This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013PC0550
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on interchange fees for card-based payment transactions
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta
/* COM/2013/0550 final - 2013/0265 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta /* COM/2013/0550 final - 2013/0265 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta Obiettivo della presente proposta è
contribuire a sviluppare un mercato unico dei pagamenti per tutta l'UE, che
consenta ai consumatori, ai dettaglianti e ad altre imprese di godere appieno
dei benefici offerti dal mercato interno UE, tra cui il commercio elettronico,
in linea con la strategia Europa 2020 e con l'Agenda digitale europea. Per conseguire questo obiettivo, per
promuovere servizi diffusi a tutta l'UE e per favorire l'efficienza e l'innovazione
nel campo degli strumenti di pagamento tramite carta e delle operazioni di
pagamento basate su carta in ambiente on-line, off-line e mobile,
è opportuno creare chiarezza giuridica e condizioni di parità. Occorre inoltre
vietare le regole commerciali e le altre condizioni che impediscono a
consumatori e ai dettaglianti di disporre di informazioni accurate sulle
commissioni pagate in relazione alle operazioni di pagamento e che pertanto
ostacolano la creazione di un mercato interno pienamente efficiente. Contesto generale Il quadro legislativo e regolamentare in
materia di pagamenti al dettaglio nell'UE è stato elaborato nel corso degli
ultimi 12 anni, e l'avvento dell'euro ne è stato il fattore di accelerazione.
Il regolamento (CE) n. 2560/2001, che tratta dell'equivalenza delle commissioni
per i pagamenti nazionali e transfrontalieri in euro, ha promosso ulteriori
iniziative per il completamento del mercato interno dei pagamenti. Il quadro normativo e regolamentare è stato
completato da una serie di indagini condotte e di decisioni adottate nel corso
degli ultimi anni dalla Commissione nel settore dei pagamenti al dettaglio ai
sensi della normativa UE in materia di concorrenza. Pagamenti elettronici sicuri, efficienti,
competitivi e innovativi sono fondamentali per il mercato interno di tutti i
prodotti e di tutti i servizi, un aspetto questo che ha un impatto crescente in
un momento in cui il commercio elettronico sta poco a poco soppiantando gli
scambi tradizionali. In tale contesto, la realizzazione di un mercato interno
efficiente nel settore delle carte di pagamento è stata ostacolata dalla
diffusa applicazione di determinate regole e pratiche commerciali restrittive.
Tali regole e pratiche hanno anche causato la mancanza di informazioni sui
costi e sulle tariffe delle operazioni a carico dei consumatori e dei
dettaglianti, la quale a sua volta si è tradotta in risultati di mercato non
ottimali, tra cui l'inefficienza della tariffazione. Una delle principali pratiche che ostacolano
la realizzazione di un mercato integrato è il diffuso ricorso nei circuiti "a quattro parti", ossia il tipo più comune di circuito di carte, alle
cosiddette commissioni interbancarie multilaterali. Si tratta di commissioni
interbancarie concordate collettivamente, di norma tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori e i
prestatori di servizi di pagamento emittenti appartenenti ad un dato circuito. Le commissioni interbancarie pagate dai prestatori di servizi di pagamento convenzionatori rientrano
tra le commissioni che questi ultimi addebitano all'esercente
(Merchant Service Charges – MSC) e che, a sua volta, l'esercente
ripercuote sui consumatori. Pertanto, l'elevato livello delle commissioni
interbancarie pagate dagli esercenti si traduce in un aumento dei prezzi finali
dei beni e dei servizi pagati da tutti i consumatori. In pratica, la
concorrenza tra i circuiti di carte sembra essere in larga misura mirata a
convincere il maggior numero possibile di prestatori di servizi di pagamento emittenti
di emettere le rispettive carte, il che di norma si traduce in un aumento
e non in una riduzione delle commissioni, in contrasto con il normale
effetto di disciplina dei prezzi che la concorrenza ha in un'economia di
mercato. Attualmente nell'UE le commissioni
interbancarie non sono disciplinate da alcuna normativa, se non in Danimarca,
per via indiretta, dalla normativa in materia di commissioni per i servizi agli
esercenti per le operazioni faccia a faccia. Tuttavia, molte autorità nazionali
della concorrenza, tra cui quelle di Gran Bretagna, Germania e Italia, hanno in
corso al riguardo procedimenti in materia di concorrenza. Inoltre, un certo
numero di Stati membri, tra cui Polonia, Ungheria, Regno Unito e Italia,
si accingono ad adottare disposizioni legislative in materia. Effetto sui
consumatori Gli aumenti di prezzo causati dalle
commissioni interbancarie sono dannosi per i consumatori, che di norma non sono
al corrente delle commissioni pagate dagli esercenti per lo strumento di
pagamento che utilizzano. Allo stesso tempo una serie di pratiche incentivanti
seguite dai prestatori di servizi di pagamento emittenti (ad es. i travel
vouchers, i bonus, le riduzioni, gli addebiti per inadempienze formali, la
copertura assicurativa gratuita, ecc.) concorrono a orientare i consumatori
verso l'uso di strumenti di pagamento che generano commissioni elevate a favore
dei prestatori di servizi di pagamento emittenti. Le regole del circuito
applicate dai circuiti di carte di pagamento e le pratiche seguite dai
prestatori di servizi di pagamento tendono a mantenere gli esercenti e i
consumatori all'oscuro delle differenze tra le commissioni e a ridurre la
trasparenza del mercato, ad esempio le regole che prevedono commissioni
uniformi e non differenziate (blending) o che vietando agli esercenti di
scegliere il marchio più economico figurante sulle carte multimarchio o di
orientare i consumatori verso l'uso di tali carte più economiche. Anche se gli
esercenti sono a conoscenza delle differenze di costo, le regole del circuito
spesso impediscono loro di agire per ridurre le commissioni. Di particolare
importanza sono le regole che obbligano ad accettare tutte le carte del
circuito (le cosiddette Honour All Cards Rules – HACR), le quali
impongono agli esercenti di accettare tutti i prodotti emessi con lo stesso
marchio anche se le commissioni applicate agli esercenti per tali carte possono
variare di un fattore pari a 3-4 nell'ambito della stessa categoria di carte
(ossia carte di credito/debito) o di un fattore che può arrivare fino a 25 tra
categorie di carte, quali ad esempio le carte di credito premium e le
carte di debito a basso costo. Il risultato delle commissioni concordate
collettivamente e delle misure che riducono la trasparenza è che le banche non
vengono spinte a competere su tale elemento delle loro commissioni, il che
determina un aumento dei prezzi al dettaglio a carico dei consumatori, anche
dei consumatori che non pagano con carta o che pagano con carte che hanno
commissioni basse. Di fatto, a causa dell'aumento dei prezzi al dettaglio così
generato, questi ultimi si trovano a sovvenzionare l'uso da parte di
consumatori spesso più ricchi di mezzi di pagamento più costosi. Oltre alla
scelta limitata di prestatori di servizi di pagamento, all'innovazione più
lenta e ai prezzi più elevati per i servizi di pagamento, le commissioni
interbancarie rimettono anche in discussione la politica della Commissione
volta a promuovere e a favorire l'uso dei pagamenti elettronici a beneficio dei
consumatori[1].
Infine, la mancanza di scelta per quanto riguarda i prestatori di servizi di
pagamento, compreso a livello paneuropeo, di fatto impedisce ai consumatori di
trarre tutti i vantaggi del mercato interno, in particolare per quanto riguarda
il commercio elettronico. Effetti sul mercato interno Ampia è la gamma di commissioni interbancarie
attualmente applicate nei sistemi nazionali e internazionali di pagamento
tramite carta, il che determina la frammentazione del mercato e impedisce a
dettaglianti e consumatori di sfruttare i vantaggi del mercato interno dei beni
e dei servizi. Anche considerando unicamente i sistemi internazionali di carte
di pagamento, le commissioni interbancarie differiscono di un fattore che può
arrivare fino a 10, con sostanziali differenze di costo tra i dettaglianti nei
rispettivi paesi. A causa delle ampie differenze tra le commissioni applicate
negli Stati membri, i dettaglianti hanno anche difficoltà a formulare una
strategia tariffaria su scala UE per i loro prodotti e servizi, sia on-line
che off-line, a scapito dei consumatori. I dettaglianti non possono
superare le differenze di commissioni facendo ricorso ai servizi di
accettazione delle carte offerti da banche di altri Stati membri: regole
specifiche applicate dai sistemi di pagamento prescrivono l'applicazione della
commissione interbancaria del "punto vendita" (paese del
dettagliante) per ogni operazione di pagamento. Questa situazione impedisce
alle banche convenzionatrici di offrire i loro servizi su base transfrontaliera
e ai dettaglianti di ridurre i costi dell'operazione di pagamento a vantaggio
dei consumatori. Effetti sull'accesso al mercato Le commissioni interbancarie limitano anche l'accesso
al mercato, perché i ricavi che i prestatori di servizi di pagamento emittenti
ne traggono costituiscono una sorta di soglia minima per convincerli a emettere
le carte di pagamento o gli altri strumenti di pagamento, quali le soluzioni di
pagamento on-line e tramite dispositivi mobili offerti da nuovi
operatori. Inoltre, l'ingresso sul mercato di operatori paneuropei rimane
difficile, perché le commissioni interbancarie nazionali applicate negli Stati
membri dell'UE variano notevolmente da paese a paese e i nuovi operatori
dovrebbero offrire commissioni interbancarie almeno equiparabili a quelle
prevalenti in ciascuno dei mercati in cui intendono entrare. Ciò incide sulla
sostenibilità del loro modello commerciale, con effetti, tra l'altro, sulle
potenziali economie di scala e di scopo. È per questo motivo, inoltre, che in
un certo numero di Stati membri i circuiti nazionali di carte di pagamento
(solitamente meno costosi) tendevano a scomparire. Le barriere all'ingresso
di soluzioni di pagamento on-line e tramite dispositivi mobili così
create dalle commissioni interbancarie hanno anche rallentato l'innovazione. Come già detto, attualmente nell'UE le
commissioni interbancarie non sono disciplinate da alcuna norma, se non per via
indiretta in Danimarca. Tuttavia, molte autorità nazionali della concorrenza
hanno in corso procedimenti in materia di concorrenza. Inoltre, un certo numero
di Stati membri si accingono ad adottare disposizioni legislative in materia. I
diversi tempi dei procedimenti nazionali e dell'iter di approvazione della
prevista normativa rischiano di accrescere la frammentazione del mercato. Il presente regolamento propone pertanto di
creare nell'Unione europea norme comuni in materia di commissioni
interbancarie, introducendo massimali per le operazioni tramite carte di
pagamento più ampiamente utilizzate dai consumatori e che quindi i dettaglianti
possono rifiutare difficilmente o sulle quali difficilmente possono applicare
maggiorazioni. In questa maniera saranno assicurate condizioni di parità che,
oltre a consentire di superare l'attuale frammentazione del mercato dovuta alla
divergenza delle commissioni, permetteranno l'entrata sul mercato di nuovi
operatori paneuropei e il progresso dell'innovazione sulla base dell'infrastruttura
esistente. I consumatori e i dettaglianti disporranno così di una più ampia
scelta di prestatori di servizi di pagamento (nuovi prestatori si aggiungeranno
a quelli tradizionali), anche a livello paneuropeo. Il regolamento propone
inoltre misure di trasparenza per consentire ai dettaglianti e ai consumatori
di scegliere gli strumenti di pagamento con più cognizione di causa. Disposizioni vigenti nel settore della
proposta La presente iniziativa completa il quadro
normativo vigente in materia di servizi di pagamento nell'UE, in particolare
per quanto riguarda il completamento del mercato interno dei pagamenti e la
migrazione verso strumenti di pagamento paneuropei. La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno (direttiva servizi di pagamento)[2] mira a stabilire condizioni e
diritti standardizzati in relazione ai servizi di pagamento offerti sul mercato
a beneficio dei consumatori e delle imprese di tutta l'Unione. La direttiva, di
cui è in corso la revisione contestualmente alla preparazione della presente proposta,
istituisce il quadro generale per i pagamenti nell'UE. È completata da vari
regolamenti, quali il regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti
transfrontalieri o il regolamento (UE) n. 260/2012 che fissa i termini di
migrazione per il passaggio di tutti i bonifici e di tutti gli addebiti diretti
in euro nell'UE dai sistemi nazionali ai sistemi paneuropei.
Il regolamento (UE) n. 260/2012 chiarisce anche che sulle operazioni
di addebito diretto non possono essere applicate commissioni interbancarie
multilaterali. Oltre al quadro legislativo, negli ultimi 20
anni la Commissione europea e le autorità nazionali della concorrenza hanno
avviato una serie di procedimenti antitrust sulle pratiche anticoncorrenziali
nel mercato delle carte di pagamento. La sentenza del Tribunale del
maggio 2012[3]
ha confermato le conclusioni formulate dalla Commissione nella decisione
relativa a MasterCard del dicembre 2007[4],
ossia che le commissioni interbancarie multilaterali determinano restrizioni
della concorrenza in quanto gonfiano i costi di accettazione delle carte da
parte dei dettaglianti senza generare benefici per i consumatori. Il Tribunale
ha respinto la tesi che le commissioni interbancarie multilaterali sono
indispensabili per il funzionamento di un sistema di carte di pagamento. Per
risolvere i problemi di concorrenza, la Commissione ha accettato gli impegni
assunti da Visa e da MasterCard di ridurre le commissioni interbancarie
multilaterali applicate alle operazioni transfrontaliere (e ad alcune operazioni
nazionali): si tratta degli impegni assunti da MasterCard nel 2009 (limitazione
delle commissioni interbancarie multilaterali applicate alle operazioni
transfrontaliere effettuate dai consumatori ad un massimale dello 0,2% per le
carte di debito e dello 0,3% per le carte di credito e modifiche delle regole
imposte ai dettaglianti tramite i prestatori di servizi di pagamento
convenzionatori) e degli impegni assunti da Visa Europe nel 2010 (in linea con
quelli di MasterCard, con un massimale limitato alle carte di debito ma
riguardante anche le commissioni interbancarie multilaterali applicate a
livello nazionale fissate da Visa Europe stessa e non dalle banche nazionali).
Nel 2013 Visa Europe ha inoltre assunto impegni per quanto riguarda le
operazioni transfrontaliere tramite carta di credito relative a determinati
paesi in cui le commissioni sono fissate da Visa Europe e in merito alle regole
sul convenzionamento (acquiring) transfrontaliero. Procedimenti in
materia di concorrenza sono in corso in altri Stati membri, in particolare
Polonia, Ungheria, Italia, Lettonia, Regno Unito, Germania e Francia. Ad
esempio, l'autorità della concorrenza francese ha reso vincolanti gli impegni
assunti il 7 luglio 2011 da Groupement des Cartes Bancaires, il circuito
nazionale di carte, di ridurre le commissioni interbancarie multilaterali a
livelli equivalenti a quelli concordati con MasterCard e Visa per le operazioni
transfrontaliere. Nell'UE le commissioni interbancarie non sono
disciplinate da norme di legge, se non in via indiretta in Danimarca[5], ma un certo numero di Stati
membri, tra cui Polonia, Ungheria, Regno Unito e Italia, si accingono ad
adottarle. In Polonia il Parlamento ha attualmente all'esame il progetto di
legge in materia di commissioni interbancarie, che prevede per le commissioni
interbancarie multilaterali l'introduzione, a partire dall'inizio del 2016, di
massimali progressivamente decrescenti fino allo 0,5%, che abolisce l'obbligo
di onorare tutte le carte di un circuito e che consente l'applicazione di
maggiorazioni (solo per le carte di credito). In Ungheria è all'esame una
proposta di legge che limita le commissioni interbancarie applicate sulle carte
di debito e sulle carte di credito nazionali ad un massimale equivalente al
rispettivo livello transfrontaliero e che affida alla Banca centrale ungherese
il compito di calcolare le commissioni. In Italia nel dicembre 2012 è stato
pubblicato per la consultazione un progetto di decreto del ministero dell'Economia
e delle finanze che prevede limiti all'applicazione di commissioni uniformi e
non differenziate (il cosiddetto blending) e la confrontabilità delle
commissioni interbancarie e delle commissioni per i servizi agli esercenti, le
quali dovrebbero tener conto del volume delle operazioni e dovrebbero essere
inferiori per i pagamenti di minore valore. Nel Regno Unito il governo ha
proposto di estendere la regolamentazione economica anche ai sistemi di
pagamento, con la creazione di una nuova autorità di regolamentazione per i
sistemi di pagamento al dettaglio analoga alle autorità di regolamentazione
delle imprese di utilità pubblica e incentrata sulla concorrenza[6]. Coerenza con altri obiettivi e politiche
dell'Unione Gli obiettivi della proposta sono in linea con
le politiche e gli obiettivi dell'Unione. In primo luogo, consentiranno di
migliorare il funzionamento del mercato interno, sia per quanto riguarda i
servizi di pagamento che per quanto concerne più in generale tutti i beni e i
servizi, a beneficio dei consumatori e delle imprese europei. In secondo luogo,
si tratta di obiettivi che sostengono ampiamente le altre politiche dell'Unione,
in particolare la politica di concorrenza (imponendo pari obblighi e
riconoscendo pari diritti e opportunità a tutti i partecipanti al mercato e
favorendo la prestazione transfrontaliera di servizi di pagamento, e
accrescendo in tal modo il livello della concorrenza). La valutazione d'impatto
che accompagna la presente proposta conclude che le misure proposte
consentirebbero di promuovere l'integrazione del mercato a vantaggio di
consumatori ed esercenti e di favorire l'entrata di nuovi operatori sul mercato
paneuropeo, accrescendo in tal modo la certezza del diritto in materia di
modello commerciale per i circuiti di carte già operanti sul mercato e per i
nuovi operatori. Gli obiettivi consentirebbero inoltre di contrastare il
pericolo di un'"esportazione" di modello commerciale basato su
pratiche anticoncorrenziali ai servizi di pagamento nuovi e innovativi. Sebbene la sentenza del Tribunale abbia
confermato la valutazione della Commissione secondo cui le commissioni
interbancarie multilaterali applicate nel circuito MasterCard hanno determinato
restrizioni della concorrenza senza generare incrementi di efficienza superiori
al danno causato agli esercenti e ai consumatori, i circuiti di carte di
pagamento nazionali e internazionali che operano nell'UE attualmente non
sembrano disposti ad adeguare proattivamente le loro prassi per conformarsi
alle norme europee e nazionali in materia di concorrenza. Benché le autorità
nazionali della concorrenza, in stretta collaborazione con la Commissione,
operino per far fronte a questa situazione, l'applicazione delle regole di
concorrenza in base a scadenze e procedure differenti può condurre a risultati
non sufficientemente completi e tempestivi per favorire l'integrazione del
mercato e l'innovazione necessarie per assicurare la competitività a livello
mondiale del mercato europeo dei pagamenti. Tenendo conto delle regole di
concorrenza dell'UE e dell'esperienza della Commissione nei casi di concorrenza
relativi ai pagamenti, la presente proposta mira pertanto a creare chiarezza
giuridica per assicurare un'integrazione e una concorrenza effettive,
migliorando così il benessere economico di tutti i portatori di interesse, in
particolare dei consumatori. In quanto faciliteranno le operazioni economiche
nell'Unione, gli obiettivi della presente proposta contribuiranno anche al
conseguimento dei più ampi obiettivi della strategia Europa 2020. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazione delle parti interessate Metodi di consultazione, principali
settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto L'11 gennaio 2012 la Commissione europea ha
pubblicato il Libro verde dal titolo "Verso un mercato europeo integrato
dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile"[7], cui è seguita una
consultazione pubblica. La Commissione ha ricevuto oltre 300 risposte alla
consultazione pubblica. L'ampia partecipazione dei portatori di interesse[8] ha consentito di raccogliere
informazioni pertinenti su alcuni nuovi sviluppi intervenuti di recente e su
possibili modifiche da introdurre al vigente quadro in materia di pagamenti. Il 4 maggio 2012 si è tenuta un'audizione
pubblica cui hanno partecipato circa 350 portatori di interesse. Il 20 novembre 2012 il Parlamento europeo ha
adottato la risoluzione sul Libro verde "Verso un mercato europeo
integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile"[9], che costituisce una relazione
sullo stesso. Sintesi delle risposte e modo in cui
sono state prese in considerazione Il processo di consultazione ha consentito di
individuare alcuni messaggi chiave relativi all'ambito di applicazione del
presente regolamento. Tutte le categorie di portatori di interesse hanno
concordato all'unanimità sulla necessità di accrescere la chiarezza giuridica
in materia di commissioni interbancarie multilaterali, un aspetto questo che i
prestatori di servizi di pagamento considerano di particolare rilievo per i
procedimenti in corso in materia di concorrenza avviati a livello europeo e
nazionale. In secondo luogo, soprattutto gli esercenti, ma anche altre
categorie di portatori di interesse, hanno segnalato gli ostacoli al
convenzionamento transfrontaliero, ai quali occorre porre rimedio per
consentire la realizzazione di un vero mercato unico dei servizi di pagamento.
Accesa è stata anche la discussione sulle regole commerciali, per le quali si è
registrato un forte interesse, nonostante le opinioni divergenti tra le varie
categorie di portatori di interesse. A parere dei prestatori di servizi di
pagamento e dei circuiti di carte il fatto che le commissioni interbancarie
multilaterali differiscano notevolmente da un paese all'altro e per i pagamenti
transfrontalieri nell'ambito dello stesso circuito di carte non è un elemento
problematico e non ostacola, a loro avviso, l'integrazione. Di diverso avviso
sono gli esercenti, le associazioni dei consumatori e alcuni prestatori di
servizi di pagamento non bancari, i quali ritengono che tali differenze non
siano giustificate e che alle operazioni nazionali e transfrontaliere in tutti
gli Stati membri vadano applicate le medesime commissioni interbancarie
multilaterali. Le autorità pubbliche hanno espresso l'avviso che per conseguire
l'integrazione del mercato le commissioni interbancarie multilaterali
dovrebbero essere armonizzate. I prestatori di servizi di pagamento sono
apparsi contrari ad un'iniziativa legislativa sulle commissioni interbancarie,
sostenendo che un tale provvedimento determinerebbe un aumento delle
commissioni pagate dai titolari di carta e che i dettaglianti non
trasferirebbero i benefici ai consumatori. Diverso il parere dei dettaglianti,
secondo i quali le commissioni interbancarie multilaterali determinano una concorrenza
al contrario che favorisce i mezzi di pagamento più costosi e crea barriere all'ingresso
sul mercato, oltre a presentare il rischio di ricadute negative sui pagamenti
via internet e tramite dispositivi mobili. La maggior parte delle associazioni
dei consumatori, pur condividendo l'analisi degli esercenti sull'impatto
negativo delle commissioni interbancarie multilaterali sulla concorrenza e sui
consumatori, hanno espresso il timore che la riduzione delle commissioni
interbancarie multilaterali possa determinare un aumento delle commissioni
sulle carte e delle altre spese a carico dei consumatori. Le autorità della
concorrenza hanno sostenuto la necessità di intervenire per ridurre le
commissioni interbancarie multilaterali, in particolare nei circuiti a quattro
parti, che sono circuiti ormai maturi. Altre autorità pubbliche hanno espresso
pareri discordanti al riguardo. Per quanto riguarda il convenzionamento
transfrontaliero, la maggior parte dei circuiti e dei prestatori di servizi di
pagamento hanno ravvisato la necessità di armonizzare gli standard e le regole
locali, mentre gli esercenti e i consumatori hanno convenuto sull'esistenza a
livello locale di molti ostacoli al convenzionamento transfrontaliero.
Diversamente dai prestatori di servizi di pagamento e dai circuiti di carte,
gli esercenti preferiscono soluzioni di tipo normativo alla semplice
autoregolamentazione. Per i circuiti e i prestatori di servizi di pagamento è
da preferire l'applicazione della commissione interbancaria multilaterale del
paese in cui si effettua la vendita, mentre la maggior parte degli esercenti e
dei prestatori di servizi di pagamento non bancari si è espressa a favore dell'applicazione
di una commissione interbancaria multilaterale comune in tutto il mercato
interno. A favore dell'obbligo dell'autorizzazione preventiva per il
convenzionamento transfrontaliero si sono espressi solo i prestatori di servizi
di pagamento e i circuiti di carte già presenti sul mercato. Per quanto riguarda le regole commerciali, non
vi è consenso sui benefici e sulla necessità di disciplinare oltre alle regole
riguardanti l'orientamento anche quelle relative all'obbligo di onorare tutte
le carte di un circuito, secondo le quali gli esercenti sono tenuti ad
accettare tutte le carte dello stesso marchio se accettano una delle categorie
di carte del marchio. La maggior parte dei circuiti di carte e dei prestatori
di servizi di pagamento si sono espressi a favore dello status quo,
mentre gli esercenti, i consumatori, le autorità della concorrenza e la maggior
parte delle autorità pubbliche sono favorevoli a consentire agli esercenti,
mediante atto normativo, di orientare i consumatori verso l'uso di mezzi di
pagamento meno costosi, anche se i consumatori si sono detti contrari a
eventuali maggiorazioni. Contrari all'abolizione dell'obbligo di onorare tutte
le carte di un circuito si sono detti i prestatori di servizi di pagamento e i
circuiti, mentre altri portatori di interesse hanno espresso il loro sostegno a
favore di interventi normativi in materia che, consentendo agli esercenti di
accettare solo gli strumenti di pagamento più economici, avrebbero un impatto
positivo sulla concorrenza. I consumatori hanno espresso un parere più
cauto. La maggior parte dei portatori di interesse si è detta a favore del
divieto di applicare ai dettaglianti commissioni uniformi e non differenziate (blending)
per i servizi agli esercenti; i prestatori di servizi di pagamento e i circuiti
di carte hanno affermato che tale divieto è già stato attuato nel quadro degli
impegni assunti da MasterCard e da Visa. Una panoramica dettagliata delle opinioni
delle parti interessate e degli Stati membri in merito alle commissioni
interbancarie è contenuta nella relazione sui contribuiti alla consultazione
pubblica sul Libro verde[10].
Il Parlamento europeo, nella relazione
pubblicata di propria iniziativa sul Libro verde ha riconosciuto gli obiettivi
e gli ostacoli all'integrazione individuati nel Libro verde e ha invitato ad
adottare disposizioni legislative su alcuni aspetti relativi alle carte di
pagamento, suggerendo allo stesso tempo un approccio più prudente per quanto
riguarda i pagamenti via internet e tramite dispositivi mobili, in
considerazione della minore maturità di tali mercati. Inoltre, il Parlamento ha
preso una posizione ferma a favore della chiarezza in merito alle commissioni
interbancarie a carico dei partecipanti al mercato, esprimendo il proprio
sostegno a favore di un approccio graduale che porti al divieto delle
commissioni interbancarie mediante provvedimenti normativi. Valutazione d'impatto La Commissione ha effettuato la valutazione d'impatto
prevista nel programma di lavoro. La valutazione è stata preparata in
collaborazione con la BCE. Essa analizza al tempo stesso le opzioni relative
sia alla revisione della direttiva sui servizi di pagamento che alla disciplina
delle commissioni interbancarie multilaterali. La valutazione d'impatto affronta la questione
della concorrenza inefficiente sui mercati dei pagamenti tramite carta e dei
pagamenti basati su carta, che determina risultati di mercato non ottimali e
commissioni relativamente elevate, che vengono trasferite agli esercenti, che a
loro volta le ripercuotono sui consumatori. Al riguardo occorre anche
evidenziate la limitata integrazione di mercato, le scarse possibilità di
ingresso sul mercato di nuovi operatori paneuropei, la scomparsa dei circuiti
nazionali di carte (di norma meno costosi) e la limitata innovazione. Le
commissioni interbancarie vengono indicate come una delle principali cause di
questi sviluppi. Anche l'ampia divergenza dei livelli delle commissioni
interbancarie da uno Stato membro all'altro costituisce un ostacolo all'integrazione
del mercato. Questi effetti sono accentuati da una serie di regole commerciali
che incidono sulla trasparenza e limitano la capacità dei dettaglianti di
scegliere il soggetto convenzionatore (acquirer) in un altro Stato
membro ("convenzionamento transfrontaliero") e di orientare i propri
clienti verso l'uso di mezzi di pagamento più efficienti o di rifiutare le
carte costose (ossia l'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito). Per le commissioni interbancarie la
valutazione d'impatto ha preso in esame sei scenari: i) nessun provvedimento
della Commissione; ii) disciplina del convenzionamento transfrontaliero e
del livello delle commissioni interbancarie applicate alle operazioni
transfrontaliere; iii) obbligo per gli Stati membri di fissare una
commissione interbancaria sulla base di una metodologia comune; iv) fissazione
di un livello massimo comune delle commissioni interbancarie valido in tutta l'UE
a) se il massimale di livello diverso per le carte di debito e per le
carte di credito debba essere fissato sia per le carte di debito che per quelle
di credito o unicamente per le carte di debito e b) se la commissione
interbancaria applicata alle operazioni tramite carta di debito debba essere
vietata del tutto o ridotta ad un livello basso; v) se esentare o no dall'ambito
di applicazione delle disposizioni normative in materia di commissioni
interbancarie le carte aziendali (normalmente più costose) e le carte emesse da
circuiti a tre parti e vi) regolamentazione delle commissioni per i
servizi agli esercenti, ossia delle commissioni pagate dall'esercente alla
propria banca convenzionatrice. Nell'ambito degli scenari ii) e iv) sono stati
esaminati massimali pari allo 0,2% e allo 0,3% rispettivamente per le
operazioni effettuate tramite carta di debito e carta di credito. Tali livelli
si basano sul test di indifferenza per l'esercente (il cosiddetto Merchant
Indifference Test), sviluppato nella letteratura economica, che consente di
determinare il livello delle commissioni che l'esercente sarebbe disposto a
pagare se dovesse confrontare il costo sostenuto in caso di uso da parte dei
consumatori di una carta di pagamento e il costo sostenuto per i pagamenti (in
contanti) senza carta (tenendo conto della commissione per i servizi pagata
alla banca convenzionatrice, vale a dire la commissione per i servizi all'esercente).
Esso stimola in tal modo l'uso di strumenti di pagamento efficienti mediante la
promozione delle carte che offrono benefici commerciali più elevati, evitando
allo stesso tempo che agli esercenti vengano applicate commissioni
sproporzionate, con la conseguente imposizione di costi nascosti ad altri
consumatori. L'applicazione di commissioni eccessive agli esercenti può anche
essere dovuta agli accordi collettivi sulle commissioni interbancarie, perché
gli esercenti sono riluttanti a rifiutare strumenti di pagamento costosi per
timore di perdere un affare. Tengono inoltre conto dei livelli proposti dai
circuiti (Visa Europe, MasterCard, Groupement Cartes Bancaires) nei
procedimenti in materia di concorrenza e accettati dalle autorità della
concorrenza come livelli che non richiedono ulteriori misure. La valutazione conclude che l'opzione ottimale
sembra essere una combinazione di: ·
una serie di misure per migliorare e rendere più
efficiente il funzionamento del mercato, miranti tra l'altro a limitare l'obbligo
di onorare tutte le carte di un circuito e a consentire che sia l'esercente al
punto vendita a stabilire quali carte accettare per tutte le operazioni tramite
carta e per le operazioni basate su carta secondo il modello di circuito a
quattro parti; e ·
fissazione di un massimale delle commissioni interbancarie
applicate alle operazioni transfrontaliere tramite carte di debito e carte di
credito ad uso dei consumatori (in una prima fase) e, in una seconda fase,
fissazione di un massimale delle commissioni interbancarie anche per le
operazioni nazionali tramite carte di credito e carte di debito ad uso dei
consumatori. La valutazione d'impatto e il relativo
allegato forniscono anche l'illustrazione dettagliata di altre misure proposte
nel regolamento per assicurare la trasparenza e il funzionamento efficace del
mercato, ivi compresa l'abolizione delle regole che vietano di orientare i
clienti, la possibilità di identificazione della carta, le carte multimarchio,
l'obbligo a carico dei prestatori di servizi di pagamento di rilasciare fattura
ai beneficiari e il divieto di applicare commissioni uniformi e non
differenziate (blending). Queste misure generali in materia di
trasparenza proposte nel regolamento dovrebbero consentire di accrescere l'efficienza
del mercato per tutte le operazioni tramite carta di pagamento e per le
operazioni basate su carta secondo il modello di circuito a quattro
parti. Tuttavia, dato che alcune categorie di carte
sono diventate talmente di uso comune che gli esercenti si trovano sovente
nella posizione di non poterle rifiutare o di non poter scoraggiare i
consumatori dall'usarle senza il timore di perdere l'affare, sono necessarie
ulteriori misure per favorire l'integrazione del mercato, il suo funzionamento
efficace e la soppressione di pratiche commerciali anticoncorrenziali in questi
settori. Ciò vale sia per le carte di debito che per le carte di credito ad uso
dei consumatori. È importante sottolineare che, in una prima
fase, si creerebbe chiarezza giuridica consentendo agli esercenti di scegliere
il soggetto convenzionatore al di fuori del proprio Stato membro ("convenzionamento
transfrontaliero") e regolamentando il livello delle commissioni
interbancarie transfrontaliere. Una tale misura, anche qualora l'impatto
restasse limitato agli esercenti di grandi dimensioni, sarebbe propizia all'integrazione
dei mercati e potrebbe avere, analogamente alla corrispondente disposizione del
regolamento sui termini per l'area unica dei pagamenti in euro (SEPA), un
impatto di disciplina e di convergenza sul livello delle commissioni interbancarie
applicate in ambito puramente nazionale. Tuttavia, a lungo termine anche i piccoli
esercenti dovrebbero poter beneficiare direttamente delle misure volte ad
accrescere l'efficienza delle commissioni interbancarie e a creare condizioni
di parità per i prestatori di servizi di pagamento. Pertanto, dopo il periodo
transitorio l'ambito di applicazione del regolamento sulle commissioni
interbancarie per le carte ad uso dei consumatori dovrebbe essere esteso alle
commissioni interbancarie nazionali. Attualmente in otto Stati membri dell'UE
si applicano commissioni interbancarie molto basse, o non se ne applicano
affatto, alle carte di debito, senza effetti negativi significativi sull'emissione
delle carte e sul loro uso; al contrario, in genere si tratta degli Stati
membri in cui i livelli di emissione e di uso delle carte è il più elevato. In
linea con le tendenze osservate negli ultimi dieci anni è prevedibile che nei
prossimi anni l'emissione e l'uso di carte di debito continueranno ad
aumentare, di modo che dopo il periodo transitorio previsto dal regolamento le
carte di debito potranno essere considerate "onnipresenti" nell'UE e
non sarà più giustificato incentivarne l'emissione e l'uso mediante commissioni
pagate dagli esercenti ai prestatori di servizi di pagamento. Già ora è molto
raro che all'apertura di un conto di pagamento non venga rilasciata una carta,
che di per sé consente notevoli risparmi di costo ai prestatori di servizi di
pagamento. Inoltre, la proposta di direttiva[11]
relativa, tra l'altro, all'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di
base prevede che gli Stati membri assicurino che il conto di pagamento con
caratteristiche di base consenta operazioni di pagamento (compresi pagamenti on-line)
tramite carta di pagamento. Affinché i piccoli esercenti possano beneficiare
direttamente delle misure volte ad accrescere l'efficienza delle commissioni
interbancarie e a creare condizioni di parità per i prestatori di servizi di
pagamento sarebbe necessario disciplinare anche le commissioni applicate a
livello nazionale sui pagamenti tramite carta ad uso dei consumatori. Per
evitare discriminazioni tra i piccoli e i grandi dettaglianti, i quali possono
ricorrere più facilmente al convenzionamento transfrontaliero, si propone di
estendere, nella seconda fase, il massimale proposto nella prima fase per le
operazioni transfrontaliere anche alle operazioni nazionali
tramite carta di credito. La Commissione ritiene tuttavia che la maturità del
mercato nel SEE, in particolare per quanto riguarda l'emissione e l'uso di
carte di debito, deve essere ulteriormente esaminata e che occorra verificare
che non sussista più la necessità di applicare commissioni interbancarie per
incentivarle. Nel frattempo, come spiegato sopra, alle operazioni tramite carta
di debito e carta di credito verrebbe applicato un massimale pari
rispettivamente allo 0,2% e allo 0,3%. Nel complesso, con l'applicazione di un
massimale alle commissioni interbancarie, i dettaglianti potrebbero beneficiare
di tariffe più basse, il che consentirebbe risparmi che potrebbero essere in
parte trasferiti ai consumatori. I consumatori già pagano, perché le
commissioni interbancarie sono incorporate nei prezzi al dettaglio (per il
tramite della commissione per i servizi all'esercente), e le banche sono meno
inclini a trasferire i benefici delle commissioni interbancarie ai titolari dei
conti in essere presso di loro di quanto lo siano i dettaglianti nei confronti
dei loro clienti, data la minore concorrenza esistente nel settore bancario e l'attuale
mancanza di mobilità dei consumatori nel settore delle attività bancarie al
dettaglio. Pertanto, in ogni caso il trasferimento dei vantaggi ai consumatori
sarebbe maggiore da parte degli esercenti che da parte delle banche. Secondo le
stime, in Australia l'adozione della relativa misura ha consentito una
riduzione di 0,67 AUD per acquisto e di 77,19 AUD per conto all'anno. L'impatto
può tuttavia variare in funzione del settore al dettaglio, delle dimensioni
dell'esercente, dell'uso da parte di quest'ultimo degli strumenti di pagamento
e del contenuto del "carrello della spesa". Sarà sempre difficile
associare la variazione di uno specifico fattore economico a quella del prezzo
di uno specifico prodotto o servizio in un determinato punto vendita al dettaglio. Ciò non significa tuttavia che i costi che
gravano attualmente sugli esercenti verrebbero automaticamente trasferiti sui
consumatori da parte delle rispettive banche. I sistemi di pagamento sono
intrinsecamente complessi: la banca del titolare della carta interagisce con il
titolare della carta, la banca dell'esercente interagisce con l'esercente, e in
linea di principio entrambe devono far fronte alla concorrenza delle altre
banche e alle diverse condizioni di mercato nel rapporto con i rispettivi
clienti. Pertanto, l'imposizione di massimali alle commissioni interbancarie
dovrebbe avere un effetto positivo sull'accettazione delle carte, il che, sulla
base degli effetti di scala, può influenzare positivamente l'emissione delle
carte. Nella maggior parte dei paesi la diminuzione del livello elevato delle
commissioni interbancarie sembra di norma associarsi ad una maggiore
accettazione delle carte, e nei paesi in cui le commissioni interbancarie sono
più basse sembrerebbe che l'uso delle carte sia più elevato. La Danimarca
registra uno dei più elevati tassi di uso delle carte nell'UE, con 216
operazioni pro capite con un circuito di carta di debito a commissione zero.
Questo è vero anche per i circuiti internazionali: in Svizzera, dove non si
applica la commissione interbancaria, il circuito Maestro è il principale
sistema di pagamento tramite carta di debito. Nei Paesi Bassi l'accettazione e
l'uso delle carte in sostituzione del contante sono elevati ed in aumento. Sia
la Danimarca che i Paesi Bassi presentano livelli bassi delle spese di conto
rispetto ai paesi in cui si applicano commissioni interbancarie più elevate (ad
es. la Francia, anche dopo l'applicazione delle norme di concorrenza, e la
Spagna). In Spagna, dove l'uso delle carte è aumentato dopo l'adozione della
misura in materia, il valore medio delle operazioni di pagamento tramite carta
è diminuito del 15% dal 2005 al 2010. Parallelamente, sono aumentati il volume
e il valore delle operazioni tramite carta, secondo le cifre ufficiali della Banca
di Spagna[12]. Come si evince dal grafico, i circuiti
nazionali senza commissioni interbancarie registrano inoltre i livelli più
elevati di uso delle carte (dati BCE); anche nel Regno Unito e in Svezia
le commissioni interbancarie sono relativamente basse. L'impatto complessivo della riduzione delle
commissioni interbancarie sui ricavi dei prestatori di servizi di pagamento
emittenti e convenzionatori è difficile da stimare, in quanto l'aumento del
volume delle operazioni tramite carta (grazie alla maggiore accettazione) e i
risparmi realizzati dai prestatori di servizi di pagamento sulla gestione del
contante potrebbero almeno in parte compensare le perdite dovute all'applicazione
di un massimale alle commissioni interbancarie. Un ulteriore risparmio in
termini di costi potrebbe derivare dalla diminuzione dei prelievi ai
distributori automatici di banconote (ATM) e dal calo degli importi delle
commissioni interbancarie pagate di norma alle banche convenzionatrici degli
ATM. Pertanto non è certo che i ricavi delle banche emittenti siano
destinati a diminuire di conseguenza. In termini di redditività, un circuito di
carte di debito senza commissione interbancaria sembra essere perfettamente
redditizio da un punto di vista commerciale, senza aumento delle spese di conto
corrente a carico dei consumatori. Ad esempio, il circuito nazionale delle
carte di debito in Danimarca è a commissione zero e in media i titolari di
conto corrente pagano spese di conto corrente ben al di sotto della media UE.
Analogamente, in Svizzera la principale rete di carte di debito, ossia Maestro
(appartenente a MasterCard), non applica commissione interbancaria
multilaterale. In realtà, non esiste un collegamento
automatico tra diminuzione delle commissioni interbancarie e aumento delle
spese annue della carta. Le spese della carta sembrano piuttosto correlate, ad
esempio, al livello di concorrenza nel settore bancario al dettaglio. Negli
Stati Uniti le banche hanno cercato di aumentare le spese a carico dei
titolari di carta dopo l'introduzione della normativa sulle commissioni
interbancarie, ma sono state costrette a fare retromarcia dopo la rivolta dei
consumatori. In Svizzera la riduzione delle spese a carico dei titolari di
carta è andata di pari passo con la riduzione delle commissioni interbancarie.
In Australia le commissioni a carico del titolare di carta, che prima dell'introduzione
dei massimali sulle commissioni interbancarie registravano una rapida crescita,
hanno segnato un rallentamento dopo le riforme (per le carte di credito, tra il
1997 e il 2002: +218% e tra il 2003 e il 2008: +122%). In Spagna, dopo l'adozione
della misura in materia le spese medie annue sono aumentate ogni anno di 6,18 EUR
per le carte di debito e di 11,45 EUR per le carte di credito. Tuttavia,
il portafoglio di carte delle banche è aumentato: in misura significativamente
maggiore per le carte di credito rispetto alle carte di debito, nonostante la
crisi economica. Altre tendenze potrebbero far supporre che la concorrenza nel
settore bancario spagnolo è relativamente limitata: ad esempio, le spese di
conto corrente sono raddoppiate dal 2007 al 2012 e sono aumentate le spese di
scoperto. Gli aumenti delle spese bancarie nel settore al dettaglio appaiono
generalizzati in Spagna, senza correlazione con le commissioni interbancarie. Negli Stati Uniti ad un anno dall'introduzione
della normativa sulle commissioni interbancarie multilaterali si registrano i
primi segnali di una diminuzione. Inoltre, da quanto suggerisce l'esperienza
dell'Australia, i dettaglianti beneficerebbero integralmente (100%) della
diminuzione delle commissioni interbancarie, dato che i mercati del
convenzionamento tendono a essere più competitivi dei mercati dell'emissione,
mentre l'aumento potenziale delle commissioni a carico dei titolari di carta è
limitata al 30-40% dell'importo della diminuzione della commissione
interbancaria. Inoltre, con l'introduzione di un massimale alle commissioni
interbancarie e di regole in materia di trasparenza, i consumatori che
utilizzano mezzi di pagamento a basso costo non "sovvenzioneranno"
più i consumatori (spesso più ricchi) che utilizzano mezzi di pagamento più
costosi, in quanto gli esercenti non possono orientare i consumatori, in
particolare per le carte considerate un "must". Dato che la concorrenza svolgerebbe nuovamente
il suo ruolo, i consumatori e i dettaglianti beneficerebbero dell'ingresso di
nuovi operatori nel mercato dei pagamenti. Anche se le spese a carico dei
titolari di carta aumenteranno, il che non è certo, dato che l'impatto sui
ricavi delle banche dell'introduzione di un massimale alle commissioni
interbancarie sarà probabilmente diseguale, è probabile che i consumatori
potranno beneficiare della riduzione delle commissioni interbancarie a seguito
della riduzione dei prezzi al dettaglio, anche se i dettaglianti non
trasferiranno il 100% dei risparmi, nonché dell'entrata di nuovi operatori nel
mercato dei pagamenti. Va inoltre considerato che i consumatori beneficeranno
molto probabilmente dei servizi offerti da nuovi operatori che entreranno nel
mercato. Un esempio concreto di questa evoluzione è quello dei Paesi Bassi,
dove le commissioni interbancarie sono inferiori allo 0,2%: Ideal, la soluzione
di pagamento online a basso costo, si è sviluppata soprattutto grazie al
fatto che il basso livello delle commissioni interbancarie ha incoraggiato le
banche a innovare. Di conseguenza, per i loro acquisti on-line i
consumatori olandesi non sono costretti a sottoscrivere una carta di credito
pagando elevate commissioni. Le carte aziendali e le carte emesse dai
circuiti a tre parti, anche se di norma più costose, sarebbero escluse, come
ipotizzato dall'opzione v), dall'ambito di applicazione dei vari massimali
proposti per le carte ad uso dei consumatori, perché si tratta di carte aventi
quote di mercato ridotte nell'UE e strutture tariffarie diverse, che non si
prevede cambino in futuro. Tuttavia, le misure proposte per le operazioni
tramite carte ad uso dei consumatori verrebbero applicate a tali circuiti se
rilasciano tale tipologia di carta e se si avvalgono dei prestatori di servizi
di pagamento licenziatari secondo modalità che consentono al proprio circuito
di funzionare di fatto in modo analogo ad un circuito a quattro parti. Inoltre,
a tali circuiti si applicherebbero in ogni caso le misure volte ad accrescere
la trasparenza. La regolamentazione delle commissioni sui
servizi all'esercente, prevista dall'opzione vi), coprirebbe non solo le
commissioni interbancarie ma anche le altre commissioni applicate agli
esercenti, il che equivarrebbe di fatto a controllare i prezzi degli esercenti
e a regolamentare i prezzi al dettaglio. Invece, l'imposizione di un massimale
alle commissioni interbancarie consentirebbe di regolamentare i prezzi all'ingrosso
per allinearli all'analisi effettuata nei casi di concorrenza per realizzare il
mercato interno, dato che le commissioni interbancarie non sono prezzi finali
per i dettaglianti e ancora meno per i consumatori. Le misure in materia di trasparenza e di
orientamento dei consumatori rimarrebbero lo strumento essenziale per impedire
l'eccessiva promozione di carte che presentino commissioni interbancarie non
regolamentate. Occorrerà includere anche misure anti-elusione. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Sintesi delle misure proposte La proposta si articola in due parti
principali. La prima parte introduce le regole sulle
commissioni interbancarie. Per quanto riguarda tali commissioni la proposta
crea un settore "regolamentato" e un settore "non regolamentato".
Il settore regolamentato comprende tutte le operazioni tramite le carte
ampiamente utilizzate dai consumatori e che quindi possono essere difficilmente
rifiutate dai dettaglianti, vale a dire le carte di debito e di credito ad uso
dei consumatori, nonché le operazioni basate su carta. Il settore non
regolamentato comprende tutte le operazioni di pagamento tramite carta e le
operazioni di pagamento basate sulle carte che non rientrano nel settore
regolamentato, comprese le carte aziendali o le carte emesse da circuiti a tre
parti. Nel corso del periodo transitorio di due anni
dopo la pubblicazione del regolamento nel "settore regolamentato"
saranno imposti livelli massimi per le commissioni interbancarie solo per le
operazioni transfrontaliere (quando il titolare della carta utilizza la
carta in un altro Stato membro) o per operazioni con convenzionamento
transfrontaliero (in cui l'esercente utilizza un prestatore di servizi di
pagamento convenzionatore di altro Stato membro). Sebbene secondo la valutazione d'impatto il
divieto di applicare commissioni interbancarie per le carte di debito sarebbe
uno degli elementi dell'opzione prescelta, la Commissione ritiene che occorra
ulteriormente analizzare la maturità dei mercati nel SEE, in particolare per
quanto riguarda l'emissione e l'uso delle carte di debito, e che prima di
abolire pienamente le commissioni interbancarie sulle carte di debito occorra
verificare che non sussista più la necessità di applicare commissioni
interbancarie per incentivarle. Si propone pertanto, dopo la fase transitoria
in cui verrà liberalizzato e regolamentato unicamente il convenzionamento
transfrontaliero, di applicare alle operazioni nazionali le stesse commissioni
massime applicate alle operazioni con convenzionamento transfrontaliero. Due
anni dopo la completa entrata in vigore della normativa la Commissione
presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua
applicazione, valutando in particolare l'adeguatezza del livello delle
commissioni interbancarie, tenendo conto dell'uso e dei costi dei vari mezzi di
pagamento e del livello di ingresso di nuovi operatori e di nuove tecnologie
sul mercato. Dopo il periodo transitorio su tutte le operazioni
(transfrontaliere e nazionali) tramite carta di debito ad uso dei
consumatori e su tutte le operazioni di pagamento basate su dette carte verrà
applicata una commissione interbancaria massima pari allo 0,20% e a tutte le operazioni
(transfrontaliere e nazionali) tramite carta di credito ad uso
dei consumatori e a tutte le operazioni di pagamento basate su dette carte
verrà applicata una commissione interbancaria massima pari allo 0,30%. Questi
massimali, accettati dalle autorità nazionali della concorrenza in quanto non
richiedono ulteriori misure, sembrano costituire parametri di riferimento
ragionevoli, già attuati senza mettere in discussione il funzionamento dei
circuiti internazionali di carte di pagamento, né ledere gli interessi dei
prestatori di servizi di pagamento, dei consumatori e dei dettaglianti. Essi
consentono inoltre di garantire la certezza del diritto. La seconda parte del regolamento contiene
disposizioni in materia di regole commerciali che si applicheranno a tutte
le categorie di operazioni tramite carta e di operazioni di pagamento basate
su carta. Ad esempio, con l'entrata in vigore del regolamento: ·
sarà limitata l'applicazione dell'obbligo di
onorare tutte le carte di un circuito. Non saranno tuttavia ammesse
discriminazioni sulla base della banca emittente o della provenienza del
titolare della carta e tra carte aventi lo stesso livello di commissione
interbancaria; ·
sarà vietata l'applicazione di regole che
impediscono agli esercenti di orientare i clienti verso l'uso di strumenti di
pagamento più efficienti o che limitano questa loro possibilità ("divieto
di regole che impediscono l'orientamento"); ·
i prestatori di servizi di pagamento
convenzionatori forniranno estratti almeno mensili delle commissioni a carico
degli esercenti, in cui saranno specificate le commissioni pagate dall'esercente
nel corso del mese di riferimento per ogni categoria di carta e per ogni
singolo marchio nei casi in cui il soggetto convenzionatore fornisce il
servizio di convenzionamento; ·
sarà vietata l'applicazione delle regole che
vietano agli esercenti di comunicare ai clienti le commissioni pagate ai soggetti
convenzionatori di servizi di pagamento. La valutazione d'impatto è stata modificata a
seguito della riunione del comitato per la valutazione d'impatto tenutasi il 20
marzo 2013. Tra le modifiche più importanti rientrano la trasmissione di
informazioni supplementari sul mercato delle carte, sul suo funzionamento e
sulla giurisprudenza dell'UE in materia di commissioni interbancarie, nonché
una sintesi della letteratura economica in materia di commissioni
interbancarie. Il possibile impatto che l'imposizione di massimali alle
commissioni interbancarie potrebbe avere sulle commissioni pagate dai titolari
di carta, sul generale benessere economico dei consumatori e sui ricavi delle
banche è stato presentato in modo più chiaro, per semplificare la presentazione
dell'impatto delle opzioni più importanti incluse nel testo. Oltre a spiegare
meglio le interdipendenze tra opzioni e pacchetti diversi, è stata illustrata
la motivazione di fondo di un pacchetto "tutto compreso",
comprendente anche le commissioni interbancarie, argomentando le ragioni a
favore della regolamentazione delle commissioni interbancarie mediante
intervento normativo. Base giuridica Articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul
funzionamento dell'UE. Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica in
quanto la proposta non rientra in un settore di competenza esclusiva dell'Unione
europea. Gli obiettivi della proposta non possono
essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per i motivi che si
illustrano di seguito. Un mercato dei pagamenti integrato, basato su
reti che si estendono al di là dei confini nazionali, richiede per sua stessa
natura un approccio a livello UE, perché i principi, le regole, i processi e
gli standard applicabili devono essere uniformi in tutti gli Stati membri per
assicurare la certezza del diritto e condizioni di parità per tutti i
partecipanti al mercato. L'alternativa ad un approccio a livello dell'Unione
sarebbe un sistema di misure regolamentari e di provvedimenti volti a far
rispettare le regole di concorrenza, il quale sarebbe meno efficace dell'azione
dell'UE e presenterebbe una maggiore complessità e costi più elevati rispetto
all'ipotesi di una normativa a livello europeo. L'eventuale intervento a
livello UE rispetta quindi il principio di sussidiarietà. Un tale approccio
promuove l'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) ed è in linea con l'agenda
digitale europea, in particolare la creazione del mercato unico digitale.
Promuove l'innovazione tecnologica e contribuisce alla crescita e all'occupazione,
in particolare nei settori del commercio elettronico e del commercio mediante
dispositivi mobili. Inoltre, data la natura transfrontaliera dei
mercati dei pagamenti, le misure prese dalle autorità pubbliche per ridurre o
modificare il livello delle commissioni all'ingrosso (commissioni
interbancarie) unicamente in uno Stato membro perturberebbero il corretto
funzionamento del mercato dei pagamenti a livello dell'Unione e non sarebbero
propizie all'integrazione del mercato, perché non consentirebbero di creare
condizioni di parità in tutta l'Unione europea. È quanto avverrebbe, ad
esempio, se venissero adottati provvedimenti nazionali diversi intesi a
disciplinare le commissioni interbancarie o a introdurre massimali, come
previsto attualmente in diversi Stati membri. La proposta rispetta pertanto il principio di
sussidiarietà. Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito. La proposta non va al di là di quanto è strettamente
necessario per raggiungere i suoi obiettivi, ossia contribuire allo sviluppo di
un mercato unico dell'UE per i pagamenti, che permetterà ai consumatori, ai
dettaglianti e ad altre imprese di godere appieno dei benefici offerti dal
mercato interno UE, compreso il commercio elettronico. Le maggiori possibilità
di ingresso per gli operatori paneuropei, l'accresciuta innovazione e le
maggiori opportunità offerte ai circuiti nazionali di carte (di norma più
economici) assieme alla riduzione dell'uso del contante offrono opportunità ai
dettaglianti e ai prestatori di servizi di pagamento, a prescindere dal fatto
che questi ultimi siano banche o nuovi operatori sul mercato. Una concorrenza
efficace nei mercati dei pagamenti tramite carta e dei pagamenti basati su
carta consentirà risultati di mercato efficienti, tra cui una scelta più ampia
di prestatori di servizi di pagamento, compresi operatori paneuropei e
operatori innovativi, e costi più bassi per i dettaglianti e i consumatori.
Tali economie di costi dovrebbero a loro volta essere trasferite dagli
esercenti ai consumatori grazie alla riduzione dei prezzi al dettaglio. Le commissioni interbancarie in quanto tali e
il loro livello ampiamente divergente costituiscono un ostacolo all'integrazione
del mercato e ad una concorrenza efficace. I loro effetti sono rafforzati da
una serie di regole commerciali che riducono la trasparenza per i dettaglianti
e i consumatori, che limitano la possibilità dei dettaglianti di scegliere il
soggetto convenzionatore in un altro Stato membro e che impediscono ai
dettaglianti di orientare i consumatori verso l'uso di strumenti di pagamento
più efficienti. Sulla base della consultazione dei portatori
di interesse (cfr. la sintesi nella valutazione d'impatto), la Commissione
propone una combinazione di misure per rendere più efficiente il funzionamento
del mercato: in una prima fase, è previsto un massimale alle commissioni
interbancarie applicate alle operazioni transfrontaliere tramite carte di
debito e carte di credito ad uso dei consumatori e, in una seconda fase, il
massimale sarà previsto anche per le commissioni interbancarie applicate alle
operazioni nazionali tramite carte di credito e carte di debito ad uso dei
consumatori. In mancanza di regolamentazione rimarrebbe
irrisolto il problema del crescente ricorso ai due operatori internazionali,
con la progressiva scomparsa dei circuiti di carte nazionali (di norma più
economici). Limitate sarebbero le economie di scala e di scopo realizzate da
potenziali nuovi operatori paneuropei e da operatori innovativi, mentre gli
esercenti e i consumatori continuerebbero a pagare i costi di un mercato dei
pagamenti UE frammentato e costoso (oltre 1% del PIL dell'UE, pari a circa
130 miliardi di EUR l'anno, secondo la BCE). La soluzione di queste
questioni, se lasciata a provvedimenti volti a far rispettare le norme in
materia di concorrenza, in particolare sulla base della decisione MasterCard,
potrebbe richiedere molti anni e non consentirebbe di creare condizioni di
parità, dato che i provvedimenti sarebbero adottati caso per caso. È necessario e proporzionato regolamentare non
solo le operazioni transfrontaliere, con benefici che toccherebbero
prevalentemente i grandi dettaglianti, ma anche le operazioni nazionali. È
possibile disciplinare le operazioni transfrontaliere rapidamente, offrendo ai
dettaglianti l'opportunità di cercare servizi di convenzionamento
transfrontaliero meno costosi e incentivando i settori bancari o i circuiti
nazionali a ridurre le commissioni di convenzionamento da essi applicate. Un
processo analogo si è avuto di recente per quanto riguarda l'addebito diretto.
Il regolamento sui termini per l'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) fissa
un limite alle commissioni interbancarie applicate all'addebito diretto e, pur
abolendo le commissioni interbancarie transfrontaliere, consente che le
commissioni interbancarie nazionali restino in vigore fino al 2017. Per questo
motivo e anche per far fronte al trasferimento di alcuni esercenti verso
soggetti convenzionatori nei paesi limitrofi, le banche si sono impegnate ad
abolire le commissioni interbancarie sull'addebito diretto già entro il 1°
settembre 2013[13] [14]. A seguito degli impegni unilaterali assunti
nel quadro dei procedimenti in materia di concorrenza, nell'Unione un gran
numero di operazioni transfrontaliere di pagamento tramite carta vengono già
effettuate nel rispetto del massimale alle commissioni interbancarie che
sarebbe applicabile nella prima fase del presente regolamento. Questi elementi
possono quindi essere introdotti rapidamente. Tuttavia, le commissioni
interbancarie nazionali dovranno essere modificate. È pertanto necessario
concedere un periodo transitorio per le operazioni di pagamento nazionali.
Inoltre, la proposta non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre
massimali inferiori o misure aventi oggetto o effetto analogo, mediante
disposizioni di legge nazionali. A ciò va aggiunto il fatto che la fissazione
di un massimale alle commissioni interbancarie andrebbe a beneficio dei dettaglianti,
i quali tendono maggiormente a trasferire i benefici ai clienti rispetto alle
banche, settore quest'ultimo in cui si registrano attualmente bassi livelli di
concorrenza e di mobilità dei clienti. Allo stesso tempo i consumatori pagano già
indirettamente le commissioni interbancarie, con i prezzi al dettaglio, e i
consumatori che utilizzano il contante o le carte di debito si trovano
attualmente a sovvenzionare l'uso delle carte più costose da parte di altri
consumatori. Si potrebbe sostenere che la riduzione delle commissioni
interbancarie potrebbe spingere le banche ad aumentare le commissioni a carico
del titolare di carta. Non esistono tuttavia evidenze empiriche di un simile
collegamento. Le spese della carta sembrano essere principalmente determinate
dal livello di concorrenza nel settore bancario al dettaglio. Per quanto la presente proposta promuova l'integrazione
del mercato, favorendo l'accesso al mercato e il benessere economico di
consumatori e dettaglianti, l'impatto negativo sui prestatori di servizi di
pagamento già presenti sul mercato e sulle banche non è affatto certo. La
fissazione di massimali alle commissioni interbancarie ai predetti livelli
dovrebbe avere un effetto positivo sull'accettazione delle carte da parte degli
esercenti, il che incoraggerebbe i consumatori a usarle maggiormente. Gli
aumenti dei volumi delle operazioni tramite carta (grazie alla maggiore
accettazione) e i risparmi sulla gestione del contante potrebbero, almeno in
parte, compensare banche per le perdite potenziali dovute all'introduzione di
un massimale alle commissioni interbancarie. Altri risparmi di costo potrebbero
derivare dalla diminuzione dei prelievi di contante dai distributori
automatici. I massimali di 0,2% e di 0,3% previsti si
basano sul test di indifferenza per l'esercente (il cosiddetto "Merchant
Indifference Test"), che individua il livello delle commissioni che l'esercente
sarebbe disposto a pagare se dovesse confrontare i costi sostenuti in caso di
uso da parte del cliente della carta di pagamento con i costi sostenuti in caso
di pagamento senza carta (in contante). Le percentuali sono state calcolate
sulla base del predetto test, utilizzando i dati raccolti da quattro banche
centrali nazionali. Le percentuali sono state accettate da Visa, MasterCard e
dal circuito nazionale di carte Groupement Cartes Bancaires. La proposta
è pertanto proporzionata agli obiettivi sopra menzionati. Tutte le norme
proposte sono state sottoposte ad una verifica sotto il profilo della
proporzionalità per assicurare una regolamentazione adeguata e proporzionale. Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento. Altri strumenti non sarebbero adeguati per i
motivi illustrati di seguito. I livelli delle commissioni interbancarie e le
regole commerciali restrittive richiedono una standardizzazione a livello
tecnico e l'armonizzazione più completa possibile. Ciò impone l'adozione di un
regolamento piuttosto che di una direttiva. Inoltre, a causa del carattere a
rete del settore dei pagamenti, la maggior parte dei vantaggi si realizzeranno
soltanto quando la migrazione nazionale agli strumenti di pagamento su scala UE
sarà completata in tutti gli Stati membri dell'UE. Una direttiva, la
cui attuazione a livello nazionale potrebbe potenzialmente variare da un paese
all'altro, comporta il rischio di perpetuare la frammentazione attuale del
mercato dei pagamenti. Infine, ritarderebbe la migrazione a causa del tempo
necessario per il recepimento nell'ordinamento interno. Si raccomanda pertanto
di ricorrere allo strumento legislativo del regolamento per disciplinare le
commissioni interbancarie e le regole commerciali restrittive nel mercato dei
pagamenti tramite carta e nei mercati delle carte basate su dispositivo mobile
e su internet. Il presente regolamento rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di impresa e il
diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, e deve essere
attuato conformemente a detti diritti e principi. 4. Incidenza sul bilancio Nessuna. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia La proposta comprende una clausola di riesame. Spazio economico europeo L'atto proposto riguarda un settore
contemplato dall'accordo SEE ed è pertanto opportuno estenderlo allo Spazio
economico europeo. Illustrazione dettagliata della proposta La seguente breve sintesi mira a facilitare il
processo decisionale illustrando succintamente i principali elementi del
regolamento. L'articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione)
precisa che il regolamento disciplina le commissioni interbancarie sulle
operazioni di pagamento tramite carta e sulle operazioni di pagamento basate su
carta nell'UE quando nell'operazione di pagamento il beneficiario e il suo
prestatore di servizi di pagamento sono situati nell'UE, nonché le regole
commerciali connesse a detti pagamenti. L'articolo 2 (Definizioni) allinea il più
possibile le definizioni a quelle della direttiva 2007/64/CE. Tuttavia,
tenuto conto del limitato ambito di applicazione del regolamento rispetto a
quello della direttiva sui servizi di pagamento, alcune definizioni sono state
adeguate alle esigenze della presente proposta. L'articolo 3 (Livello massimo della
commissione interbancaria sulle operazioni transfrontaliere tramite carta di
debito o carta di credito ad uso dei consumatori) fissa rispettivamente allo 0,2%
e allo 0,3% il massimale della commissione interbancaria pagata ai prestatori
di servizi di pagamento per le operazioni transfrontaliere effettuate tramite
carta di debito e carta di credito ad uso dei consumatori, e ne prevede l'entrata
in vigore due mesi dopo la data di pubblicazione del regolamento. L'articolo 4 (Livello massimo della
commissione interbancaria su tutte le operazioni tramite carta di debito o
carta di credito ad uso dei consumatori) fissa rispettivamente allo 0,2% e allo
0,3% del valore dell'operazione il massimale della commissione interbancaria
pagata ai prestatori di servizi di pagamento per tutte le operazioni tramite
carte di debito e carta di credito ad uso dei consumatori, e ne prevede l'entrata
in vigore due anni dopo la data di pubblicazione del regolamento. L'articolo 5 (Divieto di commissioni di
elusione) stabilisce che ai fini dell'applicazione dei massimali di cui agli
articoli 3 e 4, la compensazione netta delle commissioni pagate dall'emittente
e di quelle riscosse dal circuito sono integrate nel calcolo delle commissioni
interbancarie pagate e riscosse, allo scopo di valutare possibili pratiche
elusive. L'articolo 6 (Licenze) stabilisce che le
licenze concesse dai circuiti in materia di emissione e di convenzionamento
devono coprire tutto il territorio dell'Unione e non essere limitate ad uno
specifico territorio. L'articolo 7 (Separazione tra circuiti e
trattamento) dispone la separazione organizzativa tra i circuiti e i soggetti
che si occupano del trattamento delle operazioni, vieta le regole in materia di
esecuzione che prevedono la discriminazione territoriale e impone l'obbligo
dell'interoperabilità tecnica dei sistemi gestiti dai soggetti che si occupano
dell'esecuzione. L'articolo 8 (Carte multimarchio e scelta dell'applicazione)
precisa che spetta all'emittente dello strumento di pagamento decidere se l'applicazione
di pagamento possa essere installata sulla stessa carta o borsellino
elettronico. La scelta dell'applicazione di pagamento utilizzata continua a
spettare al consumatore e non può essere imposta prima dall'emittente mediante
meccanismi automatici sullo strumento o sul dispositivo presente nel punto
vendita. L'articolo 9 (Divieto di commissioni uniformi
e non differenziate) precisa che le banche convenzionatrici sono tenute a fare
offerte al beneficiario, e ad applicargli le relative commissioni, per diverse
categorie e per diversi marchi di carte di pagamento e che non possono imporre
una tariffa unica, oltre ad essere tenute a fornire le informazioni pertinenti
sugli importi applicabili alle diverse categorie e ai diversi marchi. L'articolo 10 (Obbligo di onorare tutte le
carte di un circuito) stabilisce che i circuiti di carte di pagamento e i
prestatori di servizi di pagamento non possono imporre al dettagliante di
accettare una categoria o un marchio di carte assieme ad un'altra categoria o
ad un altro marchio, a meno che a questi ultimi si applichi la stessa
commissione interbancaria regolamentata applicata ai primi. Ad esempio, gli
esercenti che accettano le carte di debito ad uso dei consumatori non possono
essere costretti ad accettare carte di credito ad uso dei consumatori, ma
possono essere obbligati ad accettare altre carte di debito ad uso dei
consumatori. L'articolo 11 (Regole in materia di
orientamento) precisa che i circuiti di pagamento e i prestatori di servizi di
pagamento non possono impedire ai dettaglianti di orientare i consumatori verso
l'uso di specifici strumenti di pagamento prescelti dal dettagliante.
Questa disposizione fa salve le regole sugli sconti e sulle maggiorazioni
previste ai sensi della direttiva sui servizi di pagamento e dell'articolo 19
della direttiva sui diritti dei consumatori. I circuiti di carte di
pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non possono impedire ai
dettaglianti di informare i consumatori sulle commissioni interbancarie e sulle
commissioni per i servizi all'esercente. L'articolo 12 (Informazioni al beneficiario
sulle singole operazioni di pagamento) stabilisce le informazioni che il
prestatore di servizi di pagamento è tenuto a fornire all'esercente dopo l'esecuzione
delle singole operazioni di pagamento e prevede la possibilità che dette
informazioni vengano fornite periodicamente. L'articolo 13 (Autorità competenti) disciplina
le procedure di designazione delle autorità nazionali responsabili dell'applicazione
delle disposizioni del regolamento. L'articolo 14 (Sanzioni) dispone che gli Stati
membri prevedano regole sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle
disposizioni del presente regolamento, che devono essere comunicate alla
Commissione. L'articolo 15 (Procedure extragiudiziali di
reclamo e di ricorso) impone agli Stati membri di prevedere disposizioni
specifiche in materia di risoluzione delle controversie tra beneficiari e
prestatori di servizi di pagamento. L'articolo 16 (Clausola di riesame) prevede il
riesame del regolamento quattro anni dopo l'entrata in vigore, in particolare
il livello della commissione interbancaria. L'articolo prevede i meccanismi per
la valutazione dell'effettiva applicazione delle disposizioni del regolamento
e, se necessario, per proporre modifiche. L'articolo 17 (Entrata in vigore) fissa la
data di entrata in vigore del regolamento. 2013/0265 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo alle commissioni interbancarie sulle
operazioni di pagamento tramite carta (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del comitato economico e
sociale europeo[15], visto il parere della Banca centrale europea[16], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) La frammentazione del mercato
interno è dannosa per la competitività, la crescita e la creazione di posti di
lavoro nell'Unione. La soppressione degli ostacoli diretti e indiretti al
corretto funzionamento e al completamento di un mercato integrato per i
pagamenti elettronici in euro, senza distinzione tra pagamenti nazionali e
transfrontalieri, è necessaria per il corretto funzionamento del mercato
interno. (2) La direttiva 2007/64/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[17]
ha fornito la base giuridica per la creazione di un mercato interno dei
pagamenti dell'Unione, in quanto ha favorito in modo sostanziale l'attività dei
prestatori di servizi di pagamento, prevedendo regole uniformi in materia di
prestazione di servizi di pagamento. (3) Il regolamento (CE) n. 924/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio[18] ha
sancito il principio che le commissioni pagate dagli utilizzatori per i
pagamenti transfrontalieri in euro devono essere uguali a quelle applicate ai
corrispondenti pagamenti all'interno di uno Stato membro, compresi i pagamenti
tramite carta contemplati dal presente regolamento. (4) Il regolamento (UE) n. 260/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio[19]
ha stabilito le regole di funzionamento dei bonifici e degli addebiti diretti
in euro nel mercato interno, escludendo però dal suo ambito di applicazione i
pagamenti basati su carta. (5) La direttiva 2011/83/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio[20]
armonizza talune norme in materia di
contratti conclusi tra consumatori e commercianti, ivi comprese le norme sulle commissioni per l'uso di mezzi di pagamento, sulla base delle
quali gli Stati membri possono vietare ai commercianti di imporre ai
consumatori, in relazione all'uso di determinati mezzi di pagamento,
commissioni che superano il costo sostenuto dal commerciante per l'uso di detti
mezzi. (6) Affinché i consumatori, i
dettaglianti e le imprese possano godere appieno dei benefici del mercato
interno, è indispensabile che i pagamenti elettronici di cui si servono siano
sicuri, efficienti e competitivi, a maggior ragione ora che il commercio
elettronico si sta diffondendo sempre di più. (7) In diversi Stati membri[21] è in corso l'elaborazione di disposizioni di legge di disciplina delle
commissioni interbancarie, che coprono una serie di aspetti, compresi massimali
di vario livello alle commissioni interbancarie, le commissioni applicate agli
esercenti, l'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito o misure in
materia di orientamento dei clienti. Le decisioni amministrative in vigore in
alcuni Stati membri variano in modo significativo tra di loro. In
considerazione del pregiudizio che le commissioni interbancarie arrecano ai
dettaglianti e ai consumatori è anche in programma l'introduzione di misure di
regolamentazione a livello nazionale riguardanti il livello o la divergenza
delle commissioni. Le misure nazionali rischiano di creare ostacoli
significativi al completamento del mercato interno nel settore dei pagamenti
tramite carta e dei pagamenti tramite internet e dispositivi mobili basati su
carta e quindi di ostacolare la libertà di prestazione di servizi. (8) Le carte di pagamento sono
gli strumenti di pagamento elettronico più comunemente usati per gli acquisti
al dettaglio. Tuttavia, l'integrazione del mercato delle carte di pagamento
dell'Unione è lungi dall'essere completa perché molte soluzioni di pagamento
non possono svilupparsi oltre i confini nazionali o perché ai nuovi prestatori
paneuropei viene impedito di entrare nel mercato. Attualmente per i consumatori
e i dettaglianti la mancanza di integrazione del mercato si traduce in prezzi
più elevati e minore scelta di servizi di pagamento, e in minori opportunità di
sfruttare i vantaggi del mercato interno. Vi è pertanto la necessità di
rimuovere gli ostacoli al funzionamento efficiente del mercato delle carte di
pagamento, compresi i pagamenti mediante internet e dispositivi mobili basati
su operazioni tramite carta, sul quale sussistono ancora barriere alla
realizzazione di un mercato pienamente integrato. (9) Affinché il mercato interno
possa funzionare in modo efficace, occorre promuovere e agevolare l'uso dei
pagamenti elettronici a vantaggio di dettaglianti e consumatori. I pagamenti
tramite carta e gli altri pagamenti elettronici presentano una maggiore
flessibilità di utilizzo, compresa la possibilità di pagare on-line per
sfruttare i vantaggi del mercato interno e del commercio elettronico, oltre a
offrire ai dettaglianti la possibilità di pagamenti potenzialmente sicuri. I
pagamenti tramite carta e i pagamenti basati su carta, in sostituzione del
contante, potrebbero pertanto apportare benefici per i dettaglianti e i
consumatori, purché le commissioni pagate per l'utilizzo dei sistemi di
pagamento siano fissate ad un livello economicamente efficiente, e potrebbero
allo stesso tempo favorire l'innovazione e consentire l'entrata nel mercato di
nuovi operatori. (10) Una delle principali pratiche
che ostacolano il funzionamento del mercato interno dei pagamenti tramite carta
e dei pagamenti basati su carta è l'esistenza di commissioni interbancarie, non
soggette a regolamentazione nella maggior parte degli Stati membri. Si tratta
di commissioni interbancarie applicate di norma tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori e i
prestatori di servizi di pagamento emittenti della carta appartenenti ad un
dato circuito di carte. Le commissioni interbancarie
costituiscono la componente più importante delle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi
di pagamento convenzionatori per ogni operazione tramite
carta. Gli esercenti a loro volta incorporano questi costi della carta nei
prezzi dei beni e dei servizi. La concorrenza tra i circuiti di carte di
pagamento, in pratica, sembra essere in larga misura mirata a convincere il
maggior numero possibile di prestatori di servizi di pagamento emittenti (ad
esempio le banche) di emettere le loro carte, il che determina di solito un aumento
e non una riduzione delle commissioni, in contrasto con il normale
effetto di disciplina dei prezzi che la concorrenza ha in un'economia di
mercato. Con la regolamentazione delle commissioni interbancarie si
migliorerebbe il funzionamento del mercato interno. (11) L'attuale ampia varietà di
commissioni interbancarie e il loro livello ostacola l'affermarsi di "nuovi"
operatori paneuropei sulla base di modelli commerciali che prevedano
commissioni interbancarie più basse, a scapito di potenziali economie di scala
e di scopo e degli incrementi di efficienza che consentirebbero. Questa
situazione ha conseguenze negative per i dettaglianti e i consumatori e
ostacola l'innovazione. Il fatto che gli operatori paneuropei debbano
offrire alle banche emittenti come minimo il livello massimo della commissione
interbancaria prevalente sul mercato in cui intendono entrare ha anche come
conseguenza di favorire il persistere della frammentazione del mercato. I
circuiti nazionali esistenti che non applicano commissioni interbancarie o che
applicano commissioni di livello basso possono essere costretti a uscire dal
mercato, a causa della pressione esercitata dalle banche per ottenere ricavi
più elevati dalle commissioni interbancarie. Di conseguenza, i consumatori e
gli esercenti devono far fronte ad una possibilità di scelta ristretta, a
prezzi più elevati e a servizi di pagamento di minore qualità, e la loro
capacità di utilizzare soluzioni di pagamento paneuropee è limitata. Inoltre, i
dettaglianti non possono superare le differenze di commissioni servendosi dei
servizi di accettazione delle carte offerti da banche di altri Stati membri.
Regole specifiche applicate dai circuiti di carte di pagamento prescrivono l'applicazione
della commissione interbancaria del "punto vendita" (paese del
dettagliante) per ogni operazione di pagamento. Questa situazione impedisce
alle banche convenzionatrici di offrire i loro servizi a livello transfrontaliero.
Impedisce inoltre ai dettaglianti di ridurre, a vantaggio dei consumatori, i
costi sostenuti per i pagamenti. (12) L'applicazione da parte della
Commissione e delle autorità nazionali della concorrenza della normativa
vigente non ha consentito di risolvere questo problema. (13) Pertanto, per evitare la
frammentazione del mercato interno e le distorsioni significative della
concorrenza dovute a leggi e decisioni amministrative divergenti, è necessario,
ai sensi dell'articolo 114 del TFUE, adottare misure per risolvere il problema
dovuto a commissioni interbancarie elevate e divergenti, per consentire ai
prestatori di servizi di pagamento di prestare i loro servizi su base
transfrontaliera e ai consumatori e ai dettaglianti di utilizzare i servizi transfrontalieri.
(14) L'applicazione del presente
regolamento lascia impregiudicata l'applicazione delle norme in materia di
concorrenza nazionali e dell'Unione. Occorre che il presente regolamento non
impedisca agli Stati membri di mantenere o introdurre massimali inferiori o
misure aventi oggetto o effetto analogo mediante disposizioni di legge
nazionali. (15) Il presente regolamento segue
un approccio graduale. Come primo passo, è necessario adottare misure per
facilitare l'emissione e il convenzionamento transfrontaliero di operazioni di
pagamento tramite carta. Consentendo agli esercenti di scegliere un soggetto
convenzionatore (acquirer) al di fuori del proprio Stato membro ("convenzionamento
transfrontaliero") e imponendo un limite massimo alle commissioni
interbancarie transfrontaliere per le operazioni con convenzionamento
transfrontaliero sarebbe possibile creare la necessaria chiarezza giuridica.
Inoltre, occorre che le licenze di emissione o di convenzionamento
relative a strumenti di pagamento siano valide ovunque nell'Unione, senza
restrizioni geografiche. Tali misure consentirebbero il corretto
funzionamento del mercato interno dei pagamenti tramite carte, internet e
dispositivi mobili, a vantaggio dei consumatori e dei dettaglianti. (16) A seguito degli impegni
unilaterali assunti nel quadro dei procedimenti in materia di concorrenza, nell'Unione
molte operazioni transfrontaliere di pagamento tramite carta vengono già
effettuate nel rispetto del massimale delle commissioni interbancarie applicabile
nella prima fase di applicazione del presente regolamento. Pertanto, occorre
che le disposizioni relative a dette operazioni entrino in vigore in tempi
brevi, in modo da offrire ai dettaglianti l'opportunità di cercare servizi di
convenzionamento transfrontaliero meno costosi e da incentivare i settori
bancari o i circuiti nazionali a ridurre le commissioni di convenzionamento da
essi applicate. (17) Per le operazioni nazionali, è
necessario un periodo transitorio per lasciare ai prestatori di servizi di
pagamento e ai circuiti il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi requisiti.
Pertanto, per garantire il completamento del mercato interno dei pagamenti
basati su carta, occorre che a decorrere da due anni dall'entrata in vigore del
presente regolamento i massimali sulle commissioni interbancarie per le
operazioni tramite carta ad uso dei consumatori siano estesi a tutti i
pagamenti, sia transfrontalieri che nazionali. (18) Per
facilitare il convenzionamento transfrontaliero occorre
che su tutte le operazioni (transfrontaliere e nazionali) tramite carta
di debito ad uso dei consumatori e su tutte le operazioni di pagamento basate
su tali carte sia applicata una commissione interbancaria massima pari allo
0,20% e a tutte le operazioni (transfrontaliere e nazionali) tramite
carta di credito ad uso dei consumatori e a tutte le operazioni di pagamento basate
su tali carte sia applicata una commissione interbancaria massima pari allo
0,30%. (19) Questi massimali si basano sul
test di indifferenza per l'esercente (il cosiddetto Merchant Indifference
Test) sviluppato nella letteratura economica, che consente di determinare
il livello delle commissioni che l'esercente sarebbe disposto a pagare se
dovesse confrontare il costo che deve sostenere in caso di uso da parte dei
consumatori di una carta di pagamento e il costo sostenuto in caso di pagamento
(in contante) senza carta (tenendo conto della commissione per i servizi pagata
alla banca convenzionatrice, vale a dire la commissione per i servizi all'esercente
che si aggiunge alla commissione interbancaria). Si stimola in tal modo l'uso
di strumenti di pagamento efficienti mediante la promozione delle carte che
offrono benefici commerciali più elevati, evitando allo stesso tempo che agli
esercenti vengano applicate commissioni sproporzionate, con la conseguente
imposizione di costi nascosti ad altri consumatori. L'applicazione di
commissioni eccessive agli esercenti potrebbe anche essere dovuta agli accordi
collettivi sulle commissioni interbancarie, perché gli esercenti sono
riluttanti a rifiutare strumenti di pagamento costosi per timore di perdere un
affare. L'esperienza ha dimostrato che tali livelli sono proporzionati e non
rimettono in questione il funzionamento dei circuiti di carte di pagamento e
dei prestatori di servizi di pagamento internazionali. Essi presentano anche
benefici per i dettaglianti e i consumatori e creano certezza del diritto. (20) Occorre che nell'ambito di
applicazione del presente regolamento rientrino tutte le operazioni in cui il
prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di
pagamento del beneficiario sono stabiliti nell'Unione. (21) Conformemente al principio
della neutralità tecnologica sancito dall'agenda digitale europea, occorre che
il presente regolamento si applichi alle operazioni di pagamento basate su
carta, indipendentemente dall'ambiente in cui sono eseguite, ossia anche alle
operazioni tramite strumenti e servizi di pagamento al dettaglio on-line,
off-line o mobili. (22) Le operazioni di pagamento
tramite carta sono di norma eseguite sulla base di due principali modelli
commerciali: i cosiddetti circuiti di carta di pagamento a tre parti (titolare
di carta, circuito di convenzionamento e di emissione, esercente) e circuiti di
carta di pagamento a quattro parti (titolare della carta, banca emittente,
banca convenzionatrice, esercente). Molti circuiti a quattro parti applicano
una commissione interbancaria esplicita, nella maggior parte dei casi
multilaterale. Le commissioni interbancarie (ossia le commissioni pagate dalle
banche convenzionatrici per incentivare l'emissione e l'uso delle carte) sono
invece implicite nei circuiti a tre parti. Per riconoscere l'esistenza di
commissioni interbancarie implicite e contribuire alla creazione di condizioni di
parità, occorre considerare i circuiti a tre parti che utilizzano i prestatori
di servizi di pagamento come soggetto emittente e soggetto convenzionatore alla
stregua dei circuiti a quattro parti e assoggettarli alle stesse norme, nonché
applicare a tutti i prestatori le norme in materia di trasparenza e le altre
misure relative alle regole commerciali. (23) È importante assicurare che le
disposizioni concernenti le commissioni interbancarie pagate o riscosse dai
prestatori di servizi di pagamento non siano eluse mediante il ricorso a flussi
alternativi di commissioni ai prestatori di servizi di pagamento. Per evitare
l'elusione, occorre considerare alla stregua di commissione interbancaria la "compensazione
netta" delle commissioni pagate dal prestatore di servizi di pagamento
emittente al circuito di carte di pagamento e delle commissioni riscosse dallo
stesso prestatore al circuito. Nel calcolare la commissione interbancaria, al
fine di stabilire se vi è stata elusione, occorre tener conto dell'importo totale
dei pagamenti o degli incentivi ricevuti dal prestatore di servizi di pagamento
emittente da un circuito di carte di pagamento in relazione alle operazioni
regolamentate meno la commissione pagata dal prestatore di servizi di pagamento
emittente al circuito. I pagamenti, gli incentivi e le commissioni prese in
considerazione possono essere diretti (ossia basati sul volume o specifici per
ogni operazione) o indirette (tra cui incentivi di marketing, premi,
sconti per determinati volumi di operazioni). (24) I consumatori sono di norma
all'oscuro delle commissioni pagate dall'esercente per lo strumento di
pagamento che utilizzano. Allo stesso tempo una serie di pratiche incentivanti
seguite dai prestatori di servizi di pagamento emittenti (ad es. i travel
vouchers, i bonus, gli sconti, gli addebiti per inadempienze formali, la
copertura assicurativa gratuita, ecc.) concorrono a orientare i consumatori
verso l'uso di strumenti di pagamento che generano commissioni elevate a favore
dei prestatori di servizi di pagamento emittenti. Per contrastare queste
pratiche, occorre che le misure miranti a imporre restrizioni alle commissioni
interbancarie si applichino unicamente alle carte di pagamento divenute un
prodotto di massa e che gli esercenti hanno di norma difficoltà a rifiutare in
ragione della loro ampia diffusione, sia in termini di emissione che di uso
(vale a dire le carte di debito e le carte di credito ad uso dei consumatori).
Al fine di rendere più efficiente il funzionamento del mercato nei comparti non
regolamentati del settore e per limitare il trasferimento di attività dai
comparti regolamentati a quelli non regolamentati, occorre adottare una serie
di misure, tra cui misure in materia di separazione tra circuiti e
infrastrutture e di orientamento del pagatore da parte del beneficiario, e
consentire l'accettazione selettiva degli strumenti di pagamento da parte del
beneficiario. (25) La separazione tra circuiti e
infrastrutture dovrebbe consentire a tutti i soggetti che si occupano del
trattamento delle operazioni di competere nell'attirare clienti dei circuiti.
Dato che i costi di trattamento rappresentano una quota significativa del costo
totale di accettazione delle carte, è importante che questa parte della catena
di valore sia aperta alla concorrenza effettiva. Sulla base della separazione
tra circuiti e infrastrutture, occorre che i circuiti di carte e i soggetti che
si occupano del trattamento delle operazioni siano indipendenti sotto il
profilo giuridico, organizzativo e decisionale. Non dovrebbero attuare
discriminazioni, ad esempio accordandosi reciprocamente un trattamento preferenziale o scambiandosi informazioni privilegiate
non disponibili ai concorrenti nel rispettivo segmento di mercato, imponendo obblighi
eccessivi in materia di informazione ai concorrenti nel rispettivo segmento di
mercato, attuando sovvenzioni incrociate delle rispettive attività o
concludendo accordi di governance condivisa. Tali pratiche discriminatorie contribuiscono alla frammentazione del
mercato, hanno un impatto negativo sull'entrata nel mercato di nuovi operatori
e ostacolano l'emergenza di operatori pan‑europei e quindi il
completamento del mercato interno dei pagamenti tramite carta, internet e
dispositivi mobili, a scapito dei dettaglianti, delle imprese e dei
consumatori. (26) Le regole del circuito
applicate dai circuiti di carte di pagamento e le pratiche seguite dai
prestatori di servizi di pagamento tendono a mantenere gli esercenti e i
consumatori all'oscuro delle differenze tra le commissioni e riducono la
trasparenza del mercato, ad esempio con l'applicazione di commissioni uniformi
e non differenziate o il divieto imposto agli esercenti di scegliere il marchio
più economico sulle carte multimarchio o di orientare i consumatori all'uso
delle carte più economiche. Anche se gli esercenti sono a conoscenza delle
differenze di costo, le regole del circuito spesso impediscono loro di agire
per ridurre le commissioni. (27) Gli strumenti di pagamento
presentano costi diversi a carico del beneficiario, e alcuni strumenti sono più
costosi di altri. Salvo i casi in cui uno strumento di pagamento sia imposto
dalla legge per talune categorie di pagamenti o non possa essere rifiutato in
ragione del suo valore legale, il beneficiario dovrebbe essere libero di orientare
i pagatori verso l'uso di uno specifico strumento di pagamento. Al riguardo i
circuiti di carte e i prestatori di servizi di pagamento impongono numerose
restrizioni ai beneficiari, ad esempio: restrizioni alla possibilità del
beneficiario di rifiutare specifici strumenti di pagamento per importi modesti,
restrizioni alla comunicazione di informazioni al pagatore sulle commissioni
pagate dal beneficiario per specifici strumenti di pagamento o limitazioni
imposte al beneficiario sul numero di casse presenti nel suo esercizio
commerciale abilitate ad accettare specifici strumenti di pagamento. Occorre
abolire tali restrizioni. (28) Conformemente all'articolo 55
della proposta COM(2013) 547 il beneficiario può orientare il pagatore
verso l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento. Tuttavia, occorre
che il beneficiario non sia tenuto al pagamento di spese per l'uso di strumenti
di pagamento ai quali si applicano commissioni interbancarie regolamentate ai
sensi del presente regolamento, perché in tal caso si ridurrebbero i vantaggi
della maggiorazione e si accrescerebbe la complessità del mercato. (29) L'obbligo di onorare tutte le
carte di un circuito è un obbligo di natura duplice con cui i prestatori di
servizi di pagamento emittenti e i circuiti di carte di pagamento impongono ai
beneficiari di accettare tutte le carte aventi lo stesso marchio (componente "onora
tutti i prodotti"), a prescindere dalla differenza di costo delle
carte e a prescindere dalla banca emittente che ha emesso la carta (componente "onora
tutti gli emittenti"). È nell'interesse del consumatore che per la
stessa categoria di carte il beneficiario non possa operare discriminazioni tra
gli emittenti o i titolari di carta, e che i circuiti di pagamento e i
prestatori di servizi di pagamento non possano imporre tale obbligo. Pertanto,
sebbene la componente "onora tutti gli emittenti" dell'obbligo
di onorare tutte le carte di un circuito sia una regola giustificabile nell'ambito
del sistema di carte di pagamento, perché impedisce che i beneficiari operino
discriminazioni tra le singole banche che hanno emesso una carta, la componente
"onora tutti i prodotti" configura in sostanza una vendita
abbinata, che ha l'effetto di legare l'accettazione di carte cui si applica una
commissione bassa all'accettazione di carte con commissioni elevate. La
soppressione della componente "onora tutti i prodotti" dell'obbligo
di onorare tutte le carte di un circuito consentirebbe agli esercenti di
limitare la scelta delle carte di pagamento da essi accettate alle sole carte
con commissioni basse, il che, riducendo i costi a carico dell'esercente,
andrebbe anche a vantaggio dei consumatori. Gli esercenti che accettano carte
di debito non sarebbero quindi costretti ad accettare carte di credito, e
quelli che accettano carte di credito non sarebbero costretti ad accettare le
carte aziendali. Tuttavia, per tutelare il consumatore e la sua capacità di
utilizzare le carte di pagamento ogniqualvolta possibile, gli esercenti devono
essere obbligati ad accettare tutte le carte cui si applica la stessa
commissione interbancaria regolamentata. Tale limitazione consentirebbe anche
di accrescere la concorrenza nel settore delle carte cui si applicano
commissioni interbancarie non regolamentate dal presente regolamento, dato che
gli esercenti acquisirebbero maggiore potere negoziale per quanto riguarda le
condizioni alle quali sono disposti ad accettare dette carte. (30) Affinché i limiti all'obbligo
di onorare tutte le carte di un circuito possano funzionare efficacemente sono
indispensabili determinate informazioni. Innanzitutto, i beneficiari devono
disporre dei mezzi per identificare le diverse categorie di carte. Pertanto, le
varie categorie devono essere identificabili in modo visibile e per via
elettronica sul dispositivo. In secondo luogo, anche il pagatore deve essere
informato dell'accettazione del suo strumento di pagamento presso un dato punto
vendita. È necessario che le eventuali limitazioni all'uso di un
determinato marchio siano rese note dal beneficiario al pagatore
contemporaneamente e secondo le stesse modalità previste per comunicare l'accettazione
di un determinato marchio. (31) Per garantire la possibilità
di ricorso nei casi in cui il presente regolamento non sia applicato
correttamente, o qualora sorgano controversie tra utilizzatori dei servizi di
pagamento e prestatori dei servizi di pagamento occorre che gli Stati membri
istituiscano procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed
efficaci. È necessario che gli Stati membri stabiliscano norme riguardanti
le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e assicurino
che dette sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive e che siano
applicate. (32) Poiché gli obiettivi del
presente regolamento, ossia la fissazione di requisiti uniformi per le
operazioni di pagamento tramite carta e per operazioni di pagamento tramite
internet e dispositivi mobili, non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione,
essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.
Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi,
secondo il principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (33) Il presente regolamento
rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto ad un
ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, la libertà di impresa, la tutela
dei consumatori e deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1
Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento
stabilisce requisiti tecnici e commerciali uniformi per le operazioni di
pagamento tramite carta eseguite nell'Unione, quando sia il prestatore di
servizi di pagamento del pagatore che il prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario sono stabiliti nell'Unione. 2. Il presente regolamento non
si applica agli strumenti di pagamento che possono essere utilizzati unicamente
nell'ambito di una rete limitata pensata per rispondere a esigenze precise
mediante strumenti di pagamento da utilizzare in maniera limitata, perché
permettono al detentore dello specifico strumento di acquistare beni o servizi
soltanto nella sede dell'emittente, nell'ambito di una rete limitata di
prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un'emittente
professionale, o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una
gamma limitata di beni o servizi. 3. Il capo II non si applica (a)
alle operazioni tramite carte aziendali, (b)
ai prelievi presso i distributori automatici per il
prelievo di contante (ATM) e (c)
alle operazioni tramite carte emesse da circuiti di
carte di pagamento a tre parti. 4. L'articolo 7 non si applica
ai circuiti di carte di pagamento a tre parti. Articolo 2
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per: (1)
"soggetto convenzionatore (acquirer)":
prestatore di servizi di pagamento che stipula direttamente o indirettamente un
contratto con il beneficiario per il trattamento delle operazioni di pagamento
del beneficiario; (2)
"emittente": prestatore di servizi di
pagamento che stipula direttamente o indirettamente un contratto con il
pagatore per disporre l'ordine delle operazioni di pagamento del pagatore e per
il loro trattamento e regolamento; (3)
"consumatore": persona fisica che nei
contratti di servizi di pagamento contemplati dal presente regolamento agisce
per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale; (4)
"operazione tramite carta di debito":
operazione di pagamento tramite carta, ivi comprese operazioni tramite carte
prepagate collegate ad un conto corrente o ad un conto di deposito, in cui l'operazione
è addebitata entro un termine pari o inferiore a 48 ore dopo l'autorizzazione/l'ordine
dell'operazione; (5)
"operazione tramite carta di credito":
operazione di pagamento tramite carta in cui l'operazione è regolata entro un
termine superiore alle 48 ore dopo l'autorizzazione/l'ordine dell'operazione; (6)
"carta aziendale": carta di pagamento
emessa a favore di imprese, di uso limitato alle spese aziendali dei
dipendenti, o di enti del settore pubblico, di uso limitato alle spese dei
funzionari pubblici nell'ambito dell'attività lavorativa, o carte emesse a
favore di professionisti, di uso limitato alle spese per l'attività
professionale dei professionisti o dei loro dipendenti; (7)
"operazione di pagamento basata su carta":
servizio utilizzato per completare un'operazione di pagamento tramite carta,
dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici o software, se
il risultato è un'operazione tramite carta di pagamento. Tra le operazioni
di pagamento basate su carta non rientrano le operazioni basate su altri tipi
di servizi di pagamento; (8)
"operazione di pagamento transfrontaliera":
operazione di pagamento tramite carta o operazione di pagamento basata su carta
disposta dal pagatore o dal beneficiario, quando il prestatore di servizi di
pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario
sono stabiliti in Stati membri diversi o quando la carta di pagamento è emessa
da un prestatore di servizi di pagamento emittente stabilito in uno Stato
membro diverso da quello del punto vendita; (9)
"commissione interbancaria": commissione
pagata direttamente o indirettamente per ogni operazione (ad esempio, mediante
un terzo) tra il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il
prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che intervengono in un'operazione
tramite carta di pagamento o in un'operazione di pagamento basata su carta; (10)
"commissione per i servizi all'esercente":
commissione pagata dal beneficiario al soggetto convenzionatore per ogni
operazione, e che comprende la commissione interbancaria, la commissione per il
circuito di pagamento e per il trattamento dell'operazione e il margine del
soggetto convenzionatore; (11)
"beneficiario": persona fisica o
giuridica che è destinataria prevista dei fondi che sono oggetto dell'operazione
di pagamento; (12)
"pagatore": persona fisica o giuridica
titolare di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire
dal conto ovvero, in mancanza di conto di pagamento, persona fisica o giuridica
che impartisce l'ordine di pagamento; (13)
"circuito di carte di pagamento": insieme
unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione per l'esecuzione
di operazioni di pagamento nell'Unione e negli Stati membri, separato da
qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni; (14)
"circuito di carte di pagamento a quattro
parti": circuito di carte di pagamento in cui i pagamenti sono effettuati
dal conto di pagamento del titolare della carta verso il conto di pagamento del
beneficiario tramite l'intermediazione del circuito, del prestatore di servizi
di pagamento che ha emesso la carta (sul lato del titolare della carta) e del
prestatore di servizi di pagamento convenzionatore (sul lato del beneficiario),
e operazioni basate su carta aventi la stessa struttura; (15)
"circuito di carte di pagamento a tre parti":
circuito di carte di pagamento in cui i pagamenti sono effettuati da un conto
di pagamento detenuto dal circuito per conto del titolare della carta verso un
conto di pagamento detenuto dal circuito per conto del beneficiario, e
operazioni basate su carta aventi la stessa struttura. Il circuito di
carte di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di
pagamento la licenza di emissione e/o di convenzionamento delle carte di
pagamento, è considerato un circuito di carte di pagamento a quattro parti; (16)
"strumento di pagamento": qualsiasi
dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente di
servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate dall'utente
di servizi di pagamento, o per suo conto, per disporre l'ordine di pagamento; (17)
"strumento di pagamento basato su carta":
qualsiasi strumento di pagamento, compresi carte, telefoni cellulari, computer
e ogni altro dispositivo tecnologico contenenti l'applicazione adatta,
utilizzati dal pagatore per disporre l'ordine di pagamento che non sia un
bonifico o un addebito diretto di cui alla definizione dell'articolo 2 del
regolamento (UE) n. 260/2012; (18)
"applicazione di pagamento": software o
equivalente caricato su un dispositivo che permette di disporre operazioni di
pagamento tramite carta e che consente al pagatore di impartire ordini di
pagamento; (19)
"ordine di pagamento": istruzione del
pagatore al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un'operazione di
pagamento; (20)
"operazione tramite carta di pagamento":
operazione di pagamento eseguita tramite carta di pagamento, o utilizzando l'infrastruttura
di un'operazione tramite carta di pagamento, e basata sulle regole commerciali
di un'operazione tramite carta di pagamento; (21)
"prestatore di servizi di pagamento":
persona fisica o giuridica autorizzata a fornire i servizi di pagamento
elencati nell'allegato della direttiva 2007/64/CE. Il prestatore di servizi di
pagamento può essere un emittente o un soggetto convenzionatore o entrambi; (22)
"utente di servizi di pagamento": persona
fisica o giuridica che usa un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di
beneficiario o di entrambi; (23)
"operazione di pagamento": l'azione,
disposta dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario dei fondi da
trasferire, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore
e il beneficiario; (24)
"trattamento": la prestazione di servizi di
trattamento delle operazioni di pagamento in termini di azioni necessarie per l'esecuzione
dell'ordine di pagamento tra il soggetto convenzionatore e l'emittente; (25)
"soggetto incaricato del trattamento dell'operazione":
persona fisica o giuridica che fornisce servizi di trattamento delle operazioni
di pagamento. Capo II Commissioni interbancarie Articolo 3
Commissioni interbancarie per le operazioni transfrontaliere tramite carta di
debito o carta di credito ad uso dei consumatori 1. Con effetto a decorrere da
due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di
servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni transfrontaliere
tramite carta di debito una commissione interbancaria per ogni operazione,
o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente,
superiore a 0,2% del valore dell'operazione. 2. Con effetto a decorrere da
due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di
servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni transfrontaliere
tramite carta di credito una commissione interbancaria per ogni operazione,
o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente,
superiore a 0,3% del valore dell'operazione. Articolo 4
Commissioni interbancarie per tutte le operazioni tramite carta di debito o
carta di credito ad uso dei consumatori 1. Con effetto a decorrere da
due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di
servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni basate su carte
di debito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra
remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,2%
del valore dell'operazione. 2. Con effetto a decorrere da
due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di
servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni basate su carte
di credito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra
remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,3%
del valore dell'operazione. Articolo 5
Divieto di elusione Ai fini dell'applicazione dei massimali di cui
all'articolo 3 e all'articolo 4, le compensazioni nette che una banca emittente
riceve da un circuito di carte di pagamento in relazione alle operazioni di
pagamento o ad attività correlate sono considerate parte della commissione
interbancaria. Capo III Regole commerciali Articolo 6
Licenza 1. Negli accordi di licenza di
emissione di carte di pagamento o di convenzionamento delle operazioni di
pagamento tramite carta sono vietate le restrizioni territoriali nell'Unione e
le regole aventi effetto equivalente. 2. Nei circuiti di carte di
pagamento a quattro parti sono vietate le regole del circuito che prevedono
restrizioni territoriali nell'Unione e le regole aventi effetto equivalente. 3. Negli accordi di licenza di
emissione di carte di pagamento o di convenzionamento di operazioni di
pagamento tramite carta sono vietati requisiti e obblighi per l'ottenimento
della licenza o dell'autorizzazione specifica per paese per operare a livello
transfrontaliero e le regole aventi effetto equivalente. 4. Nei circuiti di carte di
pagamento a quattro parti sono vietati requisiti e obblighi per l'ottenimento
della licenza o dell'autorizzazione specifica per paese per operare a livello
transfrontaliero e le regole aventi effetto equivalente. Articolo 7
Separazione tra circuiti di carte di pagamento e soggetti incaricati del
trattamento delle operazioni 1. I circuiti di carte di
pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni sono
indipendenti sotto il profilo giuridico, organizzativo e decisionale. Essi non
operano in alcun modo discriminazioni tra le proprie controllate o i propri
azionisti, da un lato, e gli utenti dei circuiti e altre controparti
contrattuali, dall'altro, e in particolare non condizionano in nessun modo la
fornitura di un qualsiasi servizio da essi offerto all'accettazione da parte
delle loro controparti contrattuali di un qualsiasi altro servizio da essi
offerto. 2. I circuiti di carte di
pagamento prevedono la possibilità che i messaggi di autorizzazione e di
compensazione relativi alle singole operazioni tramite carta siano separati e
trattati da diversi soggetti incaricati del trattamento. 3. Sono vietate le discriminazioni
territoriali nelle regole in materia di trattamento applicate dai circuiti di
carte di pagamento. 4. I soggetti incaricati del
trattamento delle operazioni nell'Unione assicurano l'interoperabilità tecnica
del loro sistema con altri sistemi di soggetti incaricati del trattamento nell'Unione
mediante l'uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di
standardizzazione. Inoltre, detti soggetti non adottano né applicano regole
commerciali che limitano l'interoperabilità con altri sistemi di trattamento
nell'Unione. Articolo 8
Carte multimarchio e scelta dell'applicazione 1. Sono vietate le regole del
circuito e le clausole dei contratti di licenza che impediscono ad un emittente
di riunire uno o più marchi di strumenti di pagamento su una carta o un
dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o che creano ostacoli
in tal senso. 2. Il diverso trattamento dei
soggetti emittenti e dei soggetti convenzionatori nelle regole del circuito e
nelle clausole dei contratti di licenza per quanto riguarda la possibilità di
riunire diversi marchi su una carta o un dispositivo di telecomunicazione,
digitale o informatico è giustificato da ragioni oggettive e non
discriminatorie. 3. I circuiti di carte di
pagamento non impongono obblighi di segnalazione, obblighi di pagare
commissioni o altri obblighi aventi lo stesso oggetto o effetto a carico dei
prestatori di servizi di pagamento emittenti e convenzionatori per le
operazioni effettuate con qualsiasi dispositivo sul quale sia presente il loro
marchio in relazione alle operazioni per le quali il circuito non è utilizzato.
4. I principi di indirizzamento
intesi a dirigere le operazioni attraverso uno specifico canale o processo e le
norme e i requisiti tecnici e di sicurezza relativi al trattamento di più di un
marchio di carta di pagamento su una carta o su un dispositivo di
telecomunicazione, digitale o informatico devono essere non discriminatori e
applicati in modo non discriminatorio. 5. Se un dispositivo di
pagamento offre la scelta tra vari marchi di strumenti di pagamento, il marchio
utilizzato per l'operazione di pagamento in questione è deciso dal pagatore
presso il punto vendita. 6. I circuiti di carte di
pagamento, i soggetti emittenti, i soggetti convenzionatori e i gestori di
infrastrutture per il trattamento delle carte di pagamento non inseriscono
sullo strumento di pagamento o nei dispositivi utilizzati presso il punto
vendita meccanismi, software o dispositivi automatici che limitano la
scelta dell'applicazione da parte del pagatore che utilizza uno strumento di
pagamento multimarchio. Articolo 9
Applicazione di commissioni differenziate 1. I soggetti convenzionatori
offrono e applicano ai beneficiari commissioni per i servizi all'esercente
differenziate per le diverse categorie e i diversi marchi di carte di
pagamento, a meno che gli esercenti chiedano per iscritto ai prestatori di
servizi di pagamento convenzionatori di applicare commissioni non
differenziate. 2. Gli accordi tra i prestatori
di servizi di pagamento convenzionatori e i beneficiari includono informazioni
differenziate sull'importo delle commissioni sui servizi all'esercente, delle
commissioni interbancarie e delle commissioni del circuito applicabili ad ogni
categoria e marchio di carte di pagamento. Articolo 10
Regole in materia di obbligo di accettare tutte le carte del circuito 1. I circuiti di pagamento e i
prestatori di servizi di pagamento non applicano regole che possano obbligare i
beneficiari che accettano le carte e gli altri strumenti di pagamento emessi
dal prestatore di servizi di pagamento emittente nell'ambito di un circuito di
strumenti di pagamento ad accettare anche altri strumenti di pagamento dello
stesso marchio e/o della stessa categoria emessi da altri prestatori di servizi
di pagamento emittenti nel quadro del medesimo circuito, a meno che a detti
strumenti non si applichi la stessa commissione interbancaria regolamentata. 2. La restrizione dell'obbligo
di onorare tutte le carte di un circuito di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicata
la possibilità per i circuiti di pagamento e i prestatori di servizi di
pagamento di prevedere che talune carte non possano essere rifiutate sulla base
dell'identità del prestatore di servizi di pagamento emittente o del titolare
della carta. 3. Gli esercenti che decidono di
non accettare tutte le carte o gli altri strumenti di pagamento di un circuito
di carte di pagamento ne informano i consumatori in modo chiaro e
inequivocabile, informandoli contestualmente delle carte di pagamento e degli
altri strumenti di pagamento del circuito che accettano. Tali informazioni sono
affisse in bella vista all'ingresso del negozio, alla cassa, o sul sito web o
su altro mezzo elettronico o mobile applicabile, e sono comunicate in tempo
utile al pagatore prima che quest'ultimo concluda un contratto di acquisto con
il beneficiario. 4. I prestatori di servizi di
pagamento emittenti assicurano che i loro strumenti di pagamento siano
identificabili in modo visibile e per via elettronica, in modo da consentire al
beneficiario di individuare in maniera inequivocabile il marchio e la categoria
di carta prepagata, di carta di debito, di carta di credito o di carta
aziendale o di pagamento basato sulle predette carte scelti dal pagatore. Articolo 11
Norme in materia di orientamento 1. Sono vietate le clausole nei
contratti di licenza e le regole del circuito applicate dai circuiti di carte
di pagamento e negli accordi conclusi tra i prestatori di servizi di pagamento
convenzionatori di carte e i beneficiari che impediscono a questi ultimi di
orientare i consumatori verso l'uso di un qualsiasi strumento di pagamento
preferito dal beneficiario. Il divieto si applica altresì alle regole che
vietano ai beneficiari di riservare ai dispositivi di pagamento di un dato
circuito un trattamento più o meno favorevole rispetto ad altri. 2. Sono vietate le clausole nei
contratti di licenza e le regole del circuito applicate dai circuiti di carte
di pagamento e negli accordi conclusi tra i prestatori di servizi di pagamento
convenzionatori di carte e i beneficiari che impediscono a questi ultimi di
informare i pagatori sulle commissioni interbancarie e sulle commissioni per i
servizi all'esercente. 3. I paragrafi 1 e 2 lasciano
impregiudicate le norme in materia di spese, riduzioni o altre forme di
orientamento di cui all'articolo 55 della proposta COM(2013) 547 e all'articolo
19 della direttiva 2011/83/UE[22]. Articolo 12
Informazioni al beneficiario in merito ad ogni singola operazione di pagamento 1. Dopo l'esecuzione di ogni
singola operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario fornisce a quest'ultimo le seguenti informazioni: (a)
il riferimento che consente al beneficiario di
identificare l'operazione di pagamento; (b)
l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta
in cui avviene l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario; (c)
l'importo delle eventuali spese per l'operazione di
pagamento, con indicazione distinta dell'importo della commissione
interbancaria. Con il consenso previo ed esplicito del beneficiario
le informazioni di cui al primo comma possono essere aggregate per marchio,
applicazione e categoria di strumento di pagamento e per tasso di commissione
interbancaria applicabile all'operazione. 2. Il contratto tra soggetto
convenzionatore e beneficiario può includere la previsione che le informazioni
di cui al paragrafo 1, primo comma, debbano essere fornite o rese disponibili
periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che
permettano al beneficiario di conservare e riprodurre le informazioni immutate. Capo IV Disposizioni finali Articolo 13
Autorità competenti 1. Gli Stati membri designano le
autorità competenti incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni del
presente regolamento, a cui siano attribuiti poteri di indagine e di controllo.
2. Gli Stati membri possono
designare come autorità competenti organismi già esistenti. 3. Gli Stati membri possono
designare diverse autorità competenti. 4. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il nome di tali autorità competenti entro due mesi dall'entrata
in vigore del presente regolamento. Essi informano immediatamente la
Commissione di ogni cambiamento ulteriore relativo alle autorità. 5. Le autorità competenti
designate di cui al paragrafo 1 sono dotate di risorse adeguate per l'esercizio
delle loro funzioni. 6. Gli Stati membri prescrivono
che le autorità competenti controllino efficacemente la conformità con il
presente regolamento e adottino tutte le misure necessarie per garantire tale
conformità. 7. Gli Stati membri provvedono
affinché le designazioni di cui al paragrafo 1 siano soggette a diritto di
ricorso. Articolo 14
Sanzioni 1. Gli Stati membri stabiliscono
norme in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e
prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali
sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati membri comunicano
le disposizioni alla Commissione entro due mesi dall'entrata in vigore del
presente regolamento e comunicano immediatamente qualsiasi modifica successiva
che le riguardi. Articolo 15
Risoluzione delle controversie, procedure extragiudiziali di reclamo e di
ricorso 1. Gli Stati membri istituiscono
procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci per la
risoluzione delle controversie relative al presente regolamento che insorgano
tra i beneficiari e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine gli
Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi
organismi. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il nome di tali organismi entro due anni dall'entrata in
vigore del presente regolamento. Essi informano immediatamente la Commissione
di ogni successivo cambiamento relativo a tali organismi. Articolo 16 Clausola di riesame Quattro anni dopo l'entrata in vigore del
presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sulla sua applicazione. La relazione della Commissione
valuta in particolare l'adeguatezza dei livelli delle commissioni interbancarie
e dei meccanismi di orientamento, quali le spese, tenendo conto dell'uso e dei
costi dei vari mezzi di pagamento e del livello di ingresso sul mercato di
nuovi operatori e di nuove tecnologie. Articolo 17
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] Cfr. ad esempio la recente proposta in materia di
accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base (COM(2013) 266 final
dell'8 maggio 2013). [2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:319:0001:01:IT:HTML [3] Sentenza del Tribunale del 24 maggio 2012 nella causa T 111/08,
MasterCard e altri/Commissione, non ancora pubblicata. [4] Caso
COMP/34.579, MasterCard, decisione della Commissione, del 19 dicembre 2007,
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1889_2.pdf. [5] Articolo 80 della legge danese sui servizi di pagamento
e la moneta elettronica, Testo unico n. 365 del 26 aprile 2011, http://www.finanstilsynet.dk/en/Regler-og-praksis/Translated-regulations/~/media/Regler-og-praksis/2012/C_Act365_2011_new.ashx..Esso
disciplina le
commissioni interbancarie multilaterali applicate alle operazioni faccia a
faccia e impone agli esercenti, classificati in 8 diverse categorie di
costo, il pagamento di una commissione annua, il cui importo è deciso dal
ministero dell'Economia. [6] https://www.gov.uk/government/consultations/opening-up-uk-payments. [7] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0941:IT:NOT. [8] http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/cim/gp_feedback_statement_en.pdf. [9] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0426+0+DOC+XML+V0//IT. [10] http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/cim/gp_feedback_statement_en.pdf. [11] COM(2013) 266 final. [12] Cfr. la valutazione d'impatto, pag. 208. [13] http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=418&id_article=1895. [14] http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=418&id_article=1895. [15] GU C […] del […], pag. […]. [16] GU C […] del […], pag. […]. [17] Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE
e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1). [18] Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri
nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001, GU L 266 del 9.10.2009,
pag. 11. [19] Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e
commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il
regolamento (CE) n. 924/2009, GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22. [20] Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del
Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64). [21] Italia, Ungheria, Polonia e Regno Unito. [22] Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori.