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Cohesion Fund (2014-20)
Fondo di coesione (2014-2020)
Fondo di coesione (2014-2020)
Fondo di coesione (2014-2020)
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi per un Fondo di coesione dell'UE relativamente al periodo di finanziamento 2014-2020. Il Fondo rappresenta uno degli strumenti finanziari dell'UE che mirano a ridurre le disparità nello sviluppo tra le regioni.
ATTO
Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio.
SINTESI
Il Fondo di coesione fornisce sostegno alle regioni più deboli dell'UE, al fine di promuoverne la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile. Gli Stati membri con un prodotto interno lordo (PIL) per abitante inferiore al 90 % della media europea sono ammissibili a finanziamenti del Fondo di coesione. Il tetto per il contributo del Fondo di coesione alla spesa pubblica negli Stati membri è fissato all'85 %.
Campi di attività
Il Fondo di coesione co-finanzia azioni volte a:
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sviluppare le reti di trasporto transeuropee;
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sviluppare ulteriormente gli obiettivi dell’UE in materia di ambiente, ovvero la promozione dell’efficienza energetica e dell’energia rinnovabile e il sostegno per progetti di trasporto sostenibile che non fanno parte delle reti di trasporto transeuropee;
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fornire assistenza tecnica.
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Lepriorità d'investimento comprendono progetti che promuovono:
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un’economia a basse emissioni di carbonio;
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adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione del rischio;
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protezione/conservazione dell’ambiente;
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trasporto sostenibile ed eliminazione dei colli di bottiglia.
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Un totale di 10 miliardi di euro sarà disponibile nel periodo di finanziamento 2014-2020 per co-finanziare progetti di infrastrutture per i trasporti di valore aggiunto europeo di cui al regolamento sul meccanismo per collegare l’Europa (n. 1316/2013)
Spese ammissibili
L'ammissibilità è decisa a livello nazionale. Tuttavia, i seguenti tipi di spese non sono ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione:
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la disattivazione o la costruzione di una centrale nucleare;
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investimenti atti ad ottenere la riduzione di emissioni di gas serra da attività che rientrano nel sistema di scambio delle quote di emissione (ETS);
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edilizia abitativa (eccettuate le spese per i miglioramenti dell’efficienza energetica e per l’utilizzo di energie rinnovabili);
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la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco;
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aiuti ad imprese in difficoltà;
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investimenti nell’infrastruttura aeroportuale (a meno che non siano pertinenti alla protezione dell’ambiente o accompagnati da misure volte a mitigare gli impatti negativi sull’ambiente).
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Il regolamento deve essere riesaminato entro il 31 dicembre 2020.
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
Regolamento (CE) n. 1300/2013 |
21.12.2013 |
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GU L 347 del 20.12.2013 |
ATTI COLLEGATI
Decisione di esecuzione 2014/99/UEdella Commissione, del 18 febbraio 2014, che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 (GU L 50 del 20.2.2014).
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
Ultima modifica: 17.04.2014