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Reintegrating the long-term unemployed into the labour market
Reinserire i disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro
Reinserire i disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro
Reinserire i disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DELLA RACCOMANDAZIONE?
PUNTI CHIAVE
Raccomandazioni per i paesi dell’UE
Le persone in cerca di lavoro devono essere incoraggiate a registrarsi presso un servizio per l’impiego, attraverso una migliore informazione sul sostegno disponibile. Entro 18 mesi di disoccupazione, i disoccupati dovrebbero ricevere l’offerta di un accordo di inserimento lavorativo, che includa:
L’accordo di inserimento lavorativo dovrebbe riportare in dettaglio quali sono i servizi offerti al disoccupato. A seconda della disponibilità in ogni paese dell’UE, e delle circostanze individuali, l’accordo potrebbe anche includere:
L’accordo di inserimento lavorativo dovrebbe essere periodicamente monitorato adattandosi ai cambiamenti delle circostanze. Fra i fornitori di servizi ci dovrebbero essere scambi sicuri e protetti delle informazioni relative al sostegno precedente e alle valutazioni, mentre per i disoccupati migliori informazioni sulle offerte di lavoro e sulle opportunità di formazione. Se del caso, tali opportunità possono trovarsi in regioni diverse e in altri paesi europei, in particolare tramite il portale europeo della mobilità professionale (EURES).
Legami più stretti con i datori di lavoro
I paesi dell’UE dovrebbero inoltre:
Valutazione e monitoraggio
Raccomandazioni per la Commissione
La Commissione è invitata a:
CONTESTO
Per maggiori informazioni, si veda:
* TERMINI CHIAVE
Apprendimento non formale: apprendimento organizzato (ad esempio guidato da un insegnante o da una persona con più esperienza rispetto all’individuo cui si rivolge) che può anche non essere basato su un programma di studi. Si basa sulle competenze di un singolo studente ma non si traduce in una qualifica formale, come ad esempio il movimento scout.
Apprendimento informale: apprendimento che non si basa su un programma di studi e che non si traduce in qualifiche. L’insegnante è qualcuno con più esperienza rispetto al discente, ad esempio un genitore che insegna l’alfabeto a un bambino.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Raccomandazione del Consiglio, del 15 febbraio 2016, sull’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (GU C 67 del 20.2.2016, pagg. 1-5)
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione (UE) 2015/1848 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione per il 2015 (GU L 268 del 15.10.2015 pagg. 28-32)
Ultimo aggiornamento: 22.11.2016