nel 2015 e 2016 circa il 30% dei richiedenti asilo nell’UE erano bambini, con un aumento pari a sei volte del numero totale dei minori richiedenti asilo negli ultimi 6 anni. I bambini migranti sono particolarmente vulnerabili a causa della loro età e distanza da casa, soprattutto quando sono separati dai loro genitori.

La protezione dei minori consiste nell’applicare le leggi dell’UE e nel rispettare la Carta dei diritti fondamentali e la legge internazionale sui diritti umani e sui diritti dei minori. La comunicazione stabilisce azioni che devono essere intraprese dalla Commissione e dagli Stati membri con il supporto dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo(EASO) e l’Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione europea.

Affrontare le cause profonde e proteggere i minor

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero:

Identificazione e protezione rapida e totale

Gli Stati membri sono incoraggiati:

  • a raccogliere e scambiarsi dati comparabili per facilitare la ricerca transfrontaliera dei minori non accompagnati scomparsi (segnalazioni, protocolli e procedure) e la verifica dei legami familiari;
  • rilevare le impronte digitali e i dati biometrici* con metodi adatti ai minori e che tengano conto della specificità di genere;
  • a garantire che fin dall’inizio e in ogni punto di crisi* sia presente una persona responsabile della protezione dei minori;

Accoglienza nell’Unione europea

Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire:

  • che all’arrivo dei minori siano effettuate valutazioni individuali delle vulnerabilità e delle esigenze in funzione del genere e dell’età, e che tali valutazioni siano prese in considerazione in tutte le procedure successive;
  • accesso tempestivo a un’istruzione formale inclusiva e alle cure sanitarie, a un sostegno psico-sociale e ad altri servizi pubblici essenziali;
  • che ai minori non accompagnati sia offerta una serie di opzioni di assistenza alternativa, compreso l’affidamento/l’assistenza su base familiare
  • che siano in essere politiche per la tutela dei minori in tutte le strutture di accoglienza;
  • che siano disponibili e accessibili alternative percorribili al trattenimento;
  • Un efficace sistema di monitoraggio relativo all’accoglienza;
  • la piena applicazione degli orientamenti dell’EASO sull’accoglienza dei minori non accompagnati.

Determinazione dello status e garanzie procedurali

La Commissione e le agenzie dell’UE istituiranno una rete europea per la tutela, a fini di sviluppo e scambio di buone prassi e di aggiornamento degli orientamenti relativi all’accertamento dell’età. Gli Stati membri sono incoraggiati:

  • a rafforzare l’autorità/l’istituto di tutela per garantire la rapida designazione di tutori per tutti i minori non accompagnati;
  • ad attuare procedure di accertamento dell’età affidabili, multidisciplinari e non invasive;
  • a garantire rapide ricerche familiari, nell’UE o al di fuori di essa;
  • a dare priorità al trattamento dei casi (ad es. alle domande di asilo), in linea con il principio dell’urgenza;
  • a dare priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati dalla Grecia e dall’Italia.

Garantire soluzioni durature

Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire:

  • accesso a un’istruzione inclusiva e formale, entro un breve lasso di tempo dal loro arrivo, accesso alle cure sanitarie e ad altri servizi pubblici fondamentali;
  • supporto ai minori che sono in fase di transizione verso l’età adulta per aiutarli ad accedere all’istruzione e alla formazione;
  • l’inclusione sociale, ad esempio in alloggi misti, non segregati;
  • a incrementare il reinsediamento in Europa dei minori che necessitano di protezione internazionale;
  • misure di ricerca e ricongiungimento familiare per i minori che saranno rimpatriati nel loro paese d’origine.

Interesse superiore del minore; uso più efficace di dati, ricerca, formazione e finanziamenti

La Commissione e le agenzie dell’UE:

  • offriranno orientamenti, strumenti e formazioni supplementari per la valutazione dell’interesse superiore del minore;
  • avvieranno consultazioni su possibili miglioramenti da apportare alla raccolta di dati;
  • esigeranno che le organizzazioni in contatto diretto con i minori abbiano predisposto politiche interne di protezione dei minori per ricevere i finanziamenti dell’UE;
  • diffonderanno buone prassi sulla protezione dei minori migranti attraverso una banca dati on-line.

Gli Stati membri sono incoraggiati a:

  • garantire che tutti i minori ricevano le informazioni adatte all’età sui loro diritti e sulle procedure in vigore;
  • a garantire che le persone che lavorano con i minori migranti siano adeguatamente formate,
  • accordare priorità ai minori migranti in base ai programmi del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) e ai programmi del Fondo sicurezza interna;
  • migliorare la raccolta e la diffusione di buone prassi sulla protezione dei minori migranti.

CONTESTO

Per maggiori informazioni e per monitorare l’attuazione della comunicazione, si veda:

TERMINI CHIAVE

Minori migranti: minori (di età inferiore ai 18 anni) cittadini di paesi terzi, obbligati a sfollare o a emigrare nel territorio dell’Unione europeo o all’interno di esso, accompagnati o da soli, richiedenti asilo o meno.
Dati biometrici: Il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento generale sulla protezione dei dati, definisce i dati biometrici come dati personali derivanti da un trattamento tecnico specifico relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, che consentono o confermano l’identificazione univoca di tale persona fisica.
Punto di crisi: una zona alla frontiera esterna dell’UE interessata da una «pressione migratoria specifica e sproporzionata, composta da flussi migratori misti».

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — La protezione dei minori migranti, COM(2017) 211 definitivo, 12.4.2017.

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Titolo III — Uguaglianza — Articolo 24 — Diritti del bambino (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 398).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pagg. 168–194).

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa a procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pagg. 60–95).

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pagg. 96–116).

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pagg. 31–59).

Raccomandazione 2013/112/UE della Commissione, del 20 febbraio 2013 — Investire nell’infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale (GU L 59, del 2.3.2013, pagg. 5–16).

Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pagg. 1–11).

Le modifiche successive alla direttiva 2011/36/UE sono state incorporate nel testo originario. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio — Piano d’azione sui minori non accompagnati (2010-2014) SEC(2010)534 final (COM(2010(213) final, del 6.5.2010).

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pagg. 98–107).

Direttiva 2003/86/EC del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pagg. 12–18).

Ultimo aggiornamento: 26.03.2018

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