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Document COM:2005:158:FIN

    Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
    Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    /* COM/2005/0158 def. - CNS 2005/0060 */

    52005PC0158(01)

    Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei /* COM/2005/0158 def. - CNS 2005/0060 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 22.4.2005

    COM(2005) 158 definitivo

    2005/0060 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    (presentate dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Nel settore del trasporto aereo internazionale, le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono tradizionalmente disciplinate dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati agli accordi e da ulteriori accordi bilaterali o multilaterali.

    Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia delle Comunità europee (cause C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98), la Comunità ha competenza esclusiva su numerosi aspetti relativi ai servizi aerei con i paesi terzi. La Corte di giustizia ha altresì stabilito che i vettori aerei comunitari godono del diritto di stabilimento all’interno della Comunità, compreso il diritto di accesso non discriminatorio al mercato.

    Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto comunitario in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare, limitare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti delle compagnie aeree comunitarie stabilite sul territorio di uno Stato membro che sono di proprietà di un altro Stato membro o controllati dai suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell’articolo 43 del trattato, il quale garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini.

    A seguito delle ricordate sentenze della Corte, nel giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario[1].

    Conformemente ai meccanismi e alle direttive allegate alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati anzidetti, la Commissione ha negoziato, con la Repubblica di Bulgaria, un accordo che sostituisce alcune disposizioni del vigente accordo bilaterale sui servizi aerei tra gli Stati membri e la Repubblica di Bulgaria. L’articolo 2 dell’accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria, la quale consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare del diritto di stabilimento. Gli articoli 4 e 5 dell’accordo contengono due clausole riguardanti materie di competenza comunitaria. L’articolo 4 riguarda la tassazione del carburante (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, in particolare il suo articolo 14, paragrafo 2). L’articolo 5 (Tariffe di trasporto) risolve i conflitti tra gli accordi bilaterali sui servizi aerei attualmente in vigore e il regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, il quale vieta ai vettori dei paesi terzi di avere una posizione dominante sui prezzi per i collegamenti aerei esclusivamente intracomunitari.

    Il Consiglio è invitato ad approvare la decisione relativa alla firma e all’applicazione provvisoria, nonché la decisione relativa alla conclusione dell’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità.

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma,

    vista la proposta della Commissione[2],

    considerando quanto segue:

    (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a aprire negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica di Bulgaria su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (3) Occorre firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

    DECIDE:

    Articolo unico

    1. Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei.

    2. In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via transitoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto compimento delle procedure necessarie a tal fine. Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 2 dell’accordo.

    3. Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    2005/0060 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione[3],

    visto il parere del Parlamento europeo[4],

    considerando quanto segue:

    (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a aprire negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica di Bulgaria su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (3) Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data [...], conformemente alla decisione .../.../CE del Consiglio, del [...][5].

    (4) L’accordo deve essere approvato,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1. L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea.

    2. Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    ACCORDO

    tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    LA COMUNITÀ EUROPEA

    da un lato, e

    LA REPUBBLICA DI BULGARIA

    (di seguito denominata “Bulgaria”)

    dall’altro

    (di seguito denominate “le Parti”)

    CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e la Bulgaria hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,

    CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

    CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

    VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

    RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Bulgaria che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Bulgaria e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

    CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione, nell’ambito del presente negoziato, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Bulgaria, di alterare l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Bulgaria, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1 Disposizioni generali

    1. Ai fini del presente Accordo, si intende per “Stati membri” gli Stati membri della Comunità europea.

    2. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

    3. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

    Articolo 2 Designazione

    1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera a) e lettera b) in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Bulgaria, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi. Le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera a) e lettera b) in relazione alla designazione, da parte della Bulgaria, dei vettori aerei, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dallo Stato membro interessato, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

    2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Bulgaria rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

    i) il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

    ii) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

    iii) il vettore appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, ovvero ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e che sia da questi effettivamente e costantemente controllato.

    3. La Bulgaria può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

    i) il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria;

    ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA), ovvero se l’autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione;

    iii) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato.

    La Bulgaria esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

    4. Una volta ricevuta la designazione da parte della Bulgaria, ciascuno Stato membro rilascia, con tempi procedurali minimi, le autorizzazioni e i permessi opportuni, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    i il vettore aereo sia in possesso di una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione bulgara;

    ii la Bulgaria, che è competente per il rilascio del certificato di operatore aereo, eserciti e mantenga l’effettivo un controllo regolamentare sul vettore aereo, e

    iii il vettore appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, alla Bulgaria e/o ad una sua persona fisica o giuridica, e che sia effettivamente e costantemente controllato dalla Bulgaria e/o da una sua persona fisica o giuridica.

    5. Ciascuno Stato membro può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato dalla Bulgaria qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

    i il vettore aereo non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione bulgara;

    ii il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dalla Bulgaria, che è responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo; o

    iii il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria alla Bulgaria e/o ad una sua persona fisica o giuridica.

    Articolo 3 Diritti relativi ai controlli regolamentari

    1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati all’allegato 2, lettera c).

    2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Bulgaria ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Bulgaria si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

    Articolo 4 Tassazione del carburante

    1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera d).

    2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato 2, lettera d) osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Bulgaria che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

    Articolo 5 Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea

    1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli di cui all’allegato 2, lettera e).

    2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Bulgaria in forza di un accordo di cui all’allegato 1 che contengano una disposizione indicata all’allegato 2, lettera e) per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggetti alla legislazione della Comunità europea.

    Articolo 6 Allegati all’Accordo

    Gli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

    Articolo 7 Revisione o modificazione

    Le Parti possono rivedere o modificare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

    Articolo 8 Entrata in vigore e applicazione transitoria

    1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto compimento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

    2. In deroga al paragrafo 1, le Parti convengono di applicare in via transitoria il presente Accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono notificate l’avvenuto compimento delle procedure necessarie a tal fine.

    3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Bulgaria che, alla data della firma del presente Accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria sono indicati all’allegato 1, lettera b). Il presente Accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

    Articolo 9 Denuncia

    1. La denuncia di uno degli accordi dell’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente Accordo relative all’accordo in questione.

    2. La denuncia di tutti gli accordi dell’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente Accordo.

    IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

    Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, il 24 gennaio 2005, nelle lingue ceco, danese, estone, finnico, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese e bulgaro. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese prevale sulle altre versioni

    PER LA COMUNITÀ EUROPEA: PER LA REPUBBLICA DI BULGARIA:

    Allegato 1

    Elenco degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente Accordo

    a) Accordi in materia di servizi aerei fra la Bulgaria e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente Accordo

    - Accordo sui trasporti aerei fra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica di Bulgaria firmato a Sofia il 4 novembre 1997, nel seguito denominato “Accordo Bulgaria – Austria” nell’allegato 2;

    da leggere in combinato disposto con il Memorandum d’intesa fatto a Vienna il 28 giugno 1996.

    - Accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria relativo al trasporto aereo, firmato a Sofia il 14 maggio 1957, nel seguito denominato “Accordo Bulgaria – Belgio” nell’allegato 2.

    - Accordo fra il governo della Repubblica di Cipro e la Repubblica popolare di Bulgaria relativo ai servizi aerei commerciali di linea, firmato a Nicosia l’8 maggio 1965, nel seguito denominato “Accordo Bulgaria – Cipro” nell’allegato 2.

    - Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica di Bulgaria firmato a Sofia il 25 settembre 1967, dalle cui disposizioni la Repubblica ceca ha dichiarato di considerarsi vincolata, nel seguito denominato “Accordo Bulgaria – Repubblica ceca” nell’allegato 2.

    - Accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria relativo al trasporto aereo civile firmato a Sofia il 24 maggio 1958, nel seguito denominato “Accordo Bulgaria – Danimarca” nell’allegato 2;

    completato da ultimo dallo scambio di lettere del 24 maggio 1958.

    - Accordo fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi firmato a Helsinki il 19 marzo 1970, nel seguito denominato “Accordo Bulgaria - Finlandia” nell’allegato 2.

    - Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria firmato a Parigi il 4 agosto 1965, nel seguito denominato “Accordo Bulgaria – Francia” nell’allegato 2;

    completato dallo scambio di lettere del 4 agosto 1965;

    modificato dallo scambio di lettere del 12 giugno e 10 luglio 1969;

    modificato da ultimo dal Memorandum d’intesa fatto a Sofia il 26 gennaio 2000.

    - Accordo fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Bulgaria in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi firmato a Sofia l’11 giugno 1993, nel seguito denominato “Accordo Bulgaria – Germania” nell’allegato 2;

    completato dal Memorandum d’intesa fatto a Sofia il 1º ottobre 2001;

    da leggere in combinato disposto con le note del 15 agosto 2002 e del 20 aprile 2004.

    - Accordo fra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi firmato a Atene il 1º novembre 2002, nel seguito denominato “Accordo Bulgaria – Grecia” nell’allegato 2;

    da leggere in combinato disposto con il Memorandum d’intesa fatto a Atene il 23 febbraio 2000.

    - Accordo fra il governo della Repubblica popolare ungherese e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria relativo al trasporto aereo firmato a Sofia il 29 agosto 1969, nel seguito denominato “Accordo Bulgaria – Ungheria” nell’allegato 2.

    - Accordo sui servizi aerei fra il governo dell’Irlanda e il governo della Repubblica di Bulgaria firmato a Dublino il 27 luglio 1995, nel seguito denominato “Accordo Bulgaria – Irlanda” nell’allegato 2;

    - Accordo fra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria relativo al trasporto aereo civile firmato a Sofia il 27 maggio 1974, nel seguito denominato “Accordo Bulgaria – Italia” nell’allegato 2;

    da leggere in combinato disposto con il verbale concordato fatto a Roma il 4 aprile 1974;

    modificato da ultimo dal Memorandum d’intesa fatto a Roma il 25 luglio 1997.

    - Accordo fra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Varsavia il 19 maggio 1999, nel seguito denominato “Accordo Bulgaria – Lettonia” nell’allegato 2.

    - Accordo sui trasporti aerei fra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria firmato a Sofia l’8 maggio 1965, nel seguito denominato “Accordo Bulgaria – Lussemburgo” nell’allegato 2.

    - Accordo fra il governo della Repubblica di Malta e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Varna il 23 luglio 1982, nel seguito denominato “Accordo Bulgaria – Malta” nell’allegato 2;

    da leggere in combinato disposto con il Memorandum d’intesa fatto a Malta il 12 aprile 1982.

    - Accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria relativo al trasporto aereo firmato a Sofia il 7 febbraio 1958, nel seguito denominato “Accordo Bulgaria - Paesi Bassi” nell’allegato 2;

    completato da ultimo dal Memorandum d’intesa fatto all’Aia il 6 agosto 2002.

    - Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica di Polonia il governo della Repubblica popolare di Bulgaria firmato a Varsavia il 16 maggio 1949, nel seguito denominato “Accordo Bulgaria – Polonia” nell’allegato 2.

    - Accordo sui trasporti aerei fra il governo del Portogallo e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria firmato a Lisbona il 22 ottobre 1975, nel seguito denominato “Accordo Bulgaria - Portogallo “ nell’allegato 2.

    - Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica di Bulgaria firmato a Sofia l’8 dicembre 1995, nel seguito denominato “Accordo Bulgaria – Slovacchia” nell’allegato 2.

    - Accordo sui servizi aerei fra il governo di Spagna e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria firmato a Sofia il 6 Novembre 1971, nel seguito denominato “Accordo Bulgaria – Spagna” nell’allegato 2;

    modificato da ultimo dal verbale concordato fatto a Sofia il 21 ottobre 1978.

    - Accordo fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria relativo al trasporto aereo civile firmato a Sofia il 17 aprile 1957, nel seguito denominato “Accordo Bulgaria – Svezia” nell’allegato 2.

    - Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria sui servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi firmato a Londra il 28 maggio 1970, nel seguito denominato “Accordo Bulgaria – Regno Unito” nell’allegato 2;

    modificato da uno scambio di note del 23 agosto 1973;

    da leggere in combinato disposto con il Memorandum d’intesa fatto a Londra il 15 gennaio 1998.

    b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Bulgaria e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente Accordo

    [Lasciato intenzionalmente in bianco]

    Allegato 2

    Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell’Allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 5 del presente Accordo

    a) Designazione da parte di uno Stato membro:

    - Articolo 3 dell’Accordo Bulgaria – Austria;

    - Articolo 2 dell’Accordo Bulgaria – Belgio;

    - Articolo 3 dell’Accordo Bulgaria – Cipro;

    - Articolo 2 dell’Accordo Bulgaria – Repubblica ceca;

    - Articolo 2 dell’Accordo Bulgaria – Danimarca;

    - Articolo 3 dell’Accordo Bulgaria – Finlandia;

    - Articolo 3 dell’Accordo Bulgaria – Francia;

    - Articolo 3 dell’Accordo Bulgaria – Germania;

    - Articolo 3 dell’Accordo Bulgaria – Grecia;

    - Articolo 3 dell’Accordo Bulgaria – Ungheria;

    - Articolo 3 dell’Accordo Bulgaria – Irlanda;

    - Articolo 3 dell’Accordo Bulgaria – Italia;

    - Articolo 3 dell’Accordo Bulgaria – Lettonia;

    - Articolo 3 dell’Accordo Bulgaria – Lussemburgo;

    - Articolo 3 dell’Accordo Bulgaria – Malta;

    - Articolo 2 dell’Accordo Bulgaria – Paesi Bassi;

    - Articolo 2 dell’Accordo Bulgaria – Polonia;

    - Articolo 3 dell’Accordo Bulgaria – Portogallo;

    - Articolo 3 dell’Accordo Bulgaria – Slovacchia;

    - Articolo 4 dell’Accordo Bulgaria – Spagna;

    - Articolo 2 dell’Accordo Bulgaria – Svezia;

    - Articolo 3 dell’Accordo Bulgaria – Regno Unito.

    b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

    - Articolo 4 dell’Accordo Bulgaria – Austria;

    - Articolo 2 dell’Accordo Bulgaria – Belgio;

    - Articolo 4 dell’Accordo Bulgaria – Cipro;

    - Articolo 2 dell’Accordo Bulgaria – Danimarca;

    - Articolo 3.4 dell’Accordo Bulgaria – Finlandia;

    - Articolo 3 dell’Accordo Bulgaria – Francia;

    - Articolo 4 dell’Accordo Bulgaria – Germania;

    - Articolo 4 dell’Accordo Bulgaria – Grecia;

    - Articolo 4 dell’Accordo Bulgaria – Ungheria;

    - Articolo 3 dell’Accordo Bulgaria – Irlanda;

    - Articolo 4 dell’Accordo Bulgaria – Italia;

    - Articolo 4 dell’Accordo Bulgaria – Lettonia;

    - Articolo 4 dell’Accordo Bulgaria – Lussemburgo;

    - Articolo 4 dell’Accordo Bulgaria – Malta;

    - Articolo 2 dell’Accordo Bulgaria – Paesi Bassi;

    - Articolo 6 dell’Accordo Bulgaria – Polonia;

    - Articolo 5 dell’Accordo Bulgaria – Portogallo;

    - Articolo 4 dell’Accordo Bulgaria – Slovacchia;

    - Articolo 4 dell’Accordo Bulgaria – Spagna;

    - Articolo 2 dell’Accordo Bulgaria – Svezia;

    - Articolo 4 dell’Accordo Bulgaria – Regno Unito.

    c) Controllo regolamentare:

    - Articolo 7 dell’Accordo Bulgaria – Grecia;

    - Articolo 11 bis dell’Accordo Bulgaria – Germania;

    - Articolo 12 bis dell’Accordo Bulgaria – Francia;

    - Articolo 9 ter dell’Accordo Bulgaria – Italia.

    d) Tassazione del carburante per l’aviazione:

    - Articolo 7 dell’Accordo Bulgaria – Austria;

    - Articolo 5 dell’Accordo Bulgaria – Belgio;

    - Articolo 8 dell’Accordo Bulgaria – Cipro;

    - Articolo 4 dell’Accordo Bulgaria – Repubblica ceca;

    - Articolo 5 dell’Accordo Bulgaria – Danimarca;

    - Articolo 6 dell’Accordo Bulgaria – Finlandia;

    - Articolo 10 dell’Accordo Bulgaria – Francia;

    - Articolo 7 dell’Accordo Bulgaria – Germania;

    - Articolo 10 dell’Accordo Bulgaria – Grecia;

    - Articolo 12 dell’Accordo Bulgaria – Ungheria;

    - Articolo 11 dell’Accordo Bulgaria – Irlanda;

    - Articolo 8 dell’Accordo Bulgaria – Italia;

    - Articolo 7 dell’Accordo Bulgaria – Lettonia;

    - Articolo 7 dell’Accordo Bulgaria – Lussemburgo;

    - Articolo 6 dell’Accordo Bulgaria – Malta;

    - Articolo 4 dell’Accordo Bulgaria – Paesi Bassi;

    - Articolo 3 dell’Accordo Bulgaria – Polonia;

    - Articolo 7 dell’Accordo Bulgaria – Portogallo;

    - Articolo 8 dell’Accordo Bulgaria – Slovacchia;

    - Articolo 11 dell’Accordo Bulgaria – Spagna;

    - Articolo 5 dell’Accordo Bulgaria – Svezia;

    - Articolo 5 dell’Accordo Bulgaria – Regno Unito.

    e) Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:

    - Articolo 11 dell’Accordo Bulgaria – Austria;

    - Articolo 4 dell’Accordo Bulgaria – Belgio;

    - Articolo 6 dell’Accordo Bulgaria – Cipro;

    - Articolo 10 dell’Accordo Bulgaria – Repubblica ceca;

    - Articolo 6 dell’Accordo Bulgaria – Danimarca;

    - Articolo 8 dell’Accordo Bulgaria – Finlandia;

    - Articolo 13 dell’Accordo Bulgaria – Francia;

    - Articolo 8 dell’Accordo Bulgaria – Germania;

    - Articolo 13 dell’Accordo Bulgaria – Grecia;

    - Articolo 6 dell’Accordo Bulgaria – Ungheria;

    - Articolo 6 dell’Accordo Bulgaria – Irlanda;

    - Articolo 7 dell’Accordo Bulgaria – Italia;

    - Articolo 9 dell’Accordo Bulgaria – Lettonia;

    - Articolo 5 dell’Accordo Bulgaria – Lussemburgo;

    - Articolo 9 dell’Accordo Bulgaria – Malta;

    - Articolo 3 dell’Accordo Bulgaria – Paesi Bassi;

    - Articolo 4 dell’allegato dell’Accordo Bulgaria – Polonia;

    - Articolo 10 dell’Accordo Bulgaria – Portogallo;

    - Articolo 10 dell’Accordo Bulgaria – Slovacchia;

    - Articolo 6 dell’Accordo Bulgaria – Spagna;

    - Articolo 6 dell’Accordo Bulgaria – Svezia;

    - Articolo 9 dell’Accordo Bulgaria – Regno Unito.

    ALLEGATO 3

    Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente Accordo

    a) La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo);

    b) Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo);

    c) Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo);

    d) La Confederazione svizzera (ai sensi dell’Accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).

    [1] Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

    [2] GU C […] del […], pag. […].

    [3] GU C […] del […], pag. […].

    [4] GU C […] del […], pag. […].

    [5] GU C […] del […], pag. […].

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