Apparecchi che bruciano carburanti gassosi (dal 2018)
SINTESI DI:
Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
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Modifica e aggiorna le regole stabilite nella normativa precedente (direttiva 2009/142/CE).
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Stabilisce le regole per l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei loro accessori.
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Fornisce l’accesso al mercato dell’Unione europea (UE) agli apparecchi e agli accessori interessati per quanto concerne la sicurezza.
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Riguarda l’efficienza energetica di questi prodotti, a meno che non si applichi un’altra normativa dell’UE più specifica.
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
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Il regolamento si applica agli apparecchi a gas e agli accessori laddove per:
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«apparecchi» si intendono apparecchi che bruciano carburanti gassosi usati per cuocere, riscaldare ambienti, produrre acqua calda, refrigerare, illuminare o lavare, nonché apparecchi come bruciatori ad aria soffiata* e caloriferi che devono essere muniti di tali bruciatori;
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«accessori» si intendono dispositivi di sicurezza, di controllo o di regolazione e i loro sottogruppi, destinati a essere incorporati in un apparecchio che brucia carburanti gassosi o montati per costituire tale apparecchio.
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Il regolamento non si applica agli apparecchi destinati specificamente all’uso:
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in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali;
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su aerei e ferrovie;
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a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori.
Condizioni da rispettare quando si immettono sul mercato apparecchi o accessori
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Gli apparecchi e gli accessori devono rispettare il regolamento (i cui requisiti essenziali sono indicati nell’allegato I) prima di poter essere immessi sul mercato e messi in servizio nell’UE.
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Gli apparecchi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento devono essere progettati e costruiti in modo tale da operare in modo sicuro e non presentare alcun pericolo per le persone, gli animali domestici e i beni materiali in condizioni di uso normale*.
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Tutti gli apparecchi devono essere corredati di:
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istruzioni tecniche destinate all’installatore, contenenti tutte le istruzioni di installazione, regolazione e manutenzione necessarie a consentire la corretta esecuzione di tali lavori ai fini di un uso sicuro dell’apparecchio, includendo, ad esempio:
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il tipo di gas e la pressione di alimentazione da usare,
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il flusso di aria fresca necessaria,
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le condizioni per la dispersione dei prodotti della combustione;
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istruzioni d’uso e manutenzione destinate agli utenti, che devono contenere tutte le informazioni necessarie a un uso sicuro e soprattutto devono richiamare l’attenzione dell’utente sulle restrizioni imposte a tale uso;
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avvertenze indicanti chiaramente il tipo di gas da usare, la pressione di alimentazione del gas e le restrizioni imposte all’uso, in particolare quella secondo cui l’apparecchio deve essere installato solo in locali con aerazione sufficiente.
Esame del tipo
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Il fabbricante deve presentare la domanda di esame UE del tipo a un solo organismo notificato*. La domanda deve indicare:
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nome e indirizzo del fabbricante;
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una dichiarazione scritta attestante che la stessa domanda non è stata presentata ad alcun altro organismo notificato;
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la documentazione tecnica, come descritto nel regolamento.
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Se il tipo soddisfa i criteri stabiliti dal presente regolamento, l’organismo notificato rilascia al richiedente un attestato di esame UE del tipo.
Dichiarazione di conformità UE
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Prima di immettere un tipo di apparecchio o di accessorio sul mercato, il fabbricante deve sottoporlo a una sorveglianza della fase di produzione da parte di un organismo notificato.
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Se la valutazione della conformità del prodotto ha avuto esito positivo, il fabbricante deve redigere una dichiarazione di conformità UE* dichiarando che il prodotto in questione è conforme ai requisiti del presente regolamento.
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L’apparecchio a gas o la targhetta dei dati devono recare il marchio CE e le informazioni seguenti:
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nome del fabbricante;
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denominazione commerciale;
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categoria dell’apparecchio;
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pressione di alimentazione;
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le ultime due cifre dell’anno in cui è stato aggiunto il marchio CE.
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I fabbricanti devono
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conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per dieci anni dalla data di immissione sul mercato dell’apparecchio o dell’accessorio;
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informare le autorità nazionali in merito a qualsiasi apparecchio che possa rappresentare un rischio.
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Gli importatori devono garantire che gli apparecchi e gli accessori che immettono sul mercato siano conformi al presente regolamento, che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che il marchio CE e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione per controlli da parte delle autorità. Il loro nome e i dati di contatto devono essere indicati sull’apparecchio o sull’accessorio.
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I distributori devono:
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prestare la massima attenzione nel manipolare un apparecchio o un accessorio, evitando di metterne a rischio la conformità;
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verificare che gli apparecchi che rendono disponibili sul mercato rechino il marchio CE e siano accompagnati da una dichiarazione di conformità.
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I governi dell’UE segnalano alla Commissione europea gli organismi autorizzati ad effettuare le prove di valutazione della conformità.
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La Commissione coordina la collaborazione tra le autorità nazionali.
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I paesi dell’UE devono comunicare alla Commissione i tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione che usano sul loro territorio entro il 21 ottobre 2017. Devono inoltre comunicare in anticipo eventuali successive modifiche a queste condizioni.
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I paesi dell’UE dovranno istituire sanzioni per eventuali violazioni della legge entro il 21 marzo 2018.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Si applica a partire dal 21 aprile 2018, a parte alcuni articoli che trattano in gran parte degli organismi e delle procedure di notifica, nonché della comunicazione dei tipi di gas e delle corrispondenti pressioni di alimentazione utilizzati sul territorio dei paesi dell’UE, che si applicano a partire dal 21 ottobre 2016.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, consultare:
* TERMINI CHIAVE
Bruciatori ad aria soffiata: l’aria viene portata a monte del bruciatore tramite un ventilatore soffiante.
Uso normale: è considerato tale quando l’apparecchio è:
- installato correttamente e sottoposto a regolare manutenzione secondo le istruzioni del fabbricante;
- usato nell’ambito della normale gamma di variazioni della qualità del gas e della pressione di alimentazione;
- usato per gli scopi ai quali è stato destinato o in modi ragionevolmente prevedibili.
Organismo notificato: esegue valutazioni di conformità alle condizioni previste dalla normativa comunitaria. Si tratta di un servizio offerto ai fabbricanti nel pubblico interesse.
Dichiarazione UE di conformità al tipo: il fabbricante dichiara che gli apparecchi sono conformi al tipo descritto nell’attestato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti essenziali del presente regolamento (marchio CE).
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99-147)
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 10-27)
Ultimo aggiornamento: 06.03.2017