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Mercati dell’energia elettrica e del gas all’ingrosso: norme di sorveglianza dell’Unione europea

Mercati dell’energia elettrica e del gas all’ingrosso: norme di sorveglianza dell’Unione europea

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1227/2011 — L’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso

SINTESI

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

Istituisce un quadro per il monitoraggio dei mercati dell’energia all’ingrosso*. Esso mira a vietare gli abusi, come l’insider trading* e la manipolazione del mercato*.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento rafforza il ruolo dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER). I compiti dell’ACER comprendono:

  • il monitoraggio delle attività di negoziazione nel mercato dell’energia all’ingrosso, attraverso l’istituzione di un registro europeo degli operatori di mercato sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali;
  • l’invio alla Commissione europea di una relazione annuale sulle attività che includa:
    • le raccomandazioni su come attuare meglio le regole del mercato per migliorare la trasparenza e l’integrità;
    • una valutazione sull’opportunità di introdurre requisiti minimi ai fini di una maggiore trasparenza.

Manipolazione del mercato

Istituendo l’ACER, il regolamento mira a evitare i casi di manipolazione del mercato, quali:

  • il collocamento di falsi ordini;
  • la diffusione di informazioni false;
  • la comunicazione di informazioni false a coloro che forniscono valutazioni di prezzo o rapporti di mercato, con l’effetto di fuorviare quindi gli operatori di mercato che agiscono sulla base di tali informazioni;
  • la dichiarazione di una diversa quantità disponibile di capacità produttiva di energia elettrica*, di capacità di trasporto* e di gas naturale rispetto a quella effettiva. Tali informazioni possono influire sul prezzo dell’energia elettrica e del gas.

Operatori

Gli operatori del mercato devono:

  • registrarsi presso un’autorità nazionale di regolamentazione (ANR);
  • fornire all’ACER e all’ANR le informazioni in modo che entrambi gli organismi siano in grado di monitorare le attività di negoziazione;
  • rendere pubbliche informazioni privilegiate* in modo tempestivo, incluse quelle relative alla capacità e all’utilizzo degli impianti, alla produzione, allo stoccaggio, al consumo e al trasporto di energia elettrica, gas naturale o gas naturale liquefatto (GNL).

Sanzioni

I paesi dell’UE devono imporre sanzioni in caso di mancato rispetto del presente regolamento. Queste devono essere proporzionate e devono riflettere:

  • la gravità dell’infrazione;
  • il danno provocato ai consumatori;
  • i potenziali vantaggi commerciali ottenuti dall’attività svolta sulla base delle informazioni privilegiate* e della manipolazione del mercato.

TERMINI CHIAVE

* Mercato dell’energia all’ingrosso: un mercato in cui viene negoziata energia fra rivenditori di energia (come le società elettriche), banche di investimento e grandi utilizzatori di energia (ad esempio un impianto siderurgico).

* Insider trading: quando un individuo tenta di beneficiare del commercio di un determinato prodotto sulla base di informazioni che non sono ancora pubbliche (informazioni privilegiate). Senza queste informazioni, gli altri operatori sono in posizione di svantaggio.

* Manipolazione del mercato: interferire deliberatamente con il corretto funzionamento del mercato. Questo può comportare la creazione di indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta o alla domanda di un determinato prodotto, influenzandone così il prezzo.

* Capacità produttiva di energia elettrica: la capacità di produrre energia elettrica.

* Capacità di trasporto: la capacità di infrastruttura fissa, come ad esempio le linee elettriche, per trasportare l’energia elettrica.

* Informazioni privilegiate informazioni relative a un prodotto che non sono state rese pubbliche. Se dovessero essere rese pubbliche, ciò potrebbe influenzare il prezzo del prodotto in questione.

CONTESTO

Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

A decorrere dal 28 dicembre 2011.

ATTO

Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 326 dell’8.12.2011, pagg. 1-16)

Ultimo aggiornamento: 26.10.2015

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