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Reattori nucleari in Lituania: aiuti europei per la disattivazione nucleare

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Reattori nucleari in Lituania: aiuti europei per la disattivazione nucleare

Nel corso dei negoziati per l’adesione all’Unione europea (UE), la Lituania si è impegnata a chiudere la sua centrale nucleare di Ignalina, simile a quella di Chernobyl per struttura, entro una data concordata. L’UE ha accettato di aiutare la Lituania a coprire gli alti costi del processo di disattivazione.

ATTO

Regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell’Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania e che abroga il regolamento (CE) n. 1990/2006.

SINTESI

CHE COSA FA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

Descrive il programma di sostegno finanziario dell’UE per quanto riguarda la disattivazione delle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Ignalina in Lituania.

PUNTI CHIAVE

Gli obiettivi specifici del programma Ignalina sono:

  • scarico del combustibile contenuto nel nocciolo del reattore dell’unità 2 e nelle piscine di combustibile del reattore delle unità 1 e 2 e trasferimento del combustibile esaurito nella struttura di stoccaggio a secco;
  • mantenimento in sicurezza dei reattori;
  • smantellamento della sala turbine e degli altri edifici ausiliari e gestione sicura dei rifiuti di disattivazione in conformità con un piano dettagliato di gestione dei rifiuti.

Programma di lavoro annuale congiunto

Ogni anno, per il periodo compreso fra il 2014 e il 2020, la Commissione europea adotta un programma di lavoro annuale congiunto per Ignalina specificando obiettivi, risultati attesi, indicatori di prestazione e termini per l’utilizzo dei fondi.

Dotazione finanziaria

L’UE intende contribuire a questo programma con 450 818 000 euro a prezzi correnti.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

A decorrere dal 1o gennaio 2014. Esso abroga il regolamento (CE) n. 1990/2006 con effetto a decorrere dalla stessa data.

TERMINE CHIAVE

Disattivazione degli impianti: è la fase finale del ciclo di vita di un impianto nucleare, come una centrale nucleare o un reattore di ricerca. Essa comprende tutte le procedure, dall’arresto dell’impianto e la rimozione del materiale nucleare al ripristino dell’ambiente e dei dintorni del sito. Il processo può richiedere fino a 30 anni.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web sulla disattivazione delle centrali nucleari della Commissione europea.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (UE) n. 1369/2013

21.12.2013

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GU L 346 del 20.12.2013, pag. 7-11

Rettifica

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GU L 8 dell’11.1.2014, pag. 30

Rettifica

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GU L 121 del 24.4.2014, pag. 59

Ultimo aggiornamento: 17.03.2015

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