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Procedimenti penali: presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo

Procedimenti penali: presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Essa intende tutelare:

  • la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie o di polizia;
  • il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • La direttiva si applica a qualsiasi persona (persona fisica) indagata o imputata in procedimenti penali.
  • Si applica in tutte le fasi del procedimento penale, dal momento in cui una persona è sospettata o accusata di aver commesso un reato al verdetto finale.

Diritti

La direttiva stabilisce i diritti fondamentali di una persona indagata o imputata in un procedimento penale:

  • innocenza finché non ne viene dimostrata la colpevolezza
    • I paesi dell’Unione europea (UE) devono adottare misure per garantire che le dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità e le decisioni giudiziarie (diverse da quelle sulla colpevolezza) non si riferiscano alla persona come colpevole;
    • i paesi dell’UE devono adottare misure per garantire che le persone indagate o imputate non siano presentate come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica;
  • onere della prova per l’accusa;
  • diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi;
  • diritto di presenziare al proprio processo; tuttavia, un processo può essere celebrato in assenza dell’indagato o imputato, qualora una di queste condizioni sia soddisfatta:
    • la persona sia stata informata a tempo debito del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione;
    • la persona abbia conferito mandato a un difensore, nominato da lei o dallo Stato, per rappresentarla in giudizio.

Mezzi di ricorso

  • I paesi dell’UE devono garantire che siano istituiti mezzi di ricorso adeguati in caso di violazione dei diritti di cui sopra.
  • Qualora il diritto al silenzio o il diritto di non autoincriminarsi sia stato violato, i paesi dell’UE devono garantire che siano rispettati i diritti alla difesa e l’equità del procedimento all’atto di valutare le dichiarazioni rese.
  • Qualora un indagato o un imputato non sia presente al proprio processo e le condizioni di cui sopra non siano soddisfatte, egli avrà diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa (incluso l’esame di nuove prove).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica a partire dal 31 marzo 2016. I paesi dell’UE devono integrarla nel proprio diritto nazionale entro il 1o aprile 2018.

CONTESTO

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell’11.3.2016, pag. 1-11)

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1-7)

Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 1-10)

Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1-12)

Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1-20)

Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1-8)

Ultimo aggiornamento: 14.02.2017

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