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Controversie fra investitori stranieri e governi dell’Unione europea

Controversie fra investitori stranieri e governi dell’Unione europea

Il regolamento chiarisce la responsabilità finanziaria fra l’Unione europea e i suoi paesi quando un investitore di un paese terzo intenta un’azione per la violazione di un accordo internazionale di cui l’UE è parte.

ATTO

Regolamento (UE) n. 912/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa ai tribunali per la risoluzione delle controversie investitore-Stato istituiti da accordi internazionali di cui l’Unione europea è parte.

SINTESI

Il regolamento chiarisce la responsabilità finanziaria fra l’Unione europea e i suoi paesi quando un investitore di un paese terzo intenta un’azione per la violazione di un accordo internazionale di cui l’UE è parte.

COSA FA QUESTO REGOLAMENTO?

In base al trattato di Lisbona, gli investimenti diretti esteri, per i quali l’Unione europea ha competenza esclusiva, sono diventati parte della politica commerciale dell’UE. Ciò significa che la Commissione europea negozia per conto dei paesi dell’UE la parte relativa all’investimento degli accordi commerciali conclusi con i paesi terzi. Tali accordi possono includere un meccanismo per la risoluzione delle controversie investitore-Stato. Si tratta di una misura protettiva che dà il diritto agli investitori provenienti dai paesi terzi interessati di intraprendere azioni legali nei confronti di un paese dell’UE in cui hanno investito il denaro. Le azioni legali si basano su una presunta violazione degli accordi internazionali.

Le nuove norme stabiliscono se i costi finanziari, compreso il risarcimento, derivanti dai contenziosi debbano essere sostenuti dall’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, o dai governi europei.

PUNTI CHIAVE

Criteri per chiarire la ripartizione delle responsabilità finanziarie

  • 1.

    L’UE sostiene i costi finanziari quando l’azione intentata da un investitore riguarda una misura messa in atto da un’istituzione, organo o agenzia dell’Unione.

  • 2.

    Il paese dell’UE sostiene i costi finanziari quando l’azione intentata da un investitore riguarda una misura messa in atto dal paese.

  • 3.

    Se una misura è messa in atto da un paese dell’UE, ma è richiesta da una legislazione comunitaria, in tal caso l’UE è finanziariamente responsabile.

Procedimento

Cooperazione e consultazioni: la Commissione e il paese dell’UE interessato da una controversia devono collaborare, consultarsi e condividere informazioni. Il regolamento prevede anche regole di comportamento nel caso in cui il procedimento arbitrale (procedimento per risolvere la controversia) sia condotto dall’UE e dal paese dell’UE in questione.

Disaccordo sulla responsabilità finanziaria: dove l’UE è il convenuto nella controversia e la Commissione ritiene che il paese dell’UE in questione sia in realtà responsabile per i costi derivanti dall’arbitrato, le due parti devono raggiungere un accordo l’una con l’altra.

Se il paese dell’UE non è d’accordo con l’altra parte, la Commissione può adottare una decisione che costringe il paese in questione a rimborsare l’importo pagato.

QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a decorrere dal 17 settembre 2014.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito web della direzione generale del Commercio della Commissione europea.

RIFERIMENTI

Atto

Entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (UE) n. 912/2014

17.9.2014

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GU L 257 del 28.8.2014, pagg. 121-134

Ultimo aggiornamento: 03.12.2014

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