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Agenzia europea per la difesa (dal 2011)

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Agenzia europea per la difesa (dal 2011)

L'Agenzia europea per la difesa (AED) sostiene il Consiglio e gli Stati membri nello sforzo di migliorare le capacità di difesa dell'Unione europea (UE) e di sostenere la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), identificando le necessità operative, rafforzando la base industriale e tecnologica dell'UE, promuovendo la ricerca e acquisizioni militari efficaci.

ATTO

Decisione 2011/411/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell’Agenzia europea per la difesa e che abroga l’azione comune 2004/551/PESC.

SINTESI

L'Agenzia europea per la difesa (AED) è stata istituita nel 2004 come agenzia che opera per lo sviluppo delle capacità di difesa, per la ricerca, l'acquisizione e gli armamenti al fine di sostenere il Consiglio e gli Stati membri nello sforzo di migliorare le capacità di difesa dell'UE.

Essa fornisce un quadro giuridico e istituzionale per consentire agli Stati membri dell'UE di cooperare allo sviluppo delle capacità militari, nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE (PESC) e in particolare della PSDC.

Il trattato di Lisbona ha inserito una disposizione specifica sull'Agenzia nel trattato sull'Unione europea (articolo 45, vedi anche l'articolo 42, par. 3). Di conseguenza, nel luglio 2011, il Consiglio ha adottato la decisione 2011/411/PESC che sostituisce l'atto giuridico originale alla base dell'Agenzia.

Attività

I compiti dell'Agenzia sono i seguenti:

  • contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri dell'UE e a valutare il rispetto dei loro impegni di capacità;
  • promuovere l’armonizzazione delle esigenze operative e l’adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili;
  • proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici;
  • sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa e coordinare e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future;
  • contribuire a rafforzare la base industriale del settore della difesa e a migliorare l'efficacia delle spese militari, ad esempio mediante lo sviluppo di strategie pertinenti in consultazione con la Commissione o con l'industria.

L'Agenzia è inoltre pronta a sostenere la cooperazione strutturata permanente qualora il Consiglio decida in tal senso.

La missione dell’Agenzia non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di difesa.

Governance

Con sede a Bruxelles, l'Agenzia è sotto il controllo politico del Consiglio.

Un comitato direttivo, composto da un rappresentante per ogni Stato membro e da un rappresentante della Commissione europea (senza diritto di voto), è l'organo decisionale dell'Agenzia. Si riunisce a livello di ministri della Difesa, almeno due volte l'anno, e in formazioni specifiche, ad esempio direttori per la ricerca e la tecnologia o direttori per la politica di difesa, in altri momenti. Tutti i paesi dell'UE tranne la Danimarca partecipano all'Agenzia.

L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dirige l'Agenzia e garantisce il collegamento tra l'Agenzia e il Consiglio. Il direttore esecutivo è responsabile del controllo e del coordinamento delle unità funzionali.

Finanziamenti

I costi di gestione dell'Agenzia sono finanziati dai suoi Stati membri in proporzione al loro PIL. I singoli progetti sono finanziati separatamente dagli Stati membri partecipanti.

Relazioni con i paesi terzi

L'Agenzia può instaurare una cooperazione con i paesi terzi. Può anche collaborare con organizzazioni internazionali come l'Agenzia spaziale europea (ESA) o l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR).

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Decisione 2011/411/PESC del Consiglio

13.7.2011

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GU L 183 del 13.7.2011

Ultima modifica: 18.06.2014

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