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Restriction on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Restriction on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

 

SINTESI DI:

Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Essa rafforza le norme vigenti in merito all’utilizzo di sostanze pericolose, quali piombo, mercurio e cadmio, nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche per proteggere la salute umana e l’ambiente, in particolare rendendo possibile il recupero ecologicamente corretto e il trattamento dei rifiuti delle AEE.

PUNTI CHIAVE

La normativa rifusa aggiorna la direttiva 2002/95/CE, che limita l’uso di determinate sostanze pericolose nelle AEE, estendendo, tra le altre cose, le restrizioni all’uso di sostanze chimiche pericolose a una gamma più vasta di AEE.

Ambito di applicazione

  • Un allegato alla direttiva stabilisce le categorie di AEE disciplinate dalla normativa. Si va dagli elettrodomestici alle apparecchiature informatiche (IT), oltre a una categoria onnicomprensiva (rilevante a partire dal luglio 2019).
  • Il divieto si applica ora a tutte le AEE e ai cavi e pezzi di ricambio. Un breve elenco delle esclusioni viene fornito per taluni casi specifici.
  • Il divieto sarà introdotto gradualmente a determinati prodotti. Entrerà in vigore:
    • il 22 luglio 2014 per gli strumenti di monitoraggio e controllo e per i dispositivi medici;
    • il 22 luglio 2016 per i dispositivi medici in vitro;
    • il 22 luglio 2017 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
    • il 22 luglio 2019 per i gruppi di prodotti restanti.

Esclusioni

Le restrizioni non si applicano a una serie di prodotti, quali armi, apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio, utensili industriali fissi di grandi dimensioni (ad esempio, presse per la stampa, macchine di fresatura e foratura) e impianti fissi (ad esempio, generatori di energia elettrica). Sono inoltre esentati i pannelli fotovoltaici.

La direttiva (UE) 2017/2102 modifica la direttiva 2011/65/UE per affrontare una serie di questioni, evitare conseguenze indesiderate della legislazione a causa dell’ambito di applicazione aperto introdotto nel 2011.

Essa esclude organi a canne e alcune macchine mobili non stradali dal suo ambito di applicazione.

Si propone inoltre di promuovere l’economia circolare eliminando il divieto relativo alle operazioni sul mercato secondario (che comportano la riparazione, la sostituzione di pezzi di ricambio, il restauro, il riutilizzo e l’ammodernamento) per AEE che non rientrano nel campo di applicazione della precedente direttiva 2002/95/CE , ma che non sarebbero conformi alla direttiva 2011/65/UE.

I pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da AEE, possono essere esentati a condizione che il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che il riutilizzo dei pezzi di ricambio sia comunicato al consumatore.

Esenzioni

  • Se i criteri specifici sono rispettati, le restrizioni non si applicano, per un periodo temporaneo, a talune applicazioni esentate come l’uso del mercurio nelle lampadine a risparmio energetico.
  • Due allegati elencano le esenzioni dalle restrizioni. Sono state aggiunte diverse esenzioni dopo la pubblicazione della direttiva e altre sono scadute e non si applicano più; gli elenchi di esenzioni sono continuamente aggiornati conformemente al progresso tecnico.

Obblighi

  • La direttiva pone l’obbligo per i fabbricanti di garantire che qualsiasi AEE immessa sul mercato sia stata progettata e prodotta in linea con i requisiti stabiliti dalla normativa.
  • Gli importatori devono verificare che le apparecchiature siano state approvate come conformi agli standard richiesti.
  • Anche i distributori commerciali devono garantire il rispetto degli standard.

Adeguamento e riesame

  • I vari allegati, compreso l’elenco delle sostanze soggette a restrizioni e dei loro valori di concentrazione tollerati, saranno riesaminati periodicamente. Essi saranno aggiornati in linea con il progresso scientifico e tecnico, in modo da tener conto dei rischi per la salute umana e per l’ambiente.
  • La Commissione europea ha avviato una revisione della direttiva nel 2020 per la sua valutazione e adattarla se necessario.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

La decisione è in vigore dal 21 luglio 2011. La direttiva 2011/65/UE rifonde e sostituisce la direttiva 2002/95/CE (e successivi emendamenti) che doveva essere recepita nei paesi dell’UE entro il 2004. Le nuove norme contenute nella direttiva 2011/65/UE dovevano essere recepite nei paesi dell’UE entro il 2013.http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/legislation_recasting.html

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (GU L 174 dell’1.7.2011, pagg. 88).

Le successive modifiche alla direttiva 2011/65/UE sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 01.09.2023

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