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Document COM:2005:371:FIN

    Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldavia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
    Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldavia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    /* COM/2005/0371 def. */ /* COM/2005/0371 def. - CNS 2005/0151 */

    52005PC0371(01)

    Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldavia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei /* COM/2005/0371 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 12.08.2005

    COM(2005) 371 definitivo

    2005/0151 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldavia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldavia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    (presentate dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Nel settore del trasporto aereo internazionale, le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori accordi bilaterali o multilaterali ad essi connessi.

    Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia delle Comunità europee (cause C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98), la Comunità ha competenza esclusiva su numerosi aspetti relativi ai servizi aerei con i paesi terzi. La Corte di giustizia ha altresì stabilito che i vettori aerei comunitari godono del diritto di stabilimento all'interno della Comunità, compreso il diritto di accesso non discriminatorio al mercato.

    Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto comunitario in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare, limitare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti delle compagnie aeree comunitarie stabilite sul territorio di uno Stato membro che sono di proprietà di un altro Stato membro o controllate dai suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 43 del trattato, il quale garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento, lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini.

    A seguito delle ricordate sentenze della Corte, nel giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario[1].

    Conformemente ai meccanismi e alle direttive allegate alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i suddetti negoziati, la Commissione ha negoziato, con la Repubblica di Moldavia, un accordo che sostituisce alcune disposizioni dell’accordo bilaterale vigente sui servizi aerei tra gli Stati membri e la Repubblica di Moldavia. L'articolo 2 dell'Accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria, la quale consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare del diritto di stabilimento. Gli articoli 4 e 5 dell'Accordo contengono due clausole riguardanti materie di competenza comunitaria. L'articolo 4 riguarda la tassazione del carburante (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2). L'articolo 5 (Tariffe di trasporto) risolve i conflitti tra gli accordi bilaterali sui servizi aerei attualmente in vigore e il regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, il quale vieta ai vettori dei paesi terzi di avere una posizione dominante sui prezzi per i collegamenti aerei esclusivamente intracomunitari.

    Il Consiglio è invitato ad approvare la decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria, nonché la decisione relativa alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica di Moldavia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità.

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldavia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

    vista la proposta della Commissione[2],

    considerando quanto segue:

    (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica di Moldavia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (3) Occorre firmare e applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva.

    DECIDE:

    Articolo unico

    1. Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldavia su taluni aspetti relativi ai servizi aerei.

    2. In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via transitoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'Accordo.

    3. Il testo dell'Accordo è allegato alla presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    2005/0151 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldavia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

    vista la proposta della Commissione[3],

    visto il parere del Parlamento europeo[4] ,

    considerando quanto segue:

    (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica di Moldavia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (3) Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, il presente Accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data [...], conformemente alla decisione .../.../CE del Consiglio, del [...][5].

    (4) L’Accordo deve essere approvato,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1. L'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldavia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea.

    2. Il testo dell'Accordo è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1 dell'Accordo.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    ACCORDO

    tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldavia

    su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    LA COMUNITÀ EUROPEA

    da un lato, e

    LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA:

    (in appresso denominata “Moldavia”)

    dall'altro,

    (in appresso denominate “le Parti”)

    CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e la Moldavia hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,

    CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

    CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

    VISTI gli accordi fra la Comunità europea e taluni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

    RICONOSCENDO che determinate disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Moldavia, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Moldavia e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

    CONSTATANDO che la Comunità europea non ha intenzione, nell'ambito di questi negoziati, di aumentare il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Moldavia, di alterare l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Moldavia, né di negoziare emendamenti alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

    Articolo 1 Disposizioni generali

    1. Ai fini del presente Accordo, le definizioni figurano all’allegato 4.

    2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

    3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

    Articolo 2 Designazione da parte di uno Stato membro

    1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettere a) e b), rispettivamente per quanto riguarda la designazione di un vettore aereo da parte dello Stato membro interessato, le autorizzazioni e i permessi rilasciati dalla Moldavia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

    2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Moldavia rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

    i. il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

    ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

    iii. il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

    3. La Moldavia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

    i. il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria;

    ii. il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo Certificato di operatore aereo (COA) o l'autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; e

    iii. il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

    La Moldavia esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

    Articolo 3 Sicurezza

    1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli di cui all'allegato 2, lettera c).

    2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Moldavia ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Moldavia si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

    Articolo 4 Tassazione del carburante per la navigazione aerea

    1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d).

    2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Moldavia che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

    Articolo 5 Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

    1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli di cui all'allegato 2, lettera e).

    3. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Moldavia, in virtù di un accordo di cui all'allegato 1, che contengano una disposizione indicata all'allegato 2, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggetti alla legislazione della Comunità europea.

    Articolo 6 Allegati all'Accordo

    Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

    Articolo 7 Revisione o modificazione

    Le Parti possono, in qualsiasi momento, rivedere o modificare il presente Accordo mediante reciproco consenso.

    Articolo 8 Entrata in vigore e applicazione transitoria

    1. Il presente Accordo entra in vigore alla data alla quale le Parti si notificano per iscritto reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

    2. In attesa della sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 1, le Parti convengono di applicare il presente Accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

    3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Moldavia che, alla data della firma del presente Accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria, sono indicati all'allegato 1, lettera b). Il presente Accordo si applica a tutti questi accordi e intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

    Articolo 9 Cessazione

    1. La risoluzione di uno degli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente Accordo relative all'accordo in questione.

    2. La risoluzione di tutti gli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente Accordo.

    IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

    Fatto a [….] in duplice esemplare, in data odierna […] […. …] nelle lingue ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e moldava.

    PER LA COMUNITÀ EUROPEA: PER LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA:

    ALLEGATO 1

    Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente Accordo

    a) Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica di Moldavia e Stati membri della Comunità europea già conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente Accordo

    - Accordo sui trasporti aerei fra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica di Moldavia firmato a Vienna il 20 luglio 1993, di seguito denominato “Accordo Moldavia - Austria” nell'allegato 2;

    - modificato da ultimo dal Protocollo d'intesa concluso a Vienna il 10 ottobre 2002.

    - Accordo fra il governo della Repubblica di Cipro e il governo della Repubblica di Moldavia in materia di servizi aerei, firmato a Chisinau il 15 luglio 2002, in appresso denominato “Accordo Moldavia - Cipro” nell'allegato 2;

    - Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica di Moldavia firmato a Chisinau il 24 febbraio 2004, di seguito denominato “Accordo Moldavia – Repubblica ceca” nell'allegato 2;

    - Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica di Moldavia firmato a Chisinau il 21 maggio 1999, di seguito denominato “Accordo Moldavia – Germania” nell'allegato 2;

    - Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Moldavia firmato ad Atene il 29 marzo 2004, di seguito denominato “Accordo Moldavia – Grecia” nell'allegato 2;

    - Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo della Repubblica di Moldavia firmato a Budapest il 19 aprile 1995, di seguito denominato “Accordo Moldavia – Ungheria” nell'allegato 2;

    - Accordo fra il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica di Moldavia in materia di servizi aerei, firmato a Roma il 19 settembre 1997, di seguito denominato “Accordo Moldavia - Italia” nell'allegato 2;

    modificato da ultimo dal Protocollo d'intesa firmato a Roma il 26 gennaio 2005.

    - Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica di Moldavia firmato a Vilnius il 5 aprile 1996, di seguito denominato “Accordo Moldavia – Lituania” nell'allegato 2;

    Modificato da ultimo dallo scambio di note firmato a Chisinau l’8 novembre 2004.

    - Accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche in materia di servizi aerei, firmato il 17 giugno 1958 e convalidato dalla dichiarazione comune relativa ai trattati bilaterali nelle relazioni fra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Moldavia firmata a Chisinau il 29 ottobre 1996, di seguito denominata “Accordo Moldavia – Paesi Bassi” nell’allegato 2;

    - Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica di Moldavia , firmato a Varsavia il 27 luglio 1995, di seguito denominato “Accordo Moldavia - Polonia” nell'allegato 2;

    - Accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica di Moldavia siglato a Chisinau il 18 novembre 1994, di seguito denominato “Accordo Moldavia - Regno Unito” nell'allegato 2;

    b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Moldavia e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente Accordo

    - Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica di Estonia e il governo della Repubblica di Moldavia siglato a Tallinn il 23 settembre 1999, di seguito denominato “Accordo Moldavia – Estonia” nell'allegato 2;

    - Accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica di Moldavia in materia di trasporti aerei, siglato a Chisinau il 29 luglio 1999, di seguito denominato “Accordo Moldavia - Francia” nell'allegato 2;

    - Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica di Moldavia siglato a Riga il 28 aprile 2004, di seguito denominato “Accordo Moldavia – Lettonia” nell'allegato 2;

    - Accordo sui servizi fra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Repubblica di Moldavia , siglato a Lisbona il 17 febbraio 2005, di seguito denominato “Accordo Moldavia - Portogallo” nell'allegato 2.

    ALLEGATO 2

    Elenco degli articoli degli accordi riportati all’allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 5 del presente Accordo

    a) Designazione da parte di uno Stato membro:

    - Articolo 3, paragrafo 5, dell'Accordo Moldavia – Austria;

    - Articolo 4, paragrafo 3, dell'Accordo Moldavia – Cipro;

    - Articolo 3, paragrafo 4, dell'Accordo Moldavia – Repubblica ceca;

    - Articolo 3, paragrafo 4, dell'Accordo Moldavia – Estonia;

    - Articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo Moldavia – Francia;

    - Articolo 3, paragrafo 2, lettera (b), dell'Accordo Moldavia – Grecia;

    - Articolo 3, paragrafo 4, dell'Accordo Moldavia – Ungheria;

    - Articolo 1, paragrafo 2, dell'Accordo Moldavia – Paesi Bassi;

    - Articolo 3, paragrafo 4, dell'Accordo Moldavia – Polonia;

    - Articolo 4, paragrafo 4, dell'Accordo Moldavia – Regno Unito;

    b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

    - Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Moldavia – Austria;

    - Articolo 5, paragrafo , lettera a), dell'Accordo Moldavia – Cipro;

    - Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'Accordo Moldavia – Repubblica ceca;

    - Articolo 4, dell'Accordo Moldavia – Estonia;

    - Articolo 4, paragrafo 1, dell'Accordo Moldavia – Francia;

    - Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'Accordo Moldavia – Grecia;

    - Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Moldavia – Ungheria;

    - Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Moldavia – Polonia;

    - Articolo 5, paragrafo 1 (a), dell'Accordo Moldavia – Regno Unito;

    c) Sicurezza:

    - Articolo 13 dell'Accordo Moldavia – Cipro;

    - Articolo 8 dell'Accordo Moldavia – Repubblica ceca;

    - Articolo 12, dell'Accordo Moldavia – Estonia;

    - Articolo 8 dell'Accordo Moldavia – Francia;

    - Articolo 12 dell'Accordo Moldavia – Germania;

    - Articolo 7 dell'Accordo Moldavia – Grecia;

    - Articolo 16 dell'Accordo Moldavia – Lettonia;

    d) Tassazione del carburante:

    - Articolo 7 dell'Accordo Moldavia – Austria;

    - Articolo 7 dell'Accordo Moldavia – Cipro;

    - Articolo 9 dell'Accordo Moldavia – Repubblica ceca;

    - Articolo 6, dell'Accordo Moldavia – Estonia;

    - Articolo 10 dell'Accordo Moldavia – Francia;

    - Articolo 6 dell'Accordo Moldavia – Germania;

    - Articolo 10 dell'Accordo Moldavia – Grecia;

    - Articolo 6 dell'Accordo Moldavia – Ungheria;

    - Articolo 7 dell'Accordo Moldavia – Lettonia;

    - Articolo 6 dell'Accordo Moldavia – Lituania;

    - Articolo 9 dell'Accordo Moldavia – Polonia;

    - Articolo 8 dell'Accordo Moldavia – Regno Unito.

    e) Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

    - Articolo 11 dell'Accordo Moldavia – Austria;

    - Articolo 16 dell'Accordo Moldavia – Cipro;

    - Articolo 13 dell'Accordo Moldavia - Repubblica ceca;

    - Articolo 10 dell'Accordo Moldavia – Estonia;

    - Articolo 14 dell'Accordo Moldavia – Francia;

    - Articolo 10 dell'Accordo Moldavia – Germania;

    - Articolo 13 dell'Accordo Moldavia – Grecia;

    - Articolo 13 dell'Accordo Moldavia – Ungheria;

    - Articolo 8 dell'Accordo Moldavia – Italia;

    - Articolo 11 dell'Accordo Moldavia – Lettonia;

    - Articolo 10 dell'Accordo Moldavia – Lituania;

    - Articolo 8 dell'Accordo Moldavia – Polonia;

    - Articolo 7 dell'Accordo Moldavia – Regno Unito.

    ALLEGATO 3

    Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo

    (a) La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

    (b) Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

    (c) Il Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

    (d) La Confederazione svizzera (ai sensi dell'Accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).

    ALLEGATO 4

    Definizioni

    Per “Stato membro” si intendono gli Stati membri della Comunità europea.

    Per “Stabilimento di un vettore aereo comunitario (aerolinea) sul territorio di uno Stato membro” si intende l’esercizio reale ed effettivo di una attività di trasporto aereo attraverso accordi stabili. La forma giuridica di tale stabilimento, si tratti di una succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non dovrebbe costituire il fattore determinante a questo riguardo. Quando un'impresa è stabilita nel territorio di diversi Stati membri, come definito nel trattato, essa dovrebbe assicurare, per evitare che il diritto nazionale venga eluso, che ognuno degli stabilimenti adempia agli obblighi che, conformemente al diritto comunitario, possono essere previsti dal diritto nazionale applicabile alle sue attività[6].

    Per “Licenza di esercizio” si intende un’autorizzazione concessa dallo Stato membro competente ad una società, che le consente di effettuare il trasporto aereo di persone, posta e/o merci, come specificato nella licenza di esercizio, a titolo oneroso o noleggio.

    Con “Certificato di operatore aereo” si designa un documento rilasciato a una società o ad un gruppo di società dalle autorità competenti nel quale si attesta che l'operatore in questione ha le capacità professionali e l'organizzazione per garantire l'impiego sicuro degli aeromobili nei settori dell'aviazione indicati sul certificato.

    La prova del “controllo regolamentare effettivo” costituisce un requisito minimo: il vettore aereo detiene una Licenza d’esercizio valida rilasciata dalle autorità competenti e soddisfa i criteri per l’esercizio di servizi aerei internazionali stabiliti dalle autorità competenti, quali la prova della solidità finanziaria, la capacità di soddisfare, se necessario, il requisito dell’interesse pubblico, gli obblighi in materia di assicurazione di servizio, ecc. mentre lo Stato membro che rilascia la licenza applica programmi di controllo in materia di sicurezza aerea conformemente agli standard dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale.

    [1] Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

    [2] GU C […] del […], pag. […].

    [3] GU C […] del […], pag. […].

    [4] GU C […] del […], pag. […].

    [5] GU C […] del […], pag. […].

    [6] Rettifica al regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (GU L 157 del 30.04.2004).

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