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IPA II: lo strumento di assistenza preadesione dell’Unione europea per il periodo 2014-2020

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IPA II: lo strumento di assistenza preadesione dell’Unione europea per il periodo 2014-2020

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 231/2014 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Questa seconda fase dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) si prefigge di aiutare i paesi che intendono aderire all’Unione europea (Unione) ad attuare riforme globali per preparare la loro adesione. Tale obiettivo viene raggiunto soprattutto attraverso l’allineamento delle loro norme e delle loro politiche alle norme e alle prassi dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

L’obiettivo principale di IPA II è quello di sostenere i beneficiari nell’adozione e nell’attuazione di riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche, ai fini dell’adesione all’Unione.

Sostegno

L’assistenza si concentra principalmente su un numero selezionato di settori che aiuteranno i beneficiari a rispettare progressivamente i criteri di adesione all’Unione.

Il sostegno aiuta i paesi a:

  • rafforzare le istituzioni che garantiscono la democrazia e lo stato di diritto;
  • riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione;
  • rispettare i diritti fondamentali e promuovere la parità di genere, la tolleranza e l’inclusione sociale;
  • sostenere la cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera, nonché lo sviluppo territoriale;
  • migliorare lo sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese;
  • gestire le politiche interne dell’Unione al momento dell’adesione.

Beneficiari

L’IPA II darà un continuo sostegno ai paesi candidati e potenziali candidati, vale a dire Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Kosovo*, Montenegro, Serbia e Turchia.

Approccio efficiente e flessibile

  • Per una maggiore efficienza, l’aiuto è più orientato al risultato, flessibile e adeguato alle esigenze specifiche. La coerenza tra l’assistenza finanziaria e i progressi complessivi compiuti nell’attuazione della strategia di preadesione sarà rafforzata.
  • Ciò sarà raggiunto:
    • offrendo incentivi ai paesi che compiono progressi con le loro riforme, e in caso di performance al di sotto dei livelli convenuti, i fondi saranno riassegnati;
    • affrontando più da vicino le esigenze dei beneficiari e considerando meglio le loro competenze tecniche e amministrative;
    • facendo leva su più fondi e sfruttando le sinergie con le istituzioni finanziarie internazionali, con i fondi UE che agiranno da catalizzatore per gli investimenti in infrastrutture locali.

Dotazione finanziaria e attuazione

Il regolamento (UE) n. 231/2014 fissa la dotazione finanziaria di IPA III per il periodo 2014-2020 a 11 699 000 000 EUR. Molte delle norme e delle procedure di attuazione del presente programma possono essere trovate nel regolamento (UE) n. 236/2014 (si veda la sintesi), un regolamento trasversale che allinea e semplifica l’attuazione di tutti gli strumenti esterni dell’Unione.

La Commissione europea ha adottato un atto di esecuzione, il regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014. Esso stabilisce condizioni uniformi per l’applicazione del regolamento (UE) 231/2014 e contiene le modalità di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 236/2014 relativamente a:

  • metodi di attuazione,
  • gestione finanziaria,
  • monitoraggio, valutazione e relazioni,
  • trasparenze e visibilità dell’assistenza IPA II, nonché
  • norme specifiche per la cooperazione transfrontaliera nel settore «cooperazione regionale e territoriale» e l’assistenza nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale del settore «agricoltura e sviluppo rurale».

Il regolamento (UE) n. 447/2014 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/891 per allineare le norme per l’attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nell’ambito dell’IPA II con misure specifiche in risposta alla pandemia COVID-19. Esso prevede quanto segue:

  • su richiesta dell’autorità di gestione, è applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento durante il periodo contabile che inizia il 1o luglio 2020 e termina il 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari;
  • il primo giorno dell’esercizio contabile che inizia il 1o luglio 2021 e termina il 30 giugno 2022, il tasso di cofinanziamento deve tornare automaticamente al livello in cui era il giorno in cui è stata presentata alla Commissione la richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento;
  • per i programmi di cooperazione transfrontaliera tra uno o più paesi dell’Unione e uno o più beneficiari IPA II, l’autorità di gestione può trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all’8 % della dotazione a partire dal 1o febbraio 2020 di una priorità e non più del 4 % della dotazione del programma a un’altra priorità dello stesso programma. Tali trasferimenti non devono influire sugli anni precedenti e saranno considerati non sostanziali e non richiederanno una decisione della Commissione per modificare il programma. Devono, tuttavia, rispettare tutti i requisiti normativi ed essere approvati in anticipo dal comitato congiunto di monitoraggio. Il paese dell’Unione in questione deve notificare alla Commissione il piano di finanziamento riveduto.

DA QUANDO VIENE APPLICATO IL REGOLAMENTO?

Viene applicato dal 1o gennaio 2014.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 32).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 447/2014 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l’attuazione degli strumenti per il finanziamento dell’azione esterna dell’Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).

Si veda la versione consolidata.


*Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione UNSCR 1244 (1999) e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Ultimo aggiornamento: 20.08.2020

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