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Finanziamenti per l’imprenditoria sociale europea

Finanziamenti per l’imprenditoria sociale europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento introduce il marchio dei fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF), concepito per identificare i fondi incentrati sulle imprese sociali europee, rendendo loro più agevole attrarre investimenti.

PUNTI CHIAVE

  • Le imprese sociali perseguono obiettivi sociali quale scopo societario piuttosto che mirare semplicemente al massimo profitto. Si tratta di un settore in crescita, che rappresenta il 10 % di tutte le imprese dell’Unione europea (Unione) e offre impiego a 11 milioni di persone. Nonostante i frequenti contributi pubblici, gli investimenti privati provenienti dai fondi che investono nell’imprenditoria sociale sono essenziali per il loro successo.
  • Questi fondi presentano due problemi:
    • la costituzione di tali fondi può risultare difficile e costosa, così come costoso e difficile è attrarre finanziamenti e investitori, soprattutto transfrontalieri;
    • non sempre è facile per gli investitori individuare questi fondi o confrontare i vantaggi dei vari tipi.
  • Per rimuovere questi ostacoli, l’Unione ha adottato una normativa per creare un marchio legato ai fondi EuSEF, rendendo più facile per gli investitori conoscere la destinazione dei propri investimenti.
  • Il marchio:
    • agevola gli investitori nell’individuazione e nella scelta dei fondi;
    • aiuta le imprese sociali attraverso un accesso più facile ai finanziamenti;
    • consente ai gestori dei fondi di investimento di raccogliere fondi in modo meno costoso e meno complesso.
  • I fondi che si commercializzano con questo marchio devono destinare almeno il 70 % dei propri investimenti alle imprese sociali.
  • Inoltre, devono fornire informazioni chiave agli investitori in modo standardizzato. Tali informazioni riguardano:
    • gli obiettivi sociali del fondo;
    • le imprese sociali nelle quali il fondo investe;
    • come si valuta se queste imprese raggiungono i propri obiettivi sociali.
  • Quando un fondo fornisce le informazioni richieste e soddisfa le condizioni rilevanti in merito alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, può raccogliere investimenti in tutta l’Unione senza sostenere grandi spese.
  • Oltre alla regola del 70 %, un gestore di fondi deve dimostrare una buona condotta dell’impresa, sistemi e controlli efficaci ed evitare qualsiasi conflitto di interessi. I fondi sono controllati dalle autorità nazionali del paese dove hanno sede e il marchio può essere revocato se essi non soddisfano una qualsiasi delle condizioni essenziali.
  • Nel 2014, la Commissione europea ha adottato un atto di esecuzione [regolamento di esecuzione (UE) n. 594/2014] che concerne la notifica degli eventi connessi al passaporto dei gestori di fondi europei per l’imprenditoria sociale qualificati e gli aspetti legati alla cancellazione di un gestore EuSEF dal registro.
  • In qualità di misura nell’ambito dell’iniziativa dell’Unione dei mercati dei capitali, il regolamento relativo all’EuSEF è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/1991 concepito per aprire il mercato a fondi per l’imprenditoria sociale ammissibili per aumentare gli effetti di scala, ridurre i costi operativi, migliorare la concorrenza e ampliare la scelta degli investitori. Esso allarga l’uso della designazione «EuSEF» ai gestori di organismi di investimento collettivo* autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE (si veda la sintesi).
  • Il regolamento delegato (UE) 2019/819 integra il regolamento (UE) n. 346/2013, e stabilisce norme in merito ai conflitti di interesse riguardanti:
    • i tipi di conflitti di interesse;
    • il requisito di definire una politica scritta relativa ai conflitti di interesse, nonché le procedure e le misure minime che tale politica è tenuta a contemplare;
    • la gestione dei conflitti di interesse;
    • strategie per l’esercizio dei diritti di voto per prevenire i conflitti di interesse;
    • la divulgazione dei conflitti di interesse.
  • Fornisce altresì dettagli sulle procedure di misurazione dell’impatto sociale positivo e sui requisiti relativi alle informazioni precontrattuali messe a disposizione degli investitori nell’ambito dei fondi EuSEF.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 22 luglio 2013, a parte taluni articoli che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati, che sono in vigore dal 15 maggio 2013.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Organismi di investimento collettivo: organismi che raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investire tali capitali collettivamente tramite un portafoglio di strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni e altri titoli.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 346/2013 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2019/819 della Commissione, del 1o febbraio 2019, che integra il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse, la misurazione dell’impatto sociale e le informazioni agli investitori in materia di fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 134 del 22.5.2019, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 594/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della notifica conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 165 del 4.6.2014, pag. 44).

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 09.11.2021

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