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Document E2020J0003

    Sentenza della Corte del 25 marzo 2021 nella causa E-3/20 governo norvegese, rappresentato dal ministero della Sanità e dei servizi di assistenza (Helse- og omsorgsdepartementet) contro Anniken Jenny Lindberg (Libera circolazione delle persone – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Accesso alla professione di dentista – Riconoscimento automatico) 2021/C 303/07

    GU C 303 del 29.7.2021, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 303/10


    SENTENZA DELLA CORTE

    del 25 marzo 2021

    nella causa E-3/20

    governo norvegese, rappresentato dal ministero della Sanità e dei servizi di assistenza (Helse- og omsorgsdepartementet) contro Anniken Jenny Lindberg

    (Libera circolazione delle persone – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Accesso alla professione di dentista – Riconoscimento automatico)

    (2021/C 303/07)

    Nella causa E-3/20, governo norvegese, rappresentato dal ministero della Sanità e dei servizi di assistenza (Helse- og omsorgsdepartementet) contro Anniken Jenny Lindberg – ISTANZA della Corte suprema norvegese (Norges Høyesterett), ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, d’interpretazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare l’articolo 21, adattato all’accordo sullo Spazio economico europeo – la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente, Per Christiansen, giudice relatore, e Bernd Hammermann, giudice, si è pronunciata il 25 marzo 2021 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

    1.

    Per beneficiare del riconoscimento automatico di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, il richiedente deve essere in possesso di tutti i certificati che accompagnano i titoli di formazione elencati nell’allegato V della direttiva, in linea con i requisiti dello Stato d’origine per la professione in questione.

    2.

    Gli articoli 28 e 31 dell’accordo SEE devono essere interpretati nel senso che impongono allo Stato ospitante di effettuare una valutazione individuale delle conoscenze e della formazione attestate dalle qualifiche professionali di un richiedente anche nel caso in cui il richiedente chieda l’accesso a una professione che, pur rientrando nella categoria delle professioni caratterizzate dal coordinamento delle condizioni minime di formazione, non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 10 o all’articolo 21 della direttiva 2005/36/CE.

    3.

    La valutazione individuale delle conoscenze e delle abilità del richiedente da parte dello Stato ospitante deve comportare il confronto di tutti i diplomi, certificati e altri titoli di formazione ed esperienza del richiedente con i requisiti che lo Stato stesso richiede per l’esercizio della professione in questione. Se le conoscenze e le qualifiche attestate dal diploma e l’esperienza professionale pertinente non sono equivalenti o corrispondono solo parzialmente a quelle richieste, lo Stato ospitante deve specificare quale formazione manca affinché il richiedente possa completare o integrare la formazione.

    4.

    Il fatto che un richiedente non abbia pieno accesso alla professione nello Stato d’origine non può essere determinante per valutare se il richiedente possa ottenere l’accesso alla stessa professione nello Stato ospitante.


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