Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2021P0004

Ricorso proposto il 9 luglio 2021 da SÝN hf. contro l’Autorità di vigilanza EFTA (Causa E-4/21) 2021/C 343/10

GU C 343 del 26.8.2021, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 343/29


Ricorso proposto il 9 luglio 2021 da SÝN hf. contro l’Autorità di vigilanza EFTA

(Causa E-4/21)

(2021/C 343/10)

In data 9 luglio 2021 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l’Autorità di vigilanza EFTA SÝN hf., rappresentata da Dóra Sif Tynes, avvocato, dello studio legale ADVEL, Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavik, Islanda.

SÝN hf. chiede alla Corte EFTA di:

1.

annullare la decisione n. 023/21/COL dell’Autorità di vigilanza EFTA del 26 marzo 2021, relativa agli aiuti agli investimenti in un terzo cavo sottomarino concessi a Farice ehf.;

2.

condannare l’Autorità di vigilanza EFTA al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

Sýn («la ricorrente») è una società di media e comunicazioni elettroniche attiva in tutti i mercati audiovisivi e delle telecomunicazioni islandesi, con sede legale in Suðurlandsbraut 8 a Reykjavik. Le origini della società risalgono alla creazione di Íslandssími hf. e Tal hf. alla fine degli anni ’90, in seguito alla liberalizzazione della fornitura dei servizi di telecomunicazione in Islanda. La ricorrente fornisce servizi completi di comunicazione elettronica, ivi compresa l’erogazione di servizi di data center, con il marchio Vodafone sulla base di un accordo di partenariato con il Gruppo Vodafone plc.

Farice hf. è stata istituita nel 2002 dalle parti islandesi e faroesi allo scopo di preparare, costruire e gestire un sistema di cavi sottomarini di comunicazione elettronica che assicura la connettività internazionale tra l’Islanda, le Isole Fær Øer e il Regno Unito.

La presente istanza è un ricorso di annullamento della decisione n. 023/21/COL dell’Autorità di vigilanza EFTA (in prosieguo, la «decisione impugnata»). La decisione impugnata è stata adottata il 26 marzo 2021, a seguito di una notifica delle autorità islandesi presentata il 23 marzo 2021.

La ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata poiché l’Autorità di vigilanza EFTA:

ha violato l’obbligo di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi del protocollo 3, parte I, articolo 1, paragrafo 2, dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in quanto avrebbe dovuto nutrire dubbi circa la compatibilità della misura con l’accordo SEE;

ha violato l’obbligo di motivazione adeguata di cui all’articolo 16 del suddetto accordo.


Top