This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Reduction of pollution caused by waste from the titanium dioxide industry
Riduzione dell’inquinamento provocato dai rifiuti dell’industria del biossido di titanio
Riduzione dell’inquinamento provocato dai rifiuti dell’industria del biossido di titanio
This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.
Riduzione dell’inquinamento provocato dai rifiuti dell’industria del biossido di titanio
La legislazione dell’UE concernente l’inquinamento provocato dai rifiuti dell’industria del biossido di titanio è ora disciplinata dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
ATTO
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
SINTESI
I rifiuti di biossido di titanio possono dar luogo a un grave inquinamento dell’atmosfera e dell’acqua. Per questo motivo, la direttiva 2010/75/UE dedica un capitolo specifico ai rifiuti di biossido di titanio e fissa valori limite rigorosi per le emissioni.
Divieto di scarico dei rifiuti
I seguenti rifiuti non devono essere scaricati in nessun corso d’acqua, in mare o nell’oceano:
Controllo delle emissioni nell’acqua
Sono stati fissati valori limite per le emissioni in acqua (allegato VIII, parte 1).
Prevenzione e controllo delle emissioni nell’atmosfera
Le emissioni di piccole gocce di acido dagli impianti devono essere evitate.
Sono stati fissati valori limite per le emissioni in atmosfera (allegato VIII, parte 2).
Controllo delle emissioni
Gli Stati membri devono garantire il controllo delle emissioni nell’acqua e nell’atmosfera e che le condizioni di autorizzazione dell’impianto siano pienamente soddisfatte (ad esempio, che siano adottate misure di prevenzione contro l’inquinamento; che siano applicate le migliori tecniche disponibili; che i rifiuti siano ridotti, riciclati o smaltiti nel modo meno inquinante possibile; che l’efficienza energetica venga massimizzata ecc.).
Il monitoraggio deve essere effettuato in conformità con il CEN (o altre norme riconosciute che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica). Le specifiche riguardanti il processo di monitoraggio sono incluse nell’allegato VIII, parte 3.
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 2010/75/UE |
6.1.2011 |
7.1.2013 |
GU L 334 del 17.12.2010 |
Ultima modifica: 11.08.2014