COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.9.2017
COM(2017) 487 final
2017/0224(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea
{SWD(2017) 297 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
In quanto fonte importante di crescita, occupazione e innovazione, gli investimenti esteri diretti sono da sempre fondamentali per lo sviluppo economico e sociale dell'Unione europea. Essi hanno recato benefici significativi all'Unione e ai suoi cittadini, sostenendo gli obiettivi del piano di investimenti per l'Europa della Commissione e contribuendo ad altri progetti e programmi dell'Unione. Per questa ragione l'UE mantiene un contesto aperto agli investimenti e accoglie con favore gli investimenti esteri.
Nel suo recente documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione, pubblicato il 10 maggio 2017, la Commissione ha confermato che [l]'apertura agli investimenti esteri rimane un principio fondamentale per l'UE e un'importante fonte di crescita, ma ha riconosciuto al contempo che sono state espresse preoccupazioni in merito al fatto che investitori stranieri, in particolare le imprese di Stato, rilevano per motivi strategici le imprese europee che dispongono di tecnologie fondamentali e che [s]pesso gli investitori dell'UE non godono degli stessi diritti di investire nel paese da cui proviene l'investimento. La Commissione ha ribadito che [q]uesti problemi richiedono un'analisi approfondita e misure appropriate.
L'apertura dell'Unione agli investimenti esteri diretti non muterà, ma dovrà essere accompagnata da politiche solide ed efficaci al fine, da un lato, di aprire altre economie e garantire che tutti rispettino le medesime regole e, dall'altro, di proteggere attivi europei critici da investimenti che comprometterebbero gli interessi legittimi dell'Unione o dei suoi Stati membri. La comunicazione della Commissione che accompagna la presente proposta offre un'ampia panoramica delle risposte strategiche alle sfide della globalizzazione nel settore degli investimenti esteri diretti. La proposta fornisce una risposta strategica per tutelare interessi legittimi a fronte di investimenti esteri diretti che destano preoccupazioni per la sicurezza o l'ordine pubblico dell'Unione o dei suoi Stati membri.
L'obiettivo del progetto di regolamento è istituire un quadro che consenta agli Stati membri, e in determinati casi alla Commissione, di controllare gli investimenti esteri diretti nell'Unione europea, permettendo al contempo agli Stati membri di tenere conto delle rispettive situazioni individuali e circostanze nazionali.
La proposta di regolamento garantisce inoltre certezza del diritto per gli Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo degli investimenti esteri diretti o che desiderano adottarne uno, in considerazione della competenza esclusiva dell'Unione nel settore della politica commerciale comune, che comprende gli investimenti esteri diretti, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").
Il quadro proposto tiene conto delle diversità esistenti tra Stati membri in relazione al controllo degli investimenti esteri diretti. Oggi quasi la metà degli Stati membri dispone di meccanismi di controllo, mentre i restanti Stati membri non dispongono di simili meccanismi. I meccanismi di controllo esistenti sono inoltre caratterizzati da differenze quanto a procedure e ambito di applicazione: ex ante/ex post; notifica volontaria/obbligatoria; copertura generale/settoriale; imprese/attivi; applicabili agli investimenti da altri Stati membri e paesi terzi o solo da paesi terzi ecc.
La proposta di regolamento non impone agli Stati membri di adottare o mantenere un meccanismo di controllo degli investimenti esteri diretti. Il suo obiettivo è creare un quadro favorevole per gli Stati membri che già dispongono di un meccanismo di controllo o che desiderano adottarne uno, e assicurare che tale meccanismo soddisfi alcuni requisiti essenziali, quali la possibilità di ricorso contro le decisioni, la non discriminazione tra diversi paesi terzi e la trasparenza.
Essa intende inoltre istituire un meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione che consenta loro di inviare notifiche e scambiare informazioni su investimenti esteri diretti che possono costituire una minaccia per la sicurezza o l'ordine pubblico. Tale meccanismo di cooperazione dovrebbe inoltre consentire una discussione approfondita tra gli Stati membri e la Commissione e un migliore coordinamento delle decisioni di controllo adottate dagli Stati membri interessati. Il meccanismo di cooperazione dovrebbe inoltre accrescere la consapevolezza degli Stati membri e della Commissione in merito a investimenti esteri diretti, in programma o già realizzati, che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.
La proposta di regolamento concede inoltre alla Commissione la facoltà di effettuare un controllo per motivi di sicurezza e ordine pubblico qualora un investimento estero diretto possa incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione. La proposta di regolamento costituisce dunque uno strumento complementare alla normativa settoriale dell'Unione vigente per tutelare tali progetti e programmi.
Al fine di realizzare tale obiettivo di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e consentire un controllo adeguato da parte di un altro Stato membro interessato o della Commissione qualora siano possibili impatti su progetti o programmi di interesse per l'Unione, la proposta di regolamento impone agli Stati membri di informare gli altri Stati membri e la Commissione in merito agli investimenti esteri diretti oggetto di un controllo in corso nell'ambito dei rispettivi meccanismi di controllo nazionali. I meccanismi di cooperazione proposti consentiranno a uno Stato membro di manifestare preoccupazione e formulare osservazioni in merito a un investimento estero diretto in un altro Stato membro. La Commissione potrà inoltre emettere un parere non vincolante in merito a tale investimento estero diretto. La proposta concede inoltre agli Stati membri e alla Commissione la facoltà di richiedere caso per caso alcune informazioni essenziali in relazione a uno specifico investimento estero diretto al fine di valutare se esso incida o rischi di incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.
La presente proposta non costituisce un'iniziativa nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT).
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta mira a sostenere gli obiettivi politici generali dell'Unione sanciti all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, in particolare per quando riguarda le sue relazioni con il resto del mondo per difendere i valori e gli interessi dell'Unione e contribuire alla protezione dei suoi cittadini, alla pace, alla sicurezza e al commercio libero ed equo.
La proposta è pienamente in linea sia con la comunicazione "Commercio per tutti" del 2015, a favore della creazione di un regime basato su regole, tra l'altro, per gli investimenti, sia con il documento di riflessione della Commissione, del 10 maggio 2017, sulla gestione della globalizzazione.
La proposta di regolamento concilia l'obiettivo di rispondere alle legittime preoccupazioni espresse in merito a determinati investimenti esteri diretti con la necessità di mantenere un regime aperto e favorevole a tali investimenti nell'Unione, garantendo al contempo la piena compatibilità con il diritto dell'UE e con gli impegni internazionali. La presente proposta è accompagnata da una comunicazione che illustra il contesto più ampio in cui essa si inserisce.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta di regolamento è complementare, coerente e compatibile con le altre politiche e iniziative dell'Unione, tra cui figurano in particolare gli elementi che seguono.
Libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento
Gli investimenti esteri diretti sono movimenti di capitali a norma dell'articolo 63 del TFUE. L'articolo 63 del TFUE vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. I meccanismi di controllo degli investimenti possono costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali che, tuttavia, può essere giustificata ove sia necessaria e proporzionata al raggiungimento degli obiettivi definiti nel trattato, anche per motivi di pubblica sicurezza e ordine pubblico (articolo 65 del TFUE), o per motivi imperativi di interesse generale quali definiti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Come precisato nella giurisprudenza della Corte di giustizia, sebbene gli Stati membri fruiscano di una discrezionalità nel determinare le esigenze di ordine pubblico e pubblica sicurezza conformemente alle necessità nazionali, tali interessi pubblici non possono essere determinati in maniera unilaterale dagli Stati membri senza alcun controllo da parte delle istituzioni dell'UE e devono essere interpretati in modo restrittivo: possono essere invocati solamente in caso di minaccia effettiva e sufficientemente grave a uno degli interessi fondamentali della collettività. Le restrizioni alle libertà fondamentali non devono essere utilizzate in maniera impropria per perseguire fini puramente economici. I meccanismi di controllo degli investimenti dovrebbero inoltre rispettare i principi generali del diritto dell'UE, in particolare i principi della proporzionalità e della certezza del diritto. Tali principi impongono che la procedura e i criteri per il controllo degli investimenti siano definiti in maniera non discriminatoria e sufficientemente precisa. I potenziali investitori devono avere la possibilità di conoscere tali meccanismi in anticipo e di chiedere un riesame giudiziario.
La proposta di regolamento è coerente con tali prescrizioni. Essa conferma che gli Stati membri possono controllare gli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico e stabilisce i requisiti procedurali essenziali applicabili ai meccanismi di controllo degli Stati membri, quali la trasparenza, la non discriminazione tra diversi paesi terzi e il riesame giudiziario.
Gli investimenti esteri diretti possono condurre allo stabilimento di un investitore di un paese terzo nell'UE, ad esempio quando un investimento comporta l'acquisizione di una partecipazione di controllo in un'impresa con sede nell'UE. L'articolo 49 del TFUE vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. Sebbene l'articolo 63 del TFUE si applichi anche ai movimenti di capitali da paesi terzi, l'articolo 49 del TFUE non si applica allo stabilimento dei cittadini di paesi terzi nell'UE. La proposta di regolamento non incide pertanto sulle disposizioni del trattato in materia di libertà di stabilimento.
Regolamento UE sulle concentrazioni
Gli investimenti esteri diretti possono consistere in fusioni, acquisizioni o imprese comuni che costituiscono concentrazioni ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni. In relazione a tali concentrazioni, l'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento UE sulle concentrazioni consente agli Stati membri di adottare opportuni provvedimenti per tutelare interessi legittimi purché essi siano compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione. A tal fine l'articolo 21, paragrafo 4, secondo comma, riconosce esplicitamente la tutela della sicurezza pubblica, della pluralità dei media e delle norme prudenziali come interessi legittimi. Le decisioni di controllo adottate a norma del regolamento proposto per tutelare tali interessi non devono essere comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, purché siano compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione. Per contro, qualora uno Stato membro intenda adottare una decisione di controllo a norma del regolamento proposto per tutelare altri interessi pubblici, dovrà darne notifica alla Commissione a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, se la decisione riguarda una concentrazione che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento UE sulle concentrazioni. La Commissione assicurerà coerenza nell'applicazione del regolamento proposto e dell'articolo 21, paragrafo 4. Qualora gli ambiti di applicazione dei due regolamenti si sovrappongano, i motivi del controllo di cui all'articolo 1 della proposta di regolamento e il concetto di interessi legittimi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento UE sulle concentrazioni dovrebbero essere interpretati in maniera uniforme, fatta salva la valutazione della compatibilità dei provvedimenti nazionali intesi a tutelare tali interessi con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione.
Energia
Nel corso degli anni l'Unione ha adottato norme intese a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento nel settore dell'energia dell'Unione e dei suoi Stati membri. La direttiva sulle infrastrutture critiche impone agli Stati membri di individuare le infrastrutture critiche europee e predisporre piani di sicurezza. Le direttive sull'energia elettrica e sul gas del cosiddetto terzo pacchetto energia (direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale) contengono disposizioni che prevedono la valutazione delle implicazioni in termini di sicurezza dell'approvvigionamento per lo Stato membro interessato ma anche per l'UE nel suo complesso qualora il sistema di trasporto del gas o dell'energia elettrica di uno Stato membro sia controllato da un gestore di un paese terzo. Inoltre il regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas si concentra specificamente sulle questioni legate alla sicurezza dell'approvvigionamento e impone agli Stati membri di effettuare valutazioni del rischio, a livello nazionale e regionale, per valutare tutti i possibili rischi per il sistema del gas, compresi i rischi associati al controllo di infrastrutture importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento da parte di soggetti di paesi terzi, e di predisporre piani d'azione preventivi e piani d'emergenza completi, corredati di misure intese a mitigare detti rischi. La proposta sulla preparazione ai rischi contiene disposizioni analoghe per il settore dell'energia elettrica. I soggetti che operano nel settore dell'energia sono inoltre esplicitamente inclusi nella direttiva sulla sicurezza delle reti quali servizi essenziali.
Materie prime
Per rispondere alle preoccupazioni crescenti relative all'approvvigionamento di materie prime preziose per l'economia dell'Unione, nel 2008 la Commissione ha varato l'iniziativa europea "materie prime". Si tratta di una strategia integrata che stabilisce misure mirate per assicurare e migliorare l'accesso dell'UE alle materie prime. Una delle azioni prioritarie dell'iniziativa prevedeva la creazione di un elenco delle materie prime essenziali a livello dell'UE. In tale elenco figurano le materie prime che raggiungono o superano le soglie stabilite per l'importanza economica e il rischio di carenze di approvvigionamento. La Commissione ha redatto il primo elenco nel 2011 e ha mantenuto l'impegno di aggiornarlo almeno ogni tre anni tenendo conto dell'evoluzione del mercato e della produzione nonché degli sviluppi tecnologici. Un secondo elenco è stato pubblicato nel 2014 e un nuovo elenco è pubblicato parallelamente al presente regolamento.
L'elenco delle materie prime essenziali dovrebbe favorire la produzione europea di materie prime essenziali e facilitare il lancio di nuove attività di estrazione e riciclaggio. Negli ultimi anni la Commissione ha tenuto conto dell'elenco delle materie prime essenziali adottando una vasta gamma di iniziative nell'ambito del commercio, delle relazioni internazionali, della ricerca e dell'innovazione, dell'ampliamento della base di conoscenze e dell'economia circolare. L'UE sostiene le iniziative strategiche complementari lanciate dagli Stati membri, che sono altresì coinvolti nella preparazione dell'elenco delle materie prime essenziali.
Cibersicurezza e comunicazioni elettroniche
Il regolamento proposto sarà complementare alle politiche dell'UE in materia di comunicazioni elettroniche, cibersicurezza, tutela delle infrastrutture critiche e competitività industriale nei prodotti e servizi per la cibersicurezza. La comunicazione congiunta della Commissione e dell'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza relativa a una strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza ha delineato una visione per un ciberspazio aperto e sicuro. A essa ha fatto seguito il regolamento (UE) n. 283/2014, che individua progetti di interesse comune nell'ambito delle reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni. Inoltre la direttiva (UE) 2016/1148 prevede obblighi di preparazione per gli Stati membri in materia di cibersicurezza e introduce obblighi di preparazione e notifica per gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali. Nel luglio 2016 la Commissione ha annunciato il lancio di un partenariato pubblico-privato sulla cibersicurezza e una serie di misure strategiche orientate al mercato intese a incoraggiare lo sviluppo di capacità industriali in Europa. Sono utilizzati per i fini summenzionati anche i fondi UE del programma Orizzonte 2020 e del meccanismo per collegare l'Europa. Nel settembre 2017 la Commissione ha inoltre presentato una comunicazione che illustra l'approccio globale dell'UE alla cibersicurezza, anche a livello mondiale, e una proposta di regolamento che istituisce un quadro europeo per la certificazione della sicurezza ai fini della cibersicurezza con l'intento di prevenire la frammentazione del mercato e consentire agli utenti di ottenere più agevolmente informazioni in merito alla cibersicurezza di prodotti e servizi TIC, compresi gli oggetti connessi.
Trasporto aereo
La proposta di regolamento non inciderà sul regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, dal momento che quest'ultimo non istituisce un meccanismo di controllo degli investimenti. Il regolamento (CE) n. 1008/2008 stabilisce, tra le condizioni per il rilascio di una licenza d'esercizio a un'impresa ammessa a effettuare a titolo oneroso trasporti aerei di passeggeri, posta o merci, che gli Stati membri o i cittadini degli Stati membri detengano oltre il 50 % dell'impresa e la controllino di fatto (articolo 4).
Valutazione prudenziale di acquisizioni nel settore finanziario
La normativa dell'UE nel settore finanziario riconosce alle autorità competenti la facoltà di effettuare una valutazione prudenziale delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazioni negli enti finanziari (enti creditizi, imprese di investimento e imprese di assicurazione e di riassicurazione). Essa stabilisce obblighi di notifica, regole procedurali e criteri per effettuare la valutazione. L'obiettivo di tali disposizioni è garantire la gestione sana e prudente degli enti finanziari. Tali regole sono stabilite nella direttiva 2007/44/CE relativa alle regole procedurali e ai criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, nella direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nella direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) e nella direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
La proposta di regolamento non inciderà sulle regole dell'UE per la valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, che rimarrà una procedura distinta con un obiettivo specifico.
Controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso
La proposta di regolamento non inciderà sul controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, disciplinato dal regolamento (CE) n. 428/2009. Gli scambi di prodotti a duplice uso sono soggetti a controlli al fine di prevenire i rischi che essi potrebbero porre per la sicurezza internazionale. I controlli discendono da obblighi internazionali e sono in linea con gli impegni concordati nell'ambito dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni. Il regime di controllo delle esportazioni dell'UE è disciplinato dal regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, che stabilisce norme comuni per il controllo, un elenco comune di prodotti a duplice uso nonché meccanismi di coordinamento e cooperazione per favorire un'attuazione e un'applicazione coerenti in tutta l'Unione. Il regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile in tutta l'UE.
Politica spaziale europea
Nella sua comunicazione su una strategia spaziale per l'Europa, la Commissione ha sottolineato l'importanza di rispondere alla vulnerabilità delle catene di approvvigionamento europee. L'istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti è funzionale a tale obiettivo.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Gli investimenti esteri diretti sono compresi nell'elenco delle questioni attinenti alla politica commerciale comune a norma dell'articolo 207, paragrafo 1, del TFUE. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del TFUE l'Unione europea ha competenza esclusiva nel settore della politica commerciale comune. Di conseguenza solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Non applicabile. L'Unione europea ha competenza esclusiva per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti, che sono compresi nell'elenco delle questioni attinenti alla politica commerciale comune a norma dell'articolo 207, paragrafo 1, del TFUE.
•Proporzionalità
Le disposizioni della presente proposta si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi del regolamento e rispettano dunque il principio di proporzionalità.
La proposta crea un quadro favorevole per il controllo degli investimenti esteri diretti da parte degli Stati membri per motivi di sicurezza e ordine pubblico. La proposta di regolamento non impone agli Stati membri di adottare un meccanismo di controllo degli investimenti esteri diretti né descrive in maniera esaustiva le caratteristiche sostanziali o procedurali che i meccanismi di controllo devono presentare. Essa stabilisce soltanto una serie di requisiti essenziali comuni per i meccanismi di controllo degli Stati membri.
La proposta crea un meccanismo di cooperazione tra Stati membri per la condivisione di informazioni sugli investimenti esteri diretti in programma o già realizzati nel territorio di uno o più Stati membri. Essa prevede inoltre la possibilità che gli altri Stati membri e la Commissione formulino osservazioni su tali investimenti, ma lascia la decisione finale in merito alle modalità di risposta più adeguate agli Stati membri in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato.
La proposta concede inoltre alla Commissione la facoltà di controllare gli investimenti esteri diretti che potrebbero incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Tra i progetti o programmi di interesse per l'Unione figurano in particolare quelli che comportano un finanziamento consistente da parte dell'UE o che sono stati istituiti dalla legislazione dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche e fattori produttivi critici. Per garantire trasparenza e certezza del diritto, nell'allegato del regolamento figura un elenco indicativo di progetti o programmi di interesse per l'Unione. L'ambito di applicazione del controllo rimane limitato alle potenziali minacce per la sicurezza e l'ordine pubblico. La Commissione potrà fornire un parere agli Stati membri in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato, lasciando tuttavia la decisione finale in merito alle modalità di risposta più adeguate a detti Stati membri.
Infine, sebbene esista già una serie di requisiti a livello dell'UE e degli Stati membri in merito alla comunicazione di partecipazioni rilevanti, detti requisiti riguardano essenzialmente le società quotate e non comprendono l'obbligo di fornire le informazioni necessarie a effettuare una valutazione completa degli investimenti esteri diretti in programma o già realizzati. La proposta di regolamento dota pertanto gli Stati membri e la Commissione degli strumenti per richiedere informazioni ai fini della sua attuazione, e al contempo limita gli oneri per gli Stati membri, gli investitori e le imprese dell'UE non imponendo loro di fornire dette informazioni in anticipo.
•Scelta dell'atto giuridico
L'articolo 207, paragrafo 2, del TFUE stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La presente proposta di regolamento è una nuova iniziativa strategica collegata alla competenza esclusiva conferita all'Unione dal trattato di Lisbona in materia di investimenti esteri diretti, in quanto parte della politica commerciale comune. A oggi non sono state adottate norme in materia di controllo degli investimenti esteri diretti a livello dell'UE.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Dato l'ambito di applicazione materiale della proposta di regolamento della Commissione, in particolare l'obiettivo di assicurare, tra l'altro, il coordinamento del controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, la Commissione ha condotto consultazioni degli Stati membri che hanno attivamente richiesto un intervento dell'UE in questo settore, nonché di altri Stati membri, a prescindere dall'esistenza in tali paesi di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti.
•Assunzione e uso di perizie
Nell'elaborare la proposta di regolamento, la Commissione si è avvalsa in primo luogo delle esperienze e delle competenze degli Stati membri che mantengono e gestiscono meccanismi di controllo degli investimenti. La proposta tiene inoltre conto delle esperienze di paesi terzi nel controllo degli investimenti esteri diretti. A tale riguardo la Commissione si è avvalsa delle informazioni rese disponibili dai suoi principali partner commerciali nel corso di consultazioni informali o acquisite nel corso di negoziati commerciali, nonché di informazioni di dominio pubblico.
Nell'elaborare la presente proposta la Commissione si è assicurata che essa sia in linea con le migliori pratiche dell'OCSE, quali stabilite nelle linee guida per le politiche di investimento dei paesi beneficiari correlate alla sicurezza nazionale (Guidelines for Recipient Country Investment Policies Relating to National Security).
•Valutazione d'impatto
L'Unione è una delle economie più aperte agli investimenti esteri diretti. Gli investimenti in entrata nell'UE sono in costante aumento. Essi si concentrano sempre più su settori particolari e su imprese più grandi della norma e provengono sempre più frequentemente da imprese di Stato o da investitori aventi forti legami con i governi. Per contro, dal 2006 le restrizioni agli investimenti esteri diretti sono in aumento a livello globale.
Una serie di acquisizioni di imprese europee ha recentemente visto il coinvolgimento di investitori esteri aventi forti legami con i propri governi nazionali, la cui strategia prevede l'acquisto di imprese europee che sviluppano tecnologie o mantengono infrastrutture essenziali per lo svolgimento di funzioni critiche nella società e nell'economia. Il rischio, in ultima istanza, è che tali investimenti compromettano la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione o dei suoi Stati membri. Tali sviluppi simultanei hanno destato preoccupazioni da parte delle imprese e dei cittadini europei e degli Stati membri. Essi richiedono pertanto un'analisi approfondita e misure appropriate, come annunciato nel documento di riflessione della Commissione sulla gestione della globalizzazione, pubblicato il 10 maggio 2017.
In considerazione del rapido mutamento del contesto economico e delle preoccupazioni crescenti di cittadini e Stati membri, la proposta è presentata in via eccezionale senza la relativa valutazione d'impatto. Essa risponde specificamente alle principali questioni individuate in questa fase in maniera proporzionata. Altri elementi saranno oggetto di ulteriore valutazione nell'ambito dello studio annunciato nella comunicazione che accompagna la proposta. Nel frattempo la proposta di regolamento è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che presenta una descrizione fattuale delle acquisizioni straniere nell'UE sulla base dei dati disponibili nonché una breve analisi della questione in esame.
La comunicazione della Commissione che accompagna la proposta di regolamento annuncia un'analisi approfondita dei flussi di investimenti nell'UE, in particolare di quelli che riguardano attivi o settori strategici che potrebbero destare preoccupazioni per la sicurezza o l'ordine pubblico. L'analisi comprenderà la raccolta dei dati, un'analisi delle tendenze e una valutazione d'impatto, anche attraverso studi di casi, e i suoi risultati confluiranno nel processo decisionale.
•Efficienza normativa e semplificazione
La proposta di regolamento dota gli Stati membri e la Commissione degli strumenti per richiedere informazioni per il controllo degli investimenti esteri diretti che destano preoccupazioni per la sicurezza o per l'ordine pubblico. Gli obblighi di informazione sono concepiti per limitare gli oneri per gli Stati membri, gli investitori e le imprese dell'UE, ad esempio non imponendo loro di fornire determinate informazioni in anticipo, ma solo su richiesta. Ove la proposta di regolamento prevede la possibilità che gli Stati membri formulino osservazioni o che la Commissione emetta un parere, sono stabiliti termini assai rigorosi per ridurre al minimo gli oneri per gli Stati membri che gestiscono meccanismi di controllo e, in ultima istanza, per gli investitori sottoposti a controllo.
•Diritti fondamentali
La proposta di regolamento non inciderà sulla protezione dei diritti fondamentali.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Non vi è alcuna incidenza sul bilancio oltre alle spese amministrative (cfr. la scheda finanziaria allegata alla presente proposta).
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Il monitoraggio dell'attuazione sarà effettuato in cooperazione con gli Stati membri per garantire che le autorità competenti attuino in maniera efficace e coerente le disposizioni del regolamento proposto. A tal fine la proposta impone agli Stati membri di istituire punti di contatto, e la comunicazione che la accompagna menziona l'istituzione di un gruppo di coordinamento composto da rappresentanti degli Stati membri, che si riuniranno regolarmente per esaminare, tra l'altro, questioni inerenti all'attuazione del regolamento.
La Commissione effettuerà una valutazione del presente regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore al fine di valutarne l'impatto effettivo, l'efficienza e l'efficacia nonché di verificare la coerenza dei risultati con gli obiettivi stabiliti. La Commissione comunicherà i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni (articoli 1 e 2)
Il presente regolamento mira a istituire un quadro globale per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione. L'articolo 1 conferma che gli investimenti esteri diretti possono essere controllati dagli Stati membri e dalla Commissione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. I motivi del controllo degli investimenti sono definiti conformemente alle pertinenti prescrizioni per l'imposizione di misure restrittive per motivi di sicurezza o di ordine pubblico stabilite nell'accordo OMC [compresi in particolare l'articolo XIV, lettera a), e l'articolo XIV bis del GATS] e in altri accordi o intese commerciali e di investimento di cui l'Unione o i suoi Stati membri sono parte.
Ai fini del presente regolamento, l'articolo 2 stabilisce una serie di definizioni applicabili. In particolare precisa che gli investimenti esteri diretti comprendono un'ampia gamma di investimenti che stabiliscono o mantengono legami durevoli e diretti tra investitori di paesi terzi e imprese che esercitano un'attività economica negli Stati membri. Essi non comprendono gli investimenti di portafoglio.
Quadro dell'Unione per il controllo degli investimenti (articoli 3 e 4)
Numerosi Stati membri dispongono di meccanismi nazionali che consentono di limitare i movimenti di capitali, tra l'altro, tra Stati membri e paesi terzi per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza. Al contempo gli investimenti esteri diretti rientrano nella politica commerciale comune e, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva nel settore della politica commerciale comune. Al fine di garantire certezza del diritto, l'articolo 3, paragrafo 1, conferma che gli Stati membri possono continuare ad adottare, mantenere o modificare misure per il controllo degli investimenti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, tenendo conto delle rispettive circostanze nazionali e conformemente al regolamento proposto.
La Commissione dovrebbe inoltre avere la facoltà di controllare gli investimenti esteri diretti che potrebbero incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, facoltà che è riconosciuta all'articolo 3, paragrafo 2. I progetti e programmi di interesse per l'Unione sono funzionali agli obiettivi dell'Unione nel suo complesso e offrono un contributo importante alla crescita economica, all'occupazione e alla competitività dell'economia e dell'industria dell'Unione. I progetti e programmi di interesse per l'Unione possono comportare un finanziamento consistente da parte dell'UE o essere istituiti dalla legislazione dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici. Per garantire trasparenza, nell'allegato 1 figura un elenco indicativo di progetti e programmi di interesse per l'Unione.
Al fine di orientare gli Stati membri e la Commissione nell'applicazione del regolamento, l'articolo 4 contiene un elenco non esaustivo di fattori che possono essere presi in considerazione nel controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. L'elenco di fattori intende inoltre offrire chiarezza agli investitori che stanno vagliando la possibilità di realizzare investimenti esteri diretti nell'Unione o li hanno già realizzati. Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere conto di tutti i fattori pertinenti, compresi gli effetti sulle infrastrutture critiche, sulle tecnologie, comprese le tecnologie abilitanti fondamentali, e sui fattori produttivi che sono essenziali per la sicurezza o il mantenimento dell'ordine pubblico. A tale proposito gli Stati membri e la Commissione dovrebbero anche poter tenere conto della possibilità che un investitore estero sia controllato direttamente o indirettamente dal governo di un paese terzo, anche attraverso finanziamenti consistenti.
Misure antielusione (articolo 5)
Al fine di assicurare l'efficacia dei loro meccanismi di controllo e delle relative decisioni, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di mantenere, modificare o adottare le misure necessarie a prevenirne l'elusione. Tali misure possono comprendere il controllo, nel rispetto del diritto dell'Unione, degli investimenti diretti realizzati da un'impresa costituita conformemente al diritto di uno Stato membro e di proprietà di un investitore estero o da questo controllata, qualora l'investimento sia realizzato tramite costruzioni artificiose nell'UE che non riflettono la realtà economica ed eludono i meccanismi di controllo. Esse non dovrebbero tuttavia incidere sulle libertà fondamentali sancite dal TFUE.
Quadro procedurale per il controllo da parte degli Stati membri (articolo 6)
L'articolo 6 stabilisce gli elementi essenziali del quadro procedurale per il controllo degli investimenti esteri diretti da parte degli Stati membri. Tale quadro procedurale consentirà agli investitori, alla Commissione e agli altri Stati membri di comprendere più precisamente le modalità del controllo degli investimenti e di assicurare che essi siano controllati in maniera trasparente senza discriminazioni tra diversi paesi terzi. Tali elementi comprendono in particolare la fissazione di termini per il controllo, che dovranno tenere conto delle tempistiche del controllo a livello dell'UE. Il quadro procedurale per i meccanismi di controllo degli Stati membri dovrebbe inoltre consentire agli investitori di presentare ricorso contro le decisioni di controllo.
Meccanismo di cooperazione (articolo 8)
Il regolamento prevede un meccanismo che consente agli Stati membri di cooperare e assistersi reciprocamente qualora un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Gli Stati membri potenzialmente interessati da tali impatti dovrebbero avere la possibilità di rivolgere osservazioni agli Stati membri in cui un investimento è in programma o è stato realizzato, a prescindere dall'esistenza negli Stati membri in questione di un meccanismo di controllo o dalla realizzazione in tali paesi di un controllo dell'investimento. Tale cooperazione dovrebbe consentire agli Stati membri di scambiare informazioni e coordinare ove possibile la loro risposta, a seconda dei casi, all'investimento estero diretto.
Gli Stati membri che realizzano un controllo di un investimento estero diretto dovrebbero informare gli altri Stati membri del controllo in corso. Ciò dovrebbe consentire a tali Stati membri di ricevere osservazioni da altri Stati membri in una fase precoce e di tenerne utilmente conto nel processo di controllo. Ciò permetterà inoltre agli altri Stati membri di vagliare se un investimento estero diretto correlato, in programma o già realizzato nel loro territorio, possa giustificare un controllo nell'ambito dei rispettivi meccanismi di controllo.
Lo Stato membro che effettua il controllo dovrebbe consentire agli altri Stati membri di formulare osservazioni entro un termine ragionevole di 25 giorni lavorativi. Gli Stati membri che effettuano il controllo dovrebbero prevedere, nell'ambito dei rispettivi meccanismi di controllo, un lasso di tempo sufficiente a tenere conto delle osservazioni degli altri Stati membri, ma manterranno il potere decisionale ultimo per quando concerne l'investimento estero diretto sottoposto a controllo.
Anche la Commissione dovrebbe essere informata in merito agli investimenti esteri diretti oggetto di un controllo in corso nell'ambito di un meccanismo di controllo di uno Stato membro per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. La Commissione dovrebbe altresì avere la possibilità di formulare osservazioni (sotto forma di parere) allo Stato membro in cui il controllo è effettuato o in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato, entro un termine ragionevole. Al fine di tenere conto delle osservazioni formulate dagli Stati membri, alla Commissione dovrebbe essere concesso un periodo supplementare di 25 giorni lavorativi per determinare se emettere un parere destinato agli Stati membri in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato.
Gli Stati membri interessati possono formulare osservazioni e la Commissione può rivolgere osservazioni a uno Stato membro in cui un investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato, anche se detto Stato membro non dispone di un meccanismo di controllo o non sottopone a controllo tale investimento. In tal caso lo Stato membro può tenere conto di tali osservazioni e di tale parere nell'elaborazione delle politiche.
Controllo da parte della Commissione per quanto concerne progetti o programmi di interesse per l'Unione (articoli 3 e 9)
La proposta di regolamento concede alla Commissione, all'articolo 3, paragrafo 2, la facoltà di controllare gli investimenti esteri diretti che potrebbero incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Un allegato della proposta di regolamento contiene un elenco illustrativo di tali progetti o programmi di interesse per l'Unione al fine di assicurare la necessaria trasparenza per gli investitori e gli Stati membri.
In tali casi specifici la Commissione può emettere un parere destinato agli Stati membri in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato qualora ritenga che l'investimento possa costituire una minaccia per la sicurezza o l'ordine pubblico. I motivi del controllo devono sempre essere la sicurezza e l'ordine pubblico e la Commissione dovrebbe avere la possibilità di tenere conto di una serie di fattori, compresi quelli elencati all'articolo 4. Nell'ambito del controllo la Commissione dovrebbe altresì tenere conto dell'esistenza di una normativa specifica a livello dell'UE.
Gli Stati membri interessati devono prendere nella massima considerazione il parere della Commissione e devono fornire a quest'ultima una spiegazione qualora non lo seguano. Gli Stati membri a cui è rivolto un parere e che effettuano un controllo dell'investimento estero diretto nell'ambito dei rispettivi meccanismi di controllo devono integrare il parere della Commissione nel processo di controllo. Gli Stati membri a cui è rivolto un parere e che non effettuano tale controllo dovrebbero vagliare le modalità per tenerne conto nell'ambito del meccanismo di controllo o, in assenza di tale meccanismo, nell'elaborazione delle politiche.
Obblighi di notifica e informazione (articoli 7 e 10)
L'articolo 7 impone agli Stati membri di notificare alla Commissione i propri meccanismi di controllo nonché eventuali modifiche di tali meccanismi entro un certo termine. Gli Stati membri dovranno inoltre presentare alla Commissione relazioni annuali sull'applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo, che dovranno includere almeno: informazioni sugli investimenti sottoposti a controllo, compresa l'indicazione del settore, dell'origine e del valore dell'investimento sottoposto a controllo, nonché informazioni sulle decisioni di controllo che vietano un investimento o impongono condizioni per la sua realizzazione. Anche gli Stati membri che non dispongono di un meccanismo di controllo dovrebbero notificare gli investimenti esteri diretti realizzati nel loro territorio sulla base delle informazioni a loro disposizione.
Per agevolare la cooperazione con gli altri Stati membri e il controllo degli investimenti esteri diretti da parte della Commissione, l'articolo 10 stabilisce per tutti gli Stati membri, a prescindere dall'esistenza in tali paesi di un meccanismo di controllo, l'obbligo di garantire un livello minimo di informazioni sugli investimenti esteri diretti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. Tali informazioni minime relative a un investimento estero diretto dovrebbero essere rese disponibili da uno Stato membro su richiesta di un altro Stato membro o della Commissione. Tra le informazioni pertinenti figurano aspetti quali l'assetto proprietario dell'investitore estero e il finanziamento dell'investimento in programma o già realizzato, comprese, ove disponibili, informazioni sulle sovvenzioni concesse da paesi terzi.
Riservatezza (articolo 11)
L'articolo 11 assicura che le informazioni acquisite nell'applicazione del regolamento siano utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste e che le informazioni riservate siano protette.
Punti di contatto (articolo 12)
Per assicurare un'applicazione corretta ed efficace del regolamento, e in particolare per rafforzare la comunicazione e la cooperazione tra gli Stati membri, e tra gli Stati membri e la Commissione, l'articolo 12 impone agli Stati membri di istituire, nelle rispettive amministrazioni, punti di contatto per il controllo degli investimenti esteri diretti ai quali sia possibile rivolgersi per tutte le questioni relative all'attuazione del regolamento.
Inoltre, come riferito nella comunicazione della Commissione che accompagna la presente proposta, la Commissione istituirà un gruppo di coordinamento sul controllo degli investimenti esteri diretti, composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Tale gruppo si riunirà regolarmente per esaminare questioni relative agli investimenti esteri diretti nell'UE, comprese quelle derivanti dall'attuazione del regolamento. Il gruppo potrebbe costituire uno spazio per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri riguardanti, tra l'altro, i flussi di investimenti esteri diretti e le relative tendenze nonché le migliori pratiche per il controllo degli investimenti esteri diretti.
2017/0224 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Gli investimenti esteri diretti contribuiscono alla crescita dell'Unione, rafforzando la sua competitività, creando posti di lavoro ed economie di scala, apportando capitali, tecnologie, innovazione e competenze e aprendo nuovi mercati per le esportazioni dell'UE. Essi sostengono gli obiettivi del piano di investimenti per l'Europa della Commissione e contribuiscono ad altri progetti e programmi dell'Unione.
(2)L'Unione e gli Stati membri presentano un contesto aperto agli investimenti, sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e incluso negli impegni internazionali assunti dall'Unione e dai suoi Stati membri in relazione agli investimenti esteri diretti.
(3)Conformemente agli impegni internazionali assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e degli accordi commerciali e di investimento conclusi con paesi terzi, l'Unione e gli Stati membri possono adottare, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, misure restrittive nei confronti degli investimenti esteri diretti, purché siano rispettate alcune condizioni.
(4)Vari Stati membri hanno messo in atto una serie di misure in base alle quali possono imporre restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri nonché tra Stati membri e paesi terzi per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Tali misure rispecchiano gli obiettivi e le preoccupazioni degli Stati membri in relazione agli investimenti esteri diretti e si traducono in una serie di provvedimenti che variano per procedure e ambito di applicazione. Altri Stati membri non dispongono di meccanismi di questo tipo.
(5)Attualmente non esiste un quadro generale a livello dell'UE per il controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.
(6)Gli investimenti esteri diretti rientrano nell'ambito della politica commerciale comune. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del TFUE l'Unione europea ha competenza esclusiva per quanto concerne la politica commerciale comune.
(7)È importante garantire la certezza del diritto come pure il coordinamento e la cooperazione a livello dell'UE mediante l'istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, fatta salva la responsabilità esclusiva degli Stati membri per il mantenimento della sicurezza nazionale.
(8)Il quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti dovrebbe dotare gli Stati membri e la Commissione degli strumenti per affrontare in modo globale i rischi per la sicurezza o per l'ordine pubblico e per adeguarsi al mutare delle circostanze, mantenendo nel contempo la necessaria flessibilità per consentire agli Stati membri di controllare gli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e ordine pubblico tenendo conto delle rispettive situazioni individuali e circostanze nazionali.
(9)È opportuno contemplare un'ampia gamma di investimenti che stabiliscono o mantengono legami durevoli e diretti tra investitori di paesi terzi e imprese che esercitano un'attività economica in uno Stato membro.
(10)Gli Stati membri dovrebbero poter adottare, nel rispetto del diritto dell'UE, le misure necessarie ad evitare l'elusione dei loro meccanismi di controllo e delle relative decisioni a tutela della sicurezza o dell'ordine pubblico. Tali misure dovrebbero riguardare gli investimenti realizzati nell'Unione tramite costruzioni artificiose che non riflettono la realtà economica ed eludono i meccanismi di controllo e le relative decisioni, ove l'investitore sia in ultima istanza di proprietà di una persona fisica o un'impresa di un paese terzo o da essa controllato, senza pregiudicare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali sancite dal TFUE.
(11)Al fine di orientare gli Stati membri e la Commissione nell'applicazione del regolamento, è opportuno indicare un elenco di fattori che possono essere presi in considerazione nel controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Tale elenco migliorerà inoltre la trasparenza del processo di controllo per gli investitori che stanno vagliando la possibilità di realizzare investimenti esteri diretti nell'Unione o li hanno già realizzati. L'elenco di fattori che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dovrebbe restare non esaustivo.
(12)Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero poter tenere conto di tutti i fattori pertinenti, compresi gli effetti sulle infrastrutture critiche, sulle tecnologie, comprese le tecnologie abilitanti fondamentali, e sui fattori produttivi che sono essenziali per la sicurezza o il mantenimento dell'ordine pubblico e la cui perturbazione, perdita o distruzione potrebbero avere un impatto significativo in uno Stato membro o nell'Unione. A tale proposito gli Stati membri e la Commissione dovrebbero anche poter tenere conto della possibilità che un investitore estero sia controllato direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso finanziamenti consistenti, comprese le sovvenzioni) dal governo di un paese terzo.
(13)È opportuno definire gli elementi essenziali del quadro procedurale per il controllo degli investimenti esteri diretti da parte degli Stati membri in modo da consentire agli investitori, alla Commissione e agli altri Stati membri di comprendere le modalità del controllo degli investimenti e di assicurare che essi siano controllati in maniera trasparente senza discriminazioni tra diversi paesi terzi. Questi elementi dovrebbero comprendere almeno la fissazione di termini per il controllo e la possibilità per gli investitori esteri di presentare ricorso contro le decisioni di controllo.
(14)È opportuno istituire un meccanismo che consenta agli Stati membri di cooperare e di assistersi reciprocamente qualora un investimento estero diretto in uno Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di altri Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero poter formulare osservazioni allo Stato membro in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato, indipendentemente dal fatto che gli Stati membri che formulano osservazioni o quelli in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato dispongano di un meccanismo di controllo o stiano effettuando un controllo dell'investimento. Le osservazioni degli Stati membri dovrebbero inoltre essere trasmesse alla Commissione. Anche la Commissione dovrebbe avere la possibilità, se del caso, di emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato, indipendentemente dal fatto che tale Stato membro disponga di un meccanismo di controllo o stia effettuando un controllo dell'investimento nonché dal fatto che altri Stati membri abbiano formulato osservazioni.
(15)La Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di controllare gli investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti e programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. In questo modo la Commissione disporrebbe di uno strumento per tutelare i progetti e i programmi che sono funzionali agli obiettivi dell'Unione nel suo complesso e che offrono un contributo importante alla crescita economica, all'occupazione e alla competitività dell'Unione. Dovrebbero essere compresi in particolare i progetti e i programmi che comportano un finanziamento consistente da parte dell'UE o che sono stati istituiti dalla legislazione dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici. A fini di maggiore chiarezza dovrebbe figurare in allegato un elenco indicativo di progetti o programmi di interesse per l'Unione in relazione ai quali gli investimenti esteri diretti possono essere sottoposti a controllo da parte della Commissione.
(16)La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, dovrebbe avere la possibilità di emettere un parere destinato agli Stati membri in cui tale investimento è in programma o è stato realizzato entro un termine ragionevole. Gli Stati membri dovrebbero prendere nella massima considerazione il parere e fornire alla Commissione una spiegazione qualora non lo seguano, in conformità del dovere di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del TUE. La Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di richiedere a questi Stati membri le informazioni necessarie al controllo dell'investimento in questione.
(17)Per agevolare la cooperazione con gli altri Stati membri e il controllo degli investimenti esteri diretti da parte della Commissione, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i propri meccanismi di controllo nonché le eventuali modifiche a essi apportate e presentare periodicamente relazioni sull'applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo. Per lo stesso motivo, anche gli Stati membri che non dispongono di un meccanismo di controllo dovrebbero presentare una relazione sugli investimenti esteri diretti realizzati nel loro territorio, sulla base delle informazioni a loro disposizione.
(18)A tal fine è importante anche garantire in tutti gli Stati membri un livello minimo di informazioni e coordinamento per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Queste informazioni dovrebbero essere messe a disposizione dagli Stati membri in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato, su richiesta degli Stati membri o della Commissione. Tra le informazioni pertinenti figurano aspetti quali l'assetto proprietario dell'investitore estero e il finanziamento dell'investimento in programma o già realizzato, comprese, ove disponibili, informazioni sulle sovvenzioni concesse da paesi terzi.
(19)La comunicazione e la cooperazione a livello di Stati membri e dell'Unione dovrebbero essere rafforzate mediante l'istituzione di punti di contatto per il controllo degli investimenti esteri diretti in ciascuno Stato membro.
(20)Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire la protezione delle informazioni riservate e di altre informazioni sensibili.
(21)Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione. Qualora proponga di modificare le disposizioni del presente regolamento, la relazione può essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.
(22)L'attuazione del presente regolamento da parte dell'Unione e degli Stati membri dovrebbe conformarsi alle pertinenti prescrizioni per l'imposizione di misure restrittive per motivi di sicurezza o di ordine pubblico stabilite nel diritto dell'UE, nell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE), nell'accordo OMC [compresi in particolare l'articolo XIV, lettera a), e l'articolo XIV bis del GATS] e in altri accordi o intese commerciali e di investimento di cui l'Unione o i suoi Stati membri sono parte.
(23)Se un investimento estero diretto costituisce una concentrazione che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, il presente regolamento dovrebbe essere attuato lasciando impregiudicata l'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004. Il presente regolamento e l'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 dovrebbero essere applicati in modo coerente. Qualora gli ambiti di applicazione dei due regolamenti si sovrappongano, i motivi del controllo di cui all'articolo 1 del presente regolamento e il concetto di interessi legittimi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 dovrebbero essere interpretati in maniera uniforme, fatta salva la valutazione della compatibilità dei provvedimenti nazionali intesi a tutelare tali interessi con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione.
(24)Il presente regolamento è coerente con le altre procedure di controllo e notifica stabilite nella legislazione settoriale dell'Unione e non le pregiudica,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione da parte degli Stati membri e della Commissione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1."investimenti esteri diretti", investimenti di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero intesi a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e l'imprenditore o l'impresa cui è messo a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che esercita un'attività economica;
2."investitore estero", una persona fisica di un paese terzo o un'impresa di un paese terzo che intende realizzare o ha realizzato un investimento estero diretto;
3."controllo", una procedura che consente di valutare, esaminare, autorizzare, sottoporre a condizioni, vietare o liquidare investimenti esteri diretti;
4."meccanismo di controllo", uno strumento di applicazione generale, come una legge o un regolamento, accompagnato dalle relative prescrizioni amministrative o norme di attuazione o dai relativi orientamenti, che definisce i termini, le condizioni e le procedure per il controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico;
5."decisione di controllo", una misura adottata in applicazione di un meccanismo di controllo;
6."impresa di un paese terzo", un'impresa costituita o comunque organizzata conformemente alla legislazione di un paese terzo.
Articolo 3
Controllo degli investimenti esteri diretti
1.Gli Stati membri possono mantenere, modificare o adottare meccanismi per controllare gli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
2.La Commissione può controllare gli investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.
3.Tra i progetti o programmi di interesse per l'Unione figurano in particolare quelli che comportano un importo consistente o una quota significativa di finanziamenti dell'UE o quelli che rientrano nella legislazione dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici. Un elenco indicativo di progetti o programmi di interesse per l'Unione figura nell'allegato 1.
Articolo 4
Fattori che possono essere presi in considerazione nel controllo
Nel controllare un investimento estero diretto per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione gli effetti potenziali, tra l'altro, a livello di:
–infrastrutture critiche, tra cui l'energia, i trasporti, le comunicazioni, l'archiviazione di dati, le infrastrutture spaziali o finanziarie nonché le strutture sensibili;
–le tecnologie critiche, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con possibili applicazioni a duplice uso, la cibersicurezza, la tecnologia spaziale o nucleare;
–la sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici; o
–l'accesso a informazioni sensibili o la capacità di controllare informazioni sensibili.
Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono tenere conto della possibilità che l'investitore estero sia controllato dal governo di un paese terzo, anche attraverso finanziamenti consistenti.
Articolo 5
Misure antielusione
Gli Stati membri possono mantenere, modificare o adottare le misure necessarie a prevenire l'elusione dei meccanismi di controllo e delle decisioni di controllo.
Articolo 6
Quadro per il controllo da parte degli Stati membri
1.I meccanismi di controllo degli Stati membri sono trasparenti e non operano discriminazioni tra paesi terzi. Gli Stati membri stabiliscono in particolare le circostanze che danno luogo al controllo, i motivi del controllo e le regole procedurali dettagliate applicabili.
2.Gli Stati membri fissano i termini per l'emissione delle decisioni di controllo. Tali termini consentono loro di tenere conto delle osservazioni degli Stati membri di cui all'articolo 8 e del parere della Commissione di cui agli articoli 8 e 9.
3.Le informazioni riservate, comprese le informazioni commerciali sensibili, messe a disposizione dalle imprese e dagli investitori esteri interessati sono protette.
4.Le imprese e gli investitori esteri interessati hanno la possibilità di presentare ricorso contro le decisioni di controllo delle autorità nazionali.
Articolo 7
Notifica dei meccanismi di controllo da parte degli Stati membri e relazione annuale
1.Gli Stati membri notificano alla Commissione i propri meccanismi di controllo esistenti al più tardi entro […] (30 days of the entry into force of this Regulation). Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche apportate a un meccanismo di controllo esistente o l'adozione di un nuovo meccanismo di controllo al più tardi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del meccanismo di controllo.
2.Gli Stati membri che dispongono di meccanismi di controllo presentano alla Commissione una relazione annuale sulla loro applicazione. Per ciascun periodo di riferimento, la relazione contiene in particolare informazioni sui seguenti elementi:
a)gli investimenti esteri diretti controllati e quelli oggetto di un controllo in corso;
b)le decisioni di controllo che vietano investimenti esteri diretti;
c)le decisioni di controllo che sottopongono gli investimenti esteri diretti a condizioni o misure di mitigazione dei rischi;
d)i settori, l'origine e il valore degli investimenti esteri diretti controllati e di quelli oggetto di un controllo in corso.
3.Gli Stati membri che non dispongono di meccanismi di controllo presentano alla Commissione una relazione annuale sugli investimenti esteri diretti realizzati nel loro territorio, sulla base delle informazioni a loro disposizione.
Articolo 8
Meccanismo di cooperazione
1.Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tutti gli investimenti esteri diretti oggetto di un controllo in corso nel quadro dei rispettivi meccanismi di controllo, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del controllo stesso. Tra le informazioni da fornire, se del caso, gli Stati membri che procedono al controllo si adoperano per indicare se ritengono che l'investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004.
2.Uno Stato membro, se ritiene che un investimento estero diretto in programma o già realizzato in un altro Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo territorio, può formulare osservazioni allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. Le osservazioni sono trasmesse contestualmente alla Commissione.
3.La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno o più Stati membri, può emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. La Commissione può emettere un parere indipendentemente dal fatto che altri Stati membri abbiano formulato osservazioni.
4.La Commissione o uno Stato membro che ritenga debitamente che un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo territorio può richiedere allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato tutte le informazioni necessarie per formulare le osservazioni di cui al paragrafo 2 o per emettere il parere di cui al paragrafo 3.
5.Le osservazioni ai sensi del paragrafo 2 o i pareri ai sensi del paragrafo 3 sono trasmessi allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato entro un termine ragionevole, e comunque entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui ai paragrafi 1 o 4. Se il parere della Commissione fa seguito alle osservazioni di altri Stati membri, la Commissione dispone di 25 giorni lavorativi supplementari per emettere il suo parere.
6.Gli Stati membri in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato tengono in debita considerazione le osservazioni degli altri Stati membri di cui al paragrafo 2 e il parere della Commissione di cui al paragrafo 3.
7.La cooperazione tra Stati membri a norma del presente articolo si svolge attraverso i punti di contatto di cui all'articolo 12.
Articolo 9
Quadro per il controllo da parte della Commissione
1.La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, può emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato.
2.La Commissione può richiedere allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato tutte le informazioni necessarie ad emettere il parere di cui al paragrafo 1.
3.La Commissione trasmette il suo parere allo Stato membro interessato entro un termine ragionevole, e comunque entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni da essa richieste a norma del paragrafo 2. Qualora uno Stato membro disponga di un meccanismo di controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le informazioni sugli investimenti esteri diretti oggetto di un controllo in corso siano pervenute alla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, il parere è formulato entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni. Se per la formulazione di un parere sono necessarie informazioni supplementari, il termine di 25 giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni supplementari.
4.Il parere della Commissione è comunicato agli altri Stati membri.
5.Lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato prende nella massima considerazione il parere della Commissione e fornisce a quest'ultima una spiegazione qualora non lo segua.
Articolo 10
Obblighi di informazione
1.Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni richieste dalla Commissione e dagli altri Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 9, paragrafo 2, siano messe a disposizione della Commissione e degli Stati membri richiedenti senza indebito ritardo.
2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono in particolare:
a)l'assetto proprietario dell'investitore estero e dell'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato, comprese informazioni sul principale azionista di controllo o sui principali azionisti di controllo;
b)il valore dell'investimento estero diretto;
c)i prodotti, i servizi e le attività commerciali dell'investitore estero e dell'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato;
d)gli Stati membri in cui l'investitore estero e l'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato esercitano attività commerciali;
e)il finanziamento dell'investimento, sulla base delle informazioni di cui dispone lo Stato membro.
Articolo 11
Riservatezza
1.Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.
2.Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente regolamento.
Articolo 12
Punti di contatto
Ogni Stato membro designa un punto di contatto per il controllo degli investimenti esteri diretti ("punto di contatto per il controllo degli IED"). La Commissione e gli altri Stati membri coinvolgono questi punti di contatto per il controllo degli IED in tutte le questioni relative all'attuazione del presente regolamento.
Articolo 13
Valutazione
1.La Commissione effettua una valutazione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Gli Stati membri partecipano a quest'esercizio e forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la stesura della relazione.
2.Qualora raccomandi di modificare le disposizioni del regolamento, la relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa in tal senso.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
1.2.Settore/settori interessati
1.3.Natura della proposta/iniziativa
1.4.Obiettivi
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.6.Durata e incidenza finanziaria
1.7.Modalità di gestione previste
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea
1.2.Settore/settori interessati
Politica commerciale comune, articolo 207 del TFUE
1.3.Natura della proposta/iniziativa
x La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione
◻ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria
◻ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente
◻ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione
1.4.Obiettivi
1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa
1.4.2.Obiettivi specifici e numero dell'obiettivo specifico
Obiettivi specifici
Non applicabile
Numero dell'obiettivo specifico
Non applicabile
1.4.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
La proposta mira a sostenere gli obiettivi politici generali dell'Unione sanciti all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, in particolare nelle sue relazioni con il resto del mondo per difendere i valori e gli interessi dell'Unione e contribuire alla protezione dei suoi cittadini, alla pace, alla sicurezza e al commercio libero ed equo. La proposta è pienamente in linea con la comunicazione "Commercio per tutti" del 2015, a favore della creazione di un regime basato su regole per il commercio e gli investimenti. La proposta di regolamento fa seguito al documento di riflessione della Commissione, del 10 maggio 2017, sulla gestione della globalizzazione, che evidenzia i benefici e le sfide della globalizzazione. Il documento poneva l'accento sull'impegno costante dell'Unione europea per la costruzione di un ordine aperto, sostenibile, equo e basato su regole attraverso la cooperazione internazionale. Tali principi si applicano pienamente agli investimenti esteri diretti (IED), che rientrano nella politica commerciale comune dell'UE come illustrato all'articolo 207, paragrafo 1, del TFUE. Gli IED sono un'importante fonte di crescita, occupazione e innovazione, e hanno recato benefici significativi all'UE e al resto del mondo. Per questa ragione l'UE vuole mantenere un contesto aperto agli investimenti. Il documento precisava tuttavia che l'UE non esiterebbe a intervenire qualora imprese o paesi stranieri adottassero pratiche sleali o destassero preoccupazioni per la sicurezza e l'ordine pubblico. Il documento di riflessione ha riconosciuto le preoccupazioni crescenti riguardo alle acquisizioni strategiche di attivi europei fondamentali da parte di investitori esteri. In tale contesto la Commissione ritiene opportuno istituire un quadro che consenta agli Stati membri e, in determinati casi, alla Commissione di controllare gli investimenti esteri diretti (IED) nell'Unione.
La proposta di regolamento garantisce inoltre certezza del diritto per gli Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo degli IED o che desiderano adottarne uno, poiché l'Unione ha competenza esclusiva nel settore della politica commerciale comune, compresi gli IED, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 207, paragrafo 1, del TFUE.
1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.
La proposta di regolamento prevede che la Commissione, entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione. Qualora la Commissione ritenga che il regolamento non contribuisce in misura sufficiente agli obiettivi strategici stabiliti, può corredare la relazione di una proposta di modifica del regolamento.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine
Al fine di far fronte ai potenziali impatti delle acquisizioni transfrontaliere internazionali sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, 13 Stati membri dell'UE dispongono attualmente di meccanismi di controllo degli IED e si riservano la facoltà di limitare gli investimenti esteri che costituiscono una minaccia per i loro interessi vitali. L'Unione ha competenza esclusiva nel settore della politica commerciale comune sulla base dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 207 del TFUE. Gli IED sono parte integrante della politica commerciale comune. È pertanto opportuno che l'Unione istituisca un quadro all'interno del quale gli Stati membri possano adottare o mantenere un meccanismo di controllo.
La proposta di regolamento mira inoltre a istituire un quadro che consenta agli Stati membri e, se del caso, alla Commissione di controllare determinati IED nell'UE allo scopo di tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico.
La proposta di regolamento istituisce un meccanismo di cooperazione sistematica tra gli Stati membri e la Commissione per quanto concerne gli IED tramite punti di contatto.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, tra cui ad esempio un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore risultante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che sarebbe stato altrimenti creato dagli Stati membri se avessero agito da soli.
Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)
Alcuni Stati membri dispongono di meccanismi di controllo degli IED, mentre altri non dispongono di alcun meccanismo di controllo. L'Unione ha competenza esclusiva nel settore della politica commerciale comune sulla base dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 207 del TFUE. Gli IED sono parte integrante della politica commerciale comune. È pertanto opportuno che l'Unione istituisca un quadro all'interno del quale gli Stati membri possano adottare o mantenere un meccanismo di controllo.
La Commissione dovrebbe inoltre poter emettere un parere consultivo destinato agli Stati membri interessati qualora ritenga che un IED possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in relazione a progetti o programmi di interesse per l'Unione quali Galileo, Orizzonte 2020, Ten-T o Ten-E. La Commissione dovrebbe inoltre poter emettere un parere consultivo qualora ritenga che un IED in uno Stato membro incida sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in un altro Stato membro.
Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione che si presume verrà creato (ex post)
Al momento non vi è un coordinamento strutturato né cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione riguardo a tali questioni. La proposta di regolamento e la comunicazione della Commissione che la accompagna intendono istituire punti di contatto e annunciano l'istituzione di un gruppo di cooperazione per rafforzare il coordinamento e la cooperazione come pure lo scambio di informazioni e migliori pratiche. La proposta di regolamento stabilisce un chiaro obbligo per gli Stati membri di condividere le informazioni tra loro e con la Commissione tramite una rete di punti di contatto. Nelle attese ciò rafforzerà il coordinamento nella valutazione del rischio collegato alla sicurezza e all'ordine pubblico e accrescerà la consapevolezza in merito a tali questioni sensibili in tutti gli Stati membri senza obbligarli a istituire un sistema di controllo degli IED.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Poiché questa è una nuova iniziativa, non vi sono esperienze precedenti. La Commissione dovrà acquisire le competenze necessarie.
1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti
La proposta di regolamento è complementare, coerente e compatibile con le altre politiche e iniziative dell'Unione, tra cui figurano in particolare gli elementi che seguono.
Libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento
Gli investimenti esteri diretti sono movimenti di capitali a norma dell'articolo 63 del TFUE. L'articolo 63 del TFUE vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. I meccanismi di controllo degli investimenti possono costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali che, tuttavia, può essere giustificata ove sia necessaria e proporzionata al raggiungimento degli obiettivi definiti nel trattato, anche per motivi di pubblica sicurezza e ordine pubblico (articolo 65 del TFUE), o per motivi imperativi di interesse generale quali definiti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Come precisato nella giurisprudenza della Corte di giustizia, sebbene gli Stati membri fruiscano di una discrezionalità nel determinare le esigenze di ordine pubblico e pubblica sicurezza conformemente alle necessità nazionali, tali interessi pubblici non possono essere determinati in maniera unilaterale dagli Stati membri senza alcun controllo da parte delle istituzioni dell'UE e devono essere interpretati in modo restrittivo: possono essere invocati solamente in caso di minaccia effettiva e sufficientemente grave a uno degli interessi fondamentali della collettività. Le restrizioni alle libertà fondamentali non devono essere utilizzate in maniera impropria per perseguire fini puramente economici. I meccanismi di controllo degli investimenti dovrebbero inoltre rispettare i principi generali del diritto dell'UE, in particolare i principi della proporzionalità e della certezza del diritto. Tali principi impongono che la procedura e i criteri per il controllo degli investimenti siano definiti in maniera non discriminatoria e sufficientemente precisa. I potenziali investitori devono avere la possibilità di conoscere tali meccanismi in anticipo e di chiedere un riesame giudiziario.
La proposta di regolamento è coerente con tali prescrizioni. Essa conferma che gli Stati membri possono controllare gli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico e stabilisce i requisiti procedurali essenziali applicabili ai meccanismi di controllo degli Stati membri, quali la trasparenza, la non discriminazione tra diversi paesi terzi e il riesame giudiziario.
Gli investimenti esteri diretti possono condurre allo stabilimento di un investitore di un paese terzo nell'UE, ad esempio quando un investimento comporta l'acquisizione di una partecipazione di controllo in un'impresa con sede nell'UE. L'articolo 49 del TFUE vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro.
Sebbene l'articolo 63 del TFUE si applichi anche ai movimenti di capitali da paesi terzi, l'articolo 49 del TFUE non si applica allo stabilimento dei cittadini di paesi terzi nell'UE. La proposta di regolamento non incide pertanto sulle disposizioni del trattato in materia di libertà di stabilimento.
Regolamento UE sulle concentrazioni
Gli investimenti esteri diretti possono consistere in fusioni, acquisizioni o imprese comuni che costituiscono concentrazioni ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni. In relazione a tali concentrazioni, l'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento UE sulle concentrazioni consente agli Stati membri di adottare opportuni provvedimenti per tutelare interessi legittimi e compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione. A tal fine l'articolo 21, paragrafo 4, secondo comma, riconosce esplicitamente la tutela della sicurezza pubblica, della pluralità dei media e delle norme prudenziali come interessi legittimi. Le decisioni di controllo adottate a norma del regolamento proposto per tutelare tali interessi non devono essere comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento UE sulle concentrazioni, purché siano compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione. Per contro, qualora uno Stato membro intenda adottare una decisione di controllo a norma del regolamento proposto per tutelare altri interessi pubblici, dovrà darne notifica alla Commissione a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento UE sulle concentrazioni se la decisione riguarda una concentrazione che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento UE sulle concentrazioni. La Commissione assicurerà coerenza nell'applicazione del regolamento proposto e dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento UE sulle concentrazioni. Qualora gli ambiti di applicazione dei due regolamenti si sovrappongano, i motivi del controllo di cui all'articolo 1 della proposta di regolamento e il concetto di interessi legittimi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento UE sulle concentrazioni dovrebbero essere interpretati in maniera uniforme, fatta salva la valutazione della compatibilità dei provvedimenti nazionali intesi a tutelare tali interessi con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione.
Energia
Nel corso degli anni l'Unione ha adottato norme intese a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento nel settore dell'energia dell'Unione e dei suoi Stati membri. La direttiva sulle infrastrutture critiche (direttiva 2008/114/CE del Consiglio) impone agli Stati membri di individuare le infrastrutture critiche europee e predisporre piani di sicurezza. Le direttive sull'energia elettrica e sul gas del cosiddetto terzo pacchetto energia (direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale) contengono disposizioni che prevedono la valutazione delle implicazioni in termini di sicurezza dell'approvvigionamento per lo Stato membro interessato ma anche per l'UE nel suo complesso qualora il sistema di trasporto del gas o dell'energia elettrica di uno Stato membro sia controllato da un gestore di un paese terzo. Inoltre il regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas si concentra specificamente sulle questioni legate alla sicurezza dell'approvvigionamento e impone agli Stati membri di effettuare valutazioni del rischio, a livello nazionale e regionale, per valutare tutti i possibili rischi per il sistema del gas, compresi i rischi associati al controllo di infrastrutture importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento da parte di soggetti di paesi terzi, e di predisporre piani d'azione preventivi e piani d'emergenza completi, corredati di misure intese a mitigare detti rischi. La proposta sulla preparazione ai rischi contiene disposizioni analoghe per il settore dell'energia elettrica. I soggetti che operano nel settore dell'energia sono inoltre esplicitamente inclusi nella direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti quali servizi essenziali.
Materie prime
Per rispondere alle preoccupazioni crescenti relative all'approvvigionamento di materie prime preziose per l'economia dell'Unione, nel 2008 la Commissione ha varato l'iniziativa europea "materie prime". Si tratta di una strategia integrata che stabilisce misure mirate per assicurare e migliorare l'accesso dell'UE alle materie prime. Una delle azioni prioritarie dell'iniziativa prevedeva la creazione di un elenco delle materie prime essenziali a livello dell'UE. In tale elenco figurano le materie prime che raggiungono o superano le soglie stabilite per l'importanza economica e il rischio di carenze di approvvigionamento. La Commissione ha redatto il primo elenco nel 2011 e ha mantenuto l'impegno di aggiornarlo almeno ogni tre anni tenendo conto dell'evoluzione del mercato e della produzione nonché degli sviluppi tecnologici. Un secondo elenco è stato pubblicato nel 2014 e un nuovo elenco è pubblicato parallelamente al presente regolamento.
L'elenco delle materie prime essenziali dovrebbe favorire la produzione europea di materie prime essenziali e facilitare il lancio di nuove attività di estrazione e riciclaggio. Negli ultimi anni la Commissione ha tenuto conto dell'elenco delle materie prime essenziali adottando una vasta gamma di iniziative nell'ambito del commercio, delle relazioni internazionali, della ricerca e dell'innovazione, dell'ampliamento della base di conoscenze e dell'economia circolare. L'UE sostiene le iniziative strategiche complementari lanciate dagli Stati membri, che sono altresì coinvolti nella preparazione dell'elenco delle materie prime essenziali.
Cibersicurezza e comunicazioni elettroniche
Il regolamento proposto sarà complementare alle politiche dell'UE in materia di comunicazioni elettroniche, cibersicurezza, tutela delle infrastrutture critiche e competitività industriale nei prodotti e servizi per la cibersicurezza. La comunicazione congiunta della Commissione e dell'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza relativa a una strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza ha delineato una visione per un ciberspazio aperto e sicuro. A essa ha fatto seguito il regolamento (UE) n. 283/2014, che individua progetti di interesse comune nell'ambito delle reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni. Inoltre la direttiva (UE) 2016/1148 prevede obblighi di preparazione per gli Stati membri in materia di cibersicurezza e introduce obblighi di preparazione e notifica per gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali. Nel luglio 2016 la Commissione ha annunciato il lancio di un partenariato pubblico-privato sulla cibersicurezza e una serie di misure strategiche orientate al mercato intese a incoraggiare lo sviluppo di capacità industriali in Europa. Sono utilizzati per i fini summenzionati anche i fondi UE del programma Orizzonte 2020 e del meccanismo per collegare l'Europa. Nel settembre 2017 la Commissione ha inoltre presentato una comunicazione che illustra l'approccio globale dell'UE alla cibersicurezza, anche a livello mondiale, e una proposta di regolamento che istituisce un quadro europeo per la certificazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con l'intento di prevenire la frammentazione del mercato e consentire agli utenti di ottenere più agevolmente informazioni in merito alla cibersicurezza di prodotti e servizi TIC, compresi gli oggetti connessi.
Trasporto aereo
La proposta di regolamento non inciderà sul regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, dal momento che quest'ultimo non è un meccanismo di controllo degli investimenti. Il regolamento (CE) n. 1008/2008 stabilisce, tra le condizioni per il rilascio di una licenza d'esercizio a un'impresa ammessa a effettuare a titolo oneroso trasporti aerei di passeggeri, posta e/o merci, che gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengano oltre il 50 % dell'impresa e la controllino di fatto (articolo 4).
Valutazione prudenziale di acquisizioni nel settore finanziario
La normativa dell'UE nel settore finanziario riconosce alle autorità competenti la facoltà di effettuare una valutazione prudenziale delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazioni negli enti finanziari (enti creditizi, imprese di investimento e imprese di assicurazione e di riassicurazione). Essa stabilisce obblighi di notifica, regole procedurali e criteri per effettuare la valutazione. L'obiettivo di tali disposizioni è garantire la gestione sana e prudente degli enti finanziari. Tali regole sono stabilite nella direttiva 2007/44/CE relativa alle regole procedurali e ai criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, nella direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nella direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) e nella direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
La proposta di regolamento riconoscerà agli Stati membri la facoltà di mantenere o adottare un meccanismo di controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Essa non inciderà sulle regole dell'UE per la valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, che rimarrà una procedura distinta con un obiettivo specifico.
Controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso
La proposta di regolamento non inciderà sul controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, disciplinato dal regolamento (CE) n. 428/2009. Gli scambi di prodotti a duplice uso sono soggetti a controlli al fine di prevenire i rischi che essi potrebbero porre per la sicurezza internazionale. I controlli discendono da obblighi internazionali e sono in linea con gli impegni concordati nell'ambito dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni. Il regime di controllo delle esportazioni dell'UE è disciplinato dal regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, che stabilisce norme comuni per il controllo, un elenco comune di prodotti a duplice uso nonché meccanismi di coordinamento e cooperazione per favorire un'attuazione e un'applicazione coerenti in tutta l'Unione. Il regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile in tutta l'UE.
Politica spaziale europea
Nella sua comunicazione su una strategia spaziale per l'Europa, la Commissione ha sottolineato l'importanza di rispondere alla vulnerabilità delle catene di approvvigionamento europee. L'istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti è funzionale a tale obiettivo.
Durata e incidenza finanziaria
◻ Proposta/iniziativa di durata limitata
–◻
Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
–◻
Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
X Proposta/iniziativa di durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.6.Modalità di gestione previste
◻ Gestione diretta a opera della Commissione
–◻ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
–◻
a opera delle agenzie esecutive.
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
◻ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Rischi individuati
2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito
2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
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Linea di bilancio
|
Natura
della spesa
|
Partecipazione
|
|
Numero
[Denominazione…]
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
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di paesi candidati
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di paesi terzi
|
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
|
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[XX.YY.YY.YY]
|
Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura
della spesa
|
Partecipazione
|
|
Numero
[Denominazione…]
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati
|
di paesi terzi
|
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
3.2.Incidenza prevista sulle spese
[Sezione da compilare utilizzando il
foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa
(secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su DECIDE a fini di consultazione interservizi.]
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
Numero
|
[Denominazione…]
|
DG: <…….>
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
• Stanziamenti operativi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numero della linea di bilancio
|
Impegni
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(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
|
|
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|
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|
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|
Numero della linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numero della linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per la DG <…….>
|
Impegni
|
=1+1a +3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
=2+2a
+3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• TOTALE degli stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA <….>
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
=4+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
=5+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:
• TOTALE degli stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 4
del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)
|
Impegni
|
=4+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
=5+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
5
|
"Spese amministrative"
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
DG: TRADE
|
• Risorse umane
|
0,828
|
0,828
|
0,828
|
0,828
|
|
|
|
0,828
|
• Altre spese amministrative
|
0,088
|
0,088
|
0,088
|
0,088
|
|
|
|
0,088
|
TOTALE DG TRADE
|
Stanziamenti
|
0,916
|
0,916
|
0,916
|
0,916
|
|
|
|
0,916
|
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
DG: COMP
|
• Risorse umane
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
|
|
|
0,276
|
• Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE DG COMP
|
Stanziamenti
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
|
|
|
0,276
|
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
DG: CNCT
|
• Risorse umane
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
|
|
|
0,276
|
• Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE DG CNCT
|
Stanziamenti
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
|
|
|
0,276
|
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
DG: ENER
|
• Risorse umane
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
|
|
|
0,276
|
• Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE DG ENER
|
Stanziamenti
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
|
|
|
0,276
|
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
DG: FISMA
|
• Risorse umane
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
|
|
|
0,276
|
• Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE DG FISMA
|
Stanziamenti
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
|
|
|
0,276
|
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
DG: GROW
|
• Risorse umane
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
|
|
|
0,276
|
• Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE DG GROW
|
Stanziamenti
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
|
|
|
0,276
|
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
DG: MOVE
|
• Risorse umane
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
|
|
|
0,276
|
• Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE DG MOVE
|
Stanziamenti
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
|
|
|
0,276
|
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
DG: RTD
|
• Risorse umane
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
|
|
|
0,276
|
• Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE DG RTD
|
Stanziamenti
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
0,276
|
|
|
|
0,276
|
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
DG: TRADE-DEL
|
• Risorse umane
|
0,238
|
0,238
|
0,238
|
0,238
|
|
|
|
0,238
|
• Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE DG TRADE-DEL
|
Stanziamenti
|
0,238
|
0,238
|
0,238
|
0,238
|
|
|
|
0,238
|
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
Servizio giuridico
|
• Risorse umane
|
0,138
|
0,138
|
0,138
|
0,138
|
|
|
|
0,138
|
• Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE Servizio giuridico
|
Stanziamenti
|
0,138
|
0,138
|
0,138
|
0,138
|
|
|
|
0,138
|
TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
3,224
|
3,224
|
3,224
|
3,224
|
|
|
|
3,224
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
3,224
|
3,224
|
3,224
|
3,224
|
|
|
|
3,224
|
|
Pagamenti
|
3,224
|
3,224
|
3,224
|
3,224
|
|
|
|
3,224
|
3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–x
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
–◻
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
Specificare gli obiettivi e i risultati
⇩
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
|
RISULTATI
|
|
Tipo
|
Costo medio
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
OBIETTIVO SPECIFICO 1…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Costo totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.3.1.Sintesi
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
–x
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
3,136
|
3,136
|
3,136
|
3,136
|
|
|
|
3,224
|
Altre spese amministrative
|
0,088
|
0,088
|
0,088
|
0,088
|
|
|
|
0,088
|
Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
3,224
|
3,224
|
3,224
|
3,224
|
|
|
|
3,362
|
Esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre spese
di natura amministrativa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
3,224
|
3,224
|
3,224
|
3,224
|
|
|
|
3,362
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–X
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno N+2
|
Anno N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
|
02 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
03 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
06 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
08 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
09 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
12 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
20 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
|
|
25 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
32 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
20 01 01 02 (nelle delegazioni)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 (ricerca diretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)
|
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 04 yy
|
- in sede
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
22
|
22
|
22
|
22
|
|
|
|
XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
Funzionari e agenti temporanei
|
I funzionari dovranno:
-fungere da punti di contatto e trattare le notifiche in entrata inviate dagli Stati membri a norma dell'articolo 8, preparare le riunioni dei punti di contatto e garantire coerenza in relazione ai pareri consultivi della Commissione;
-controllare gli investimenti esteri diretti sulla base della sicurezza e dell'ordine pubblico in relazione a progetti e programmi di interesse per l'Unione; tali competenze dovranno essere sviluppate;
-assicurare coerenza con le altre politiche dell'UE, in particolare la normativa dell'Unione in materia di libera circolazione dei capitali, il regolamento sulle concentrazioni e la normativa dell'Unione sull'energia.
|
Personale esterno
|
|
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
–x
La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
–◻
La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
–◻
La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
–X La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
–La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
Totale
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–X
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–◻
sulle risorse proprie
–◻
sulle entrate varie
Mio EUR (al terzo decimale)
Linea di bilancio delle entrate:
|
Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
Articolo …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.