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Regime di attraversamento delle frontiere dell’UE

Regime di attraversamento delle frontiere dell’UE

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 2016/399 che istituisce il codice frontiere Schengen

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Noto anche come «codice frontiere Schengen», stabilisce, tra l’altro, norme riguardanti:

  • l’attraversamento delle frontiere esterne dell’UE e
  • l’assenza di controlli alle frontiere interne.

PUNTI CHIAVE

Il codice definisce le regole che governano:

  • le verifiche sulle persone alle frontiere esterne;
  • le condizioni d’ingresso;
  • le condizioni per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne nello spazio Schengen (una zona senza frontiere che comprende 22 paesi dell’UE, oltre a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna.

A chi si applica?

Il «codice frontiere Schengen» stabilisce le regole che si applicano a chiunque attraversi le frontiere esterne dello spazio Schengen. Bulgaria, Cipro, Croazia e Romania non sono ancora membri a pieno titolo dello spazio Schengen, ma devono seguire le norme relative ai controlli alle frontiere esterne.

Frontiere esterne

Quando attraversano le frontiere esterne, i cittadini dei paesi extra UE che non godono della libertà di circolazione ai sensi del diritto dell’UE sono sottoposti a controlli approfonditi in conformità alle condizioni di ingresso nel paese, comprese la consultazione sistematica delle banche dati pertinenti, quali il Sistema d’Informazione Schengen (SIS), nonché la verifica del sistema d’informazione visti (VIS), qualora la persona sia soggetta all’obbligo del visto.

In caso di un soggiorno previsto nel territorio di un paese Schengen per non più di 90 giorni in un periodo di 180 giorni, i cittadini dei paesi extra UE devono:

  • essere in possesso di un documento di viaggio valido e di un visto, se richiesto;
  • giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e dimostrare di disporre di sufficienti mezzi di sussistenza;
  • non essere segnalati nel SIS ai fini della non ammissione;
  • non essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica comunitari o le relazioni internazionali di qualsiasi paese dell’UE.

Il respingimento di cittadini di paesi terzi (paesi extra UE o esterni allo spazio Schengen) che non godono della libertà di circolazione ai sensi del diritto dell’UE può essere disposto solo mediante una decisione presa da un’autorità nazionale competente e indicante le ragioni precise della non ammissione. Essa può essere oggetto di ricorso.

Frontiere interne

Nello spazio senza controlli alle frontiere interne (ovvero lo spazio Schengen ad eccezione di Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania), qualsiasi persona di qualsiasi nazionalità può attraversare qualsiasi frontiera interna senza essere sottoposta ai controlli di frontiera. Tuttavia, le autorità di polizia nazionali hanno il diritto di effettuare controlli di polizia anche nelle zone di frontiera, in base a regole e limitazioni specifiche.

I paesi che fanno parte dello spazio senza controlli alle frontiere interne devono eliminare tutti gli ostacoli allo scorrimento fluido del traffico ai valichi di frontiera interna stradali, e in particolare i limiti di velocità che non siano basati esclusivamente su considerazioni di sicurezza stradale.

Ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne

I controlli alle frontiere interne possono essere ripristinati in via eccezionale all’interno dello spazio Schengen per un periodo limitato di tempo, laddove:

  • vi sia una grave minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna: i controlli alla frontiera possono essere ripristinati dai paesi Schengen interessati per una durata massima di sei mesi in caso di eventi prevedibili (ad esempio importanti eventi sportivi, convegni, ecc.) e per un massimo di due mesi in caso di eventi che richiedano un’azione immediata;
  • il meccanismo di valutazione Schengen* riscontri gravi e persistenti carenze nei controlli alle frontiere esterne, che mettano a rischio il funzionamento complessivo dello spazio Schengen. In tali circostanze, il Consiglio può raccomandare che uno o più paesi dell’UE ripristinino i controlli di frontiera in tutte le loro frontiere interne o in parti specifiche delle stesse per un massimo di due anni.

Recenti modifiche del codice frontiere Schengen

Controlli sistematici rispetto alle banche dati pertinenti alle frontiere esterne

Dall’aprile 2017, il regolamento (UE) n. 2017/458 ha richiesto lo svolgimento di controlli sistematici rispetto alle banche dati pertinenti su cittadini di UE/SEE (Unione europea/Spazio economico europeo) e svizzeri alle frontiere esterne dello spazio Schengen, oltre ai controlli esistenti già effettuati su cittadini di paesi extra UE. Le nuove norme sono state introdotte in risposta agli attacchi terroristici che hanno colpito diversi paesi dell’UE negli ultimi anni e dovrebbero contribuire in particolare ad affrontare le minacce poste dai combattenti terroristi nati nell’UE che vanno o tornano dall’estero. I controlli si svolgono sia all’ingresso sia all’uscita delle frontiere esterne. I controlli vengono effettuati rispetto a banche dati quali il SIS e la banca dati dell’Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti.

Sistema di ingressi/uscite

Il regolamento (UE) n. 2017/2225 modifica il regolamento (UE) n. 2016/399 al fine di tener conto dell’adozione del regolamento (UE) n. 2017/2226, che ha creato un sistema centralizzato per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita (sistema di ingressi/uscite — EES) relativi a cittadini di paesi extra UE che soggiornano per un breve periodo, una volta che quest’ultimo è entrato in vigore. L’obiettivo principale del regolamento (UE) n. 2017/2225 è di sostituire l’apposizione dei timbri sui documenti di viaggio all’ingresso e all’uscita con la registrazione elettronica dell’ingresso e dell’uscita direttamente nell’EES. È stato integrato l’uso di sistemi di controllo alla frontiera automatizzati per le persone soggette a registrazione nell’EES. I paesi Schengen possono inoltre istituire programmi nazionali di facilitazione per consentire a cittadini di paesi extra UE sottoposti a controlli preventivi di beneficiare all’ingresso di eccezioni da certi aspetti dei controlli di frontiera. Il regolamento (UE) n. 2017/2225 inizierà a essere applicato solamente dal momento dell’entrata in vigore dell’EES.

eu-LISA, l’agenzia che si occupa della gestione dei sistemi di tecnologia dell’informazione (IT) su larga scala dell’UE per quanto riguarda la libertà, la sicurezza e la giustizia, è già responsabile del funzionamento di tre sistemi informatici dell’UE, essenziali per la salvaguardia dello spazio Schengen e per la gestione delle frontiere. Essi sono:

  • Eurodac (banca dati dell’UE relativa alle impronte digitali dei richiedenti asilo, che consente di effettuare confronti tra le stesse),
  • SIS e
  • VIS.

Ai sensi del regolamento (UE) n. 2017/2226, eu-LISA ha il compito aggiuntivo di sviluppare l’EES e di garantirne la corretta gestione.

DA QUANDO VIENE APPLICATO IL REGOLAMENTO?

Si applica dal 12 aprile 2016. Il regolamento (UE) n. 2016/399 codifica e sostituisce il regolamento (CE) n. 562/2006 (e successive modifiche).

Il codice frontiere Schengen, adottato per la prima volta il 15 marzo 2006 [regolamento (CE) n. 562/2006], è in vigore dal 13 ottobre 2006.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Meccanismo di valutazione Schengen: un sistema istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 con cui i paesi dell’UE e la Commissione devono svolgere congiuntamente valutazioni periodiche al fine di verificare la corretta applicazione del diritto dell’UE su Schengen in materia di gestione delle frontiere esterne e dell’assenza di controlli alle frontiere interne, compreso il codice frontiere Schengen. Nel caso in cui si riscontrino gravi carenze nello svolgimento dei controlli alle frontiere esterne, la Commissione europea può raccomandare a un paese dell’UE di adottare misure specifiche. In caso di carenze gravi e reiterate, i controlli alle frontiere interne possono essere ripristinati come misura di ultima istanza.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codifica) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Le modifiche successive al regolamento (UE) n. 2016/399 sono state integrate nel testo originale. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

Regolamento (UE) n. 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 2016/399 per quanto riguarda l’uso del sistema di ingressi/uscite (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 04.05.2020

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