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Riduzione dell’inquinamento provocato dai rifiuti dell’industria del biossido di titanio

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Riduzione dell’inquinamento provocato dai rifiuti dell’industria del biossido di titanio

La legislazione dell’UE concernente l’inquinamento provocato dai rifiuti dell’industria del biossido di titanio è ora disciplinata dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).

ATTO

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).

SINTESI

I rifiuti di biossido di titanio possono dar luogo a un grave inquinamento dell’atmosfera e dell’acqua. Per questo motivo, la direttiva 2010/75/UE dedica un capitolo specifico ai rifiuti di biossido di titanio e fissa valori limite rigorosi per le emissioni.

Divieto di scarico dei rifiuti

I seguenti rifiuti non devono essere scaricati in nessun corso d’acqua, in mare o nell’oceano:

  • Rifiuti solidi;
  • le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all’idrolisi della soluzione di solfato di titanile da installazioni che utilizzano il procedimento al solfato (contenenti complessivamente più dello 0,5 % di acido solforico libero);
  • i rifiuti provenienti da installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro (contenenti più dello 0,5% di acido cloridrico nonché vari metalli pesanti);
  • i sali di filtrazione, i fanghi e i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento dei rifiuti secondo i procedimenti di cui sopra e contenenti vari metalli pesanti, esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5.

Controllo delle emissioni nell’acqua

Sono stati fissati valori limite per le emissioni in acqua (allegato VIII, parte 1).

Prevenzione e controllo delle emissioni nell’atmosfera

Le emissioni di piccole gocce di acido dagli impianti devono essere evitate.

Sono stati fissati valori limite per le emissioni in atmosfera (allegato VIII, parte 2).

Controllo delle emissioni

Gli Stati membri devono garantire il controllo delle emissioni nell’acqua e nell’atmosfera e che le condizioni di autorizzazione dell’impianto siano pienamente soddisfatte (ad esempio, che siano adottate misure di prevenzione contro l’inquinamento; che siano applicate le migliori tecniche disponibili; che i rifiuti siano ridotti, riciclati o smaltiti nel modo meno inquinante possibile; che l’efficienza energetica venga massimizzata ecc.).

Il monitoraggio deve essere effettuato in conformità con il CEN (o altre norme riconosciute che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica). Le specifiche riguardanti il processo di monitoraggio sono incluse nell’allegato VIII, parte 3.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2010/75/UE

6.1.2011

7.1.2013

GU L 334 del 17.12.2010

Ultima modifica: 11.08.2014

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